Cons. Stato Sez. III, Sent., 26-10-2011, n. 5728 Armi da fuoco e da sparo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con atto ritualmente notificato e depositato, il signor I. A. ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. n. 256/2011 che aveva respinto il suo ricorso inteso all’annullamento del decreto del Questore di Isernia, del 4.3.2010, con il quale gli è stato negato il quarto rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia, della quale ha goduto ininterrottamente dal 1991.

2. – Il primo giudice aveva rilevato che il provvedimento della Questura è fondato su: una serie di denunce penali del 1993 (per incendio, danneggiamento e minacce continuate, dalle quali è stato assolto con sentenza nel 1996); una condanna per reati urbanistico edilizi ed ambientali del 1997; la pendenza di due procedimenti penali, uno del 2008, per danneggiamento e minaccia aggravata, e uno del 2009, per ingiuria; il rapporto del 26.2.2010 dei Carabinieri di Rionero Sannitico, dal quale risulta anche una denuncia nel 1998 per minaccia (poi archiviata per remissione di querela). Lo stratificarsi nel tempo delle denunce penali a carico del ricorrente giustifica la circostanza che solo ad un certo momento l’Amministrazione sia giunta a maturare la valutazione che sia venuto meno l’affidamento circa il non abuso della armi.

2. – L’appellante contesta la sentenza osservando che la stessa accoglie lo stesso improprio automatismo alla base dell’illegittimo e immotivato provvedimento impugnato in primo grado. Due querele non possono motivare, in via automatica e al di fuori di qualsiasi specifica valutazione sulla personalità dell’interessato, il ritiro della licenza di porto d’armi dopo 19 anni di ininterrotto rinnovo, senza che mai alcun problema fosse sollevato. Si osserva che le due querele provengono dalla medesima persona, animata da sentimenti di ostilità verso l’appellante, e che esse sono state successivamente ritirate. Si censura la grave carenza di istruttoria, che rende illegittimo il provvedimento impugnato, e, di conseguenza, vizia la stessa sentenza, che non ha dato peso agli oggettivi riscontri che testimoniano del qualificato ruolo sociale dell’appellante. Alla luce di tali riscontri appare del tutto arbitraria la valutazione sul venir meno del requisito della buona condotta affermata nel provvedimento e confermata dalla impugnata sentenza.

3. – La causa è passata in decisione all’udienza del 16 settembre 2011.

4. – Il Collegio ha ritenuto insussistenti i presupposti per una misura cautelare e, considerata la natura della controversia, dato il prescritto preavviso alle parti, ha ritenuto di poter decidere direttamente nel merito sulla base della sentenza del T.A.R..

4.1. – Il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato in primo grado risulti adeguatamente motivato da precisi riscontri documentali, che danno conto del progressivo formarsi di una sequenza di precedenti con rilevanza penale a carico dell’appellante. A tal fine è rilevante che i riscontri documentali siano affiancati da una nota della locale stazione dei carabinieri, che si deve presumere informata del contesto sociale nel quale tali riscontri documentali si inquadrano e in cui si manifestano le caratteristiche della personalità dell’appellante.

5.2. – Il Collegio giudica pertanto certamente legittimo il provvedimento a suo tempo adottato, anche se ciò non esclude la possibilità di una nuova valutazione alla luce delle circostanze sopravvenute o di una rinnovata istruttoria in ordine alle caratteristiche della personalità dell’appellante nel contesto sociale in cui opera.

6. – Per le anzidette ragioni l’appello va in definitiva respinto. Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l "appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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