Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-10-2011, n. 5718 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo il sig. Giosuè L. ha impugnato il provvedimento comunale con il quale gli è stata inflitta la sanzione pecuniaria di Euro 163.316,06 per avere eseguito, su terreni agricoli di sua proprietà sottoposti a tutela ex L.R. n. 18/88, opere non autorizzate sul mappale 37, f. 3 e lavori di bonifica difformi dal progetto approvato sui mappali 13, 14.19 dello stesso f. 3.

Il Tar, con sentenza non definitiva n. 428/04, ha respinto i primi due motivi di gravame, relativi alla violazione al principio di specialità e alla possibilità di avvalersi dell’oblazione, ha parzialmente accolto il terzo motivo, relativo ai lavori autorizzati, in quanto la verifica comunale era stata effettuata quando l’intervento era ancora in corso d’opera e, con riferimento al quarto motivo, attinente alla determinazione del profitto conseguito dal ricorrente a seguito della trasgressione, ha nominato un C.T.U.

Avverso tale decisione ha proposto appello (n.5073/05) il comune di Urago D’Oglio, che ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui ha accolto le censure del ricorrente.

Quest’ultimo, costituitosi in giudizio, ha rilevato l’irricevibilità dell’appello perchè depositato oltre i termini e, in via incidentale, ha sostenuto la fondatezza delle censure proposte in primo grado.

Con un secondo appello (n. 2251/07) il comune ha impugnato anche la sentenza n. 36/06 con la quale il Tar, a seguito del deposito della relazione del C.T.U., ha accolto il quarto motivo di gravame dell’originario ricorso, disponendo la rideterminazione della sanzione.

Motivi della decisione

Attesa l’evidente connessione, i due appelli vanno riuniti.

In via preliminare, va esaminata l’eccezione di irricevibilità del primo appello (n.5073/059) in quanto depositato presso la segreteria il 16/6/2005, ossia, oltre 30 giorni dalla notifica presso il domicilio eletto, avvenuta in data 9/5/2005, termine da osservarsi a pena di decadenza, a nulla rilevando, ai fini dell’integrità del contraddittorio, l’ulteriore notifica facoltativa fatta nei confronti del ricorrente, che non può ritenersi idonea ad impedire la scadenza del termine per il deposito del ricorso, che decorre dall’ultima notifica utile (C.S. VI n. 6835/06).

La declaratoria di irricevibilità dell’appello avverso la sentenza n. 428/04 fa venir meno i motivi di ricorso incidentale, che hanno carattere accessorio, e rende definitiva la decisione del primo giudice sui primi tre motivi di ricorso.

Con la sentenza n. 36/06 il Tar ha deciso la censura relativa al quarto motivo del ricorso introduttivo, con cui si eccepiva la violazione dell’articolo 164 del T.U. n. 490/99 e l’erronea applicazione del criterio di quantificazione del profitto conseguito mediante la trasgressione, determinandone la differenza tra il valore di mercato di terreni ritenuti simili e il prezzo corrisposto dal ricorrente per il loro acquisto, aggiornato in base all’indice Istat, senza tener conto del costo dell’intervento di livellamento.

La sentenza ha accolto le considerazioni del C.T.U. secondo cui il profitto netto si determina come differenza tra l’incremento di valore ottenuto a seguito dell’esecuzione dell’intervento e le spese sostenute nell’ambito del medesimo ed ha accolto il motivo per non avere il comune tenuto conto, nella determinazione del profitto, di tali spese.

Tale decisione risulta coerente con la previsione normativa, mentre vanno dichiarati inammissibili sia i motivi relativi alla domanda di qualificazione delle opere, in quanto non oggetto della presente decisione, sia quelli relativi alla quantificazione dell’incremento del valore fondiario, poiché tale valutazione è stata devoluta all’amministrazione, sulla base dei criteri indicati nella sentenza e nel contraddittorio delle parti.

L’appello, pertanto, va respinto perché infondato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, riunisce gli appelli in epigrafe, dichiara irricevibile il primo (n. 5073/05) e respinge il secondo (n.2251/07).

Pone le spese del giudizio di entrambi gli appelli, per complessivi Euro 3000,00 (euro tremila/00), a carico della parte soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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