Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-10-2011, n. 5720 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza di primo grado il Tar della Campania ha accolto il gravame proposto dai signori De Vivo, De Vita e De Angelis per ottenere l’accertamento del loro diritto a percepire, con interessi e rivalutazione, le retribuzioni connesse all’espletamento del servizio di " Guardia tecnica notturna", istituito e disciplinato con delibere della G.M. n. 16/73 e n. 11/82.

Il comune ha proposto appello avverso tale sentenza, sostenendo che tra le stesse parti e sullo stesso petitum era già intervenuta la sentenza n. 278/88, che aveva dichiarato l’inammissibilità del gravame e che, di conseguenza, il Tar non avrebbe potuto pronunciarsi sulla stessa domanda.

Sostiene, inoltre, l’infondatezza del ricorso perché i ricorrenti non avevano impugnato la delibera che aveva disposto la revoca delle liquidazioni del compenso di lavoro straordinario e, nel precedente gravame, non avrebbero quantificato la loro domanda.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Questione analoga a quella oggetto del presente appello è già stata respinta da questo Consiglio (C.S. n. 5845/02) e possono, pertanto, richiamarsi le motivazioni di tale decisione.

Con il primo motivo il comune sostiene che la sentenza appellata non avrebbe tenuto conto degli effetti formatisi a seguito del giudicato conseguente alla pregressa sentenza n. 278/88 del Tar della Campania.

Secondo il comune di Napoli questa sentenza avrebbe deciso la stessa vicenda e tale circostanza doveva precludere, in ragione degli effetti del giudicato, la riproposizione dello stesso petitum da parte degli stessi soggetti.

Il motivo è infondato.

Il giudice di primo grado ha rilevato che la sentenza n. 278/88 non ha conosciuto il merito del rapporto in contestazione e che il relativo giudicato ha espresso i propri effetti solo all’interno della prima vicenda processuale, attesa la declaratoria di inammissibilità, emessa sulla base della constatata carenza di documentazione idonea a provare il rapporto in questione, senza che, possa aver rilievo, al riguardo, il riferimento alla mancata quantificazione della domanda proposta.

Pertanto, tale decisione non tocca il merito dei rapporti in contestazione ma assume una portata essenzialmente di rito, con formazione di giudicato formale o interno che non impedisce la riproposizione dello stesso petitum da parte degli stessi soggetti.

Nel merito, non si ravvisano, nei motivi di appello, ragioni di fatto e di diritto per discostarsi dalla decisione del giudice di primo grado.

La questione si concentra sull’accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire gli emolumenti connessi all’espletamento del servizio di "Guardia tecnica notturna".

Al riguardo, il Tar ha correttamente ritenuto che, nel caso di specie, è stata attivata una pretesa di natura patrimoniale che si radica negli obblighi connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, a prescindere dall’impugnativa di un atto esplicito od implicito di rifiuto.

Sul piano della prova dei fatti, emerge dagli atti che il comune ha provveduto a dare attuazione all’individuazione delle aree di pronto intervento, così come prevedeva l’art. 28 del d.p.r. numero 347/83, che introduceva per gli enti locali la disciplina del servizio di pronta reperibilità, che risultano le modalità con le quali tale servizio venne in concreto organizzato e che le stesse erano tali da configurare, a beneficio dei soggetti coinvolti, le prestazioni di compensi a titolo di lavoro straordinario.

Il petitum dei ricorrenti coincide con la richiesta di pagamento di tale lavoro straordinario svolto nel periodo 19821983 e gli elementi di prova prodotti risultano sufficienti per provare lo svolgimento di tale attività.

Pertanto, si deve concordare con le conclusioni del Tar, in quanto gli atti depositati rendono credibile e fondata la pretesa dei ricorrenti di primo grado, che deve essere riconosciuta nei termini accertati dalla sentenza impugnata.

L’appello, pertanto, deve essere respinto perché infondato.

In relazione agli elementi di causa, sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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