Cons. Stato Sez. III, Sent., 26-10-2011, n. 5726 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con atto ritualmente notificato e depositato, il signor G. C. ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio n.4490/2011, che aveva respinto il suo ricorso inteso all’annullamento del giudizio di non idoneità psicofisico attitudinale che la commissione per il reclutamento di n. 814 Vigili del Fuoco ha reso nei suoi confronti per la seguente motivazione: "tratti di personalità compulsiva in grado di interferire con l’attività istituzionale di vigile del fuoco, accertati attraverso somministrazione del test TALEIA400 ( DM 11/3/2008, n. 78, art. 2, c. 1, lett. a)".

2. – Il primo giudice aveva ritenuto infondate le censure prospettate sotto vari profili dalla parte ricorrente in ordine alla asserita illegittimità degli atti impugnati, rilevando in particolare che, tenuto conto della specificità dei compiti che caratterizzano il ruolo del Vigile del Fuoco, non si colgono, nella determinazione amministrativa, elementi di contraddittorietà né di travisamento dei fatti. Non appare rilevante lo svolgimento pregresso di attività come vigile discontinuo, alla luce dei diversi, più impegnativi compiti che il vigile di ruolo sarà chiamato ad assolvere. Quanto alle visite mediche cui il ricorrente si è spontaneamente sottoposto, si osserva che il giudizio attitudinale non è, per sua natura, replicabile.

3. – L’appellante contesta tali statuizioni, sostenendo che il T.A.R. non ha preso in considerazione la evidente carenza di motivazione del giudizio operato dalla Commissione di concorso, i circostanziati elementi di prova forniti dal ricorrente che smentiscono puntualmente la valutazione operata dalla Commissione e la documentazione presentata dall’Amministrazione. Il giudice non si è avvalso dei poteri riconosciuti dall’art. 63 c.p.a. per adottare gli incombenti istruttori richiesti dal difesa, nella forma di una consulenza tecnica adeguata a dirimere il contrasto tra opposte valutazioni tecniche. Il giudice di primo grado inoltre non ha preso in considerazione il positivo espletamento di attività di servizio di vigile del fuoco svolta dall’appellante come militare di leva nel 1998/1999 e quale vigile volontario discontinuo fino al 2010, nonostante che, secondo la più avvertita giurisprudenza amministrativa, il positivo svolgimento dell’attività di servizio costituisca un elemento oggettivo di valutazione di maggior valore rispetto ai giudizi soggettivi operati, nell’ambito di una singola prova di concorso, per la valutazione della idoneità psichica dei candidati.

4. – La causa è passata in decisione all’udienza del 16 settembre 2011. Il collegio, dato il preavviso alle parti, ha ritenuto vi fossero le condizioni per decidere nel merito la causa.

5. – Il Collegio giudica infondato l’appello per le motivazioni seguenti.

5.1. – In primo luogo l’appello si basa sulla mancata considerazione da parte del giudice di primo grado delle risultanze opposte a quelle operate dalla commissione di concorso degli esami a cui si è volontariamente sottoposto l’appellante presso qualificati centri ospedalieri e lamenta che il giudice non abbia dato corso ad una consulenza tecnica adeguata a dirimere il contrasto in sede tecnica.

Al riguardo si osserva che, anche di recente, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire, proprio con riferimento ai vigili del fuoco, che "gli accertamenti psicofisici e attitudinali avvengono all’interno della procedura concorsuale….e non possono formare oggetto di riedizione in un momento successivo".

5.2. – Inoltre sul piano più generale, è principio giurisprudenziale costante che le valutazioni tecnico discrezionali delle commissioni di concorso non possono essere disattese se non in presenza di vizi logici, elementi di contraddittorietà o travisamento dei fatti, che non si riscontrano nel caso in esame. L’esame risulta condotto in base ad una ben definita metodologia tecnica per tutti i candidati in posizione di parità. Pertanto non si ravvisano i presupposti per dar seguito alle richieste istruttorie riproposte in sede di appello dalla difesa dell’appellante, ritenendo sufficiente e appropriata la istruttoria svolta sulla base dell’ordinanza del T.A.R. n.537/2011.

5.3. – Per quanto concerne il positivo espletamento del servizio in qualità di vigile del fuoco di leva e in qualità di vigile volontario, il collegio non ritiene che lo svolgimento di tali attività possa ingenerare affidamento quanto al superamento delle prove di concorso previste per tutti i candidati all’assunzione permanente nel corpo dei vigili del fuoco.

L’assunzione richiede gli specifici requisiti previsti dal D.M. 11 marzo 2008, n. 78, diversi da quelli previsti per il personale volontario dall’art. 3 del D.M. 6 febbraio 2004 n.76 (in questo senso anche le sentenze dello stesso T.A.R. Lazio n.5084/2009 e n. 2016/2010).

6. Pertanto l’appello è respinto. Si ravvisano giusti motivi che consentono di compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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