Cons. Stato Sez. III, Sent., 26-10-2011, n. 5735 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.3.1998, il Ministero dell’Interno indiceva un pubblico concorso, per esami, per l’assunzione di 184 Vigili del Fuoco.

Il signor N. S. partecipava a tale concorso e si classificava al 1424° posto: nell’ambito di tale procedimento concorsuale veniva sottoposto a visita medica e dichiarato idoneo.

Successivamente, a seguito dello scorrimento della graduatoria, veniva chiamato per l’assunzione, ma nella visita medica del 5.10.2005 veniva giudicato non idoneo ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. h), del D.M. n. 228 del 3.5.1993 dall’apposita Commissione Sanitaria "per ipertrofia tiroidea: gozzo multinodulare, accertato all’esame ecotomografico del collo, in soggetto in terapia di mantenimento con ormoni tiroidei", "sulla base degli esiti degli ulteriori ed approfonditi accertamenti clinicostrumentali e di laboratorio, effettuati presso il Centro Clinico di Medicina Preventiva e Medicina Legale della Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento di Pubblica Sicurezza".

Pertanto, con provvedimento prot. n. 66757 del 18.11.200, il Direttore Centrale della Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno comunicava al ricorrente che non poteva essere assunto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

2. Tale provvedimento veniva impugnato dinanzi al Tar Basilicata dal signor S. che deduceva la violazione del sopradetto art. 2, comma 1, lett. h), D.M. n. 228 del 3.5.1993, l’eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione, violazione del principio di buona amministrazione e sviamento dell’interesse pubblico.

Al ricorso veniva allegata una Relazione, redatta il 31.1.2006 dal Dott. P. B. con la quale si attestava, tra l’altro, che il gozzo multinodulare del ricorrente non comportava "distiroidismo, in quanto la funzione ghiandolare era nella norma" e che le dimensioni del gozzo non erano "tali, da determinare la compressione delle strutture del collo", che il ricorrente assumeva tiroxina, "per prevenire un eventuale ed ulteriore aumento delle dimensioni del collo"; infine che tale tireopatia non pregiudicava "le capacità di attendere alle normali attività quotidiane, ivi comprese le attività lavorative, che comportino particolare attenzione, concentrazione e/o sforzo fisico".

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno sostenendo l’infondatezza del ricorso.

Con Ordinanza n. 15 del 22.3.2006 il Tar Basilicata ordinava l’acquisizione del giudizio di non idoneità, espresso dalla Commissione Sanitaria del 5.10.2005, richiamato nel provvedimento impugnato, unitamente agli ulteriori ed approfonditi accertamenti clinicostrumentali e di laboratorio, effettuati presso il Centro Clinico di Medicina Preventiva e Medicina Legale della Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento di Pubblica Sicurezza".

A seguito della acquisizione di ulteriore documentazione il ricorrente proponeva atto di motivi aggiunti deducendo nuovamente la violazione dell’art. 2, comma 1, lett. h), D.M. n. 228 del 3.5.1993, l’eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione, violazione del principio di buona amministrazione e sviamento dell’interesse pubblico.

3. Il Tar dopo avere trattenuto la giurisdizione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 1 bis, e 63, comma 4, del D.Lg.vo n. 165/2001, riteneva il ricorso e i motivi aggiunti infondati.

Nell’atto di appello il ricorrente sostiene la contraddittorietà delle valutazioni della amministrazione che, facendo applicazione della medesima normativa, da un lato, con l’atto impugnato, lo ha escluso dallo scorrimento della graduatoria del concorso ritenendolo inidoneo, dall’altro lo ha iscritto nell’elenco del personale volontario del CNVVF giusta D.M. del 31.12.2010 n.6299 emesso a seguito della valutazione favorevole sulla sua idoneità.

L’appellante poi reitera la censura già proposta in primo grado di violazione del D.M. 3.5.1993 n.228, art.2, comma 1 lett. h, che considera motivo di esclusione il distiroidismo ma solo se di rilevanza clinica assumendo che negli accertamenti effettuati presso la Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della P.S., detta patologia non è stata riscontrata.

4. Le doglianze dell’appellante nei limiti del dedotto difetto di motivazione, di istruttoria e di contraddittorietà tra atti, meritano accoglimento.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. h), D.M. n. 228 del 3.5.1993 costituiscono causa di non idoneità per l’ammissione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco "le infermità del collo e dei relativi organi ed apparati" e "l’ipertrofia tiroidea con distiroidismo di rilevanza clinica".

Dalla documentazione acquisita è emerso che il giudizio di non idoneità dell’appellante è stato espresso dopo che, dagli ulteriori ed approfonditi accertamenti clinicostrumentali e di laboratorio, effettuati presso la Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, era stata riscontrata una disfunzione della ghiandola tiroide, associata alla necessità di una permanente terapia ormonale sostitutiva di mantenimento, ritenuta ostativa all’ammissione nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Come rilevato dall’appellante per la lettera del sopradetto D.M. la ipertrofia tiroidea dà luogo a inidoneità non in tutti i casi, ma solo se associata a "distiroidismo di rilevanza clinica", quindi, ragionevolmente, solo se in forme di una certa gravità tale da avere un rilievo clinico.

Dagli accertamenti sanitari disposti risulta che, pur venendo indicata una disfunzione della ghiandola tiroidea, non viene fatto cenno alcuno al "distoiridismo di rilevanza clinica" e al grado di alterazione della disfunzione, non risultando a tale fine significativa la necessità di una permanente terapia ormonale sostitutiva.

Ed invero, la normativa che include fra le cause di inidoneità il "distoiridismo di rilevanza clinica" sottintende chiaramente che vi siano anche forme di distiroidismo subcliniche, ossia tali che, pur suscettibili di essere diagnosticate (e quindi "rilevabili"), tuttavia non assurgono al livello della rilevanza clinica, e non sono causa di inidoneità.

Il giudizio di inidoneità pertanto si sarebbe dovuto basare non sulla mera rilevazione del distiroidismo, ma sulla dimostrazione che esso superi, in concreto, la soglia della rilevanza clinica (previa esplicitazione di quest’ultimo concetto).

Che un simile approfondimento motivazionale sia tutt’altro che superfluo è dimostrato, nella fattispecie, proprio dalla circostanza che in precedenza l’interessato – pur presentando lo stesso quadro diagnostico – è stato giudicato idoneo al servizio.

Ed invero, l’appellante, per l’accesso ai quadri del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, veniva sottoposto a due visite mediche per l’accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica e attitudinale di cui all’art. 6, 3° comma del DPR 6.2.2004 n.78, risoltesi entrambe con esito positivo. Tale accesso è disciplinato dall’art. 5 del DPR 6.2.2004 n.76 che, quale requisito per il reclutamento dei vigili volontari, prevede alla lettera C "la idoneità psicofisica e attitudinale, da accertarsi secondo i criteri stabiliti dalla tabella I) allegata al presente regolamento". La sopradetta tabella I), all’art. 2 lett. h), indica quale causa di inidoneità per la ammissione nei quadri del personale di cui si discute, "l’ipertorofia tiroidea con distiroidismo di rilevanza clinica", riproducendo quindi pedissequamente quanto disposto dall’art. 2, comma 1 lett. h el D.M. 3.5.1993 n.228.

Pertanto le medesime condizioni fisiche, in applicazione di identiche disposizioni e finalizzati a identiche mansioni, sono stati riconosciute sufficienti per la instaurazione di un rapporto a carattere volontario mentre poi sono state ritenute causa di esclusione per la instaurazione di un rapporto d’impiego.

A parte il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà di giudizi discrezionali, si ha così la prova che un adeguato approfondimento motivazionale era tutt’altro che superfluo; la rilevanza clinica della disfunzione non si poteva ritenere manifestamente acclarata, tanto è vero che in precedenza – a parità di normativa – la stessa amministrazione aveva deciso in senso contrario.

5.Nei termini di cui sopra l’appello merita accoglimento e, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado deve essere accolto, il provvedimento del Ministero dell’Interno n.66757 del 10.11.2005, annullato. Restano salvi gli ulteriori provvedimenti.

6. Tuttavia per la peculiarità della fattispecie sussistono motivi per compensare spese e onorari dei due gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, annulla il provvedimento del Ministero dell’Interno n.66757 del 10.11.2005.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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