Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-07-2011) 30-09-2011, n. 35653

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 22/10/07 il Giudice di pace di Roma, rilevato che nei confronti di P.C., tratto a giudizio davanti al suo Ufficio per il reato di cui all’art. 590 c.p., veniva contestata anche l’ipotesi di reato (in realtà l’aggravante) di cui all’art. 583 c.p., disponeva trasmettersi gli atti al Pm per il loro inoltro alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, competente per materia.

Con ordinanza 25/2/11, su conforme rilievo del Pm sollevato all’udienza del 23/2/11, il detto Tribunale ricusava tale competenza e, nel denunciare conflitto negativo sulla medesima, disponeva trasmettersi gli atti a questa Corte per la soluzione. Deduceva infatti che il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 1, lett. a, prevedeva la competenza per materia del giudice di pace in tutte le ipotesi, anche aggravate, di lesioni colpose perseguibili a querela, con la sola eccezione di quelle, gravi o gravissime, derivanti dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale ( art. 590 c.p., u.c.). Estranea al caso in esame anche la competenza, trasferita al tribunale dal D.Lgs. n. 92 del 2008 convertito in L. n. 125 del 2008 (a conferma di quella residua del giudice di pace), per le lesioni gravi e gravissime procurate in stato di ebbrezza da alcolici o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti in violazione degli artt. 186 e 187 C.d.S..

All’udienza camerale fissata per la discussione il PG presso questa Corte concludeva perchè venisse dichiarata la competenza del Giudice di pace.

I rilievi del Tribunale remittente sono corretti. La norma del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, in tema di lesioni colpose "ordinarie" (non afferenti, cioè, a determinate materie indicate nella norma stessa), perseguibili a querela, prevede la competenza (penale) per materia del Giudice di pace (lett. a) senza alcuna distinzione legata alla gravita delle lesioni medesime. Ne consegue, nel caso in esame, che la contestata aggravante dell’art. 583 c.p. (per le lesioni personali gravi, ma pur sempre colpose e perseguibili a querela, conseguite all’incidente stradale) non comporta la superiore competenza del tribunale.

Conforme anche la richiesta del PG, va pertanto dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Roma, cui gli atti vanno trasmessi.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Giudice di Pace di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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