Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-10-2011, n. 5716 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il dipendente A.P. è stato inquadrato, nel ruolo regionale, nella qualifica di funzionario con delibera n. 5207/79, comunicata con nota n. 4717 dell’11 aprile 1980, dallo stesso sottoscritta, per conoscenza, in data 15 aprile 1980.

In tale nota si precisava che avverso il provvedimento di inquadramento era ammessa opposizione, da presentarsi nei termini di cui all’art. 74, co. 3 della L.R. n. 9/75 (ossia, entro i successivi 30 giorni).

Con istanza in data 14 aprile 1981, il dipendente chiedeva la revisione del suo inquadramento e, ai sensi dell’art. 72 della cit. L.R. e l’inserimento nella fascia funzionale di dirigente di settore.

Con altra istanza dell’11 febbraio 1992 chiedeva l’applicazione della L.R. n. 14/91; a tale istanza risultano allegate una fotocopia dell’istanza in data 16 gennaio 1992, diretta al Presidente della Commissione Paritetica e fotocopia di altra istanza in data 10 febbraio 1992, diretta al Presidente della Giunta regionale; in ambedue le istanze, l’interessato fa riferimento, in particolare, ad una formale opposizione dallo stesso prodotta avverso l’originaria delibera di inquadramento, opposizione che asserisce essere stata presentata in data 14 aprile 1980, (ossia, nel surrichiamato termine di 30 giorni), di cui allega fotocopia unitamente a fotocopie delle ricevute postali di spedizione e di ritorno.

Tale opposizione del 14 aprile 80, (che risulta, quindi, precedente di un giorno alla comunicazione dell’inquadramento) peraltro, come affermato dall’amministrazione, non risulta allegata al fascicolo personale, né in originale né in copia, mentre esiste in atti l’istanza di revisione dell’inquadramento in data 14 aprile 1981.

Il dipendente ha impugnato il silenzio dell’amministrazione su tali domande, chiedendone la declaratoria di illegittimità e l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.

Il Tar ha ritenuto il gravame inammissibile, (sent. n. 265/93 del 25 marzo1993) perché, essendo l’inquadramento ormai inoppugnabile, sulla domanda non poteva formarsi il silenzio rifiuto.

A seguito di ulteriore atto di diffida, notificato il 14 aprile 1993, a cui l’amministrazione, ugualmente, non dava seguito, il dipendente, con altro ricorso, chiedeva nuovamente la dichiarazione di illegittimità del silenzio rifiuto e l’inquadramento nella qualifica di dirigente.

Con sentenza nn 558/96 il Tar confermava l’inammissibilità della domanda, perché il ricorrente aveva proposto opposizione al suo inquadramento solo con nota del 14 aprile 1981, e quindi, in data palesemente tardiva rispetto al termine previsto dal cit. art. 74, co.3 della L.R. n. 9/75, dato che la comunicazione del suo inquadramento risaliva, come si è sopra evidenziato, alla nota dell’11 aprile 1980, firmata per conoscenza il successivo 15 aprile.

Con riferimento a tale decisione il ricorrente riteneva che fosse sfuggito all’esame del Tar il deposito, avvenuto in data 1° marzo 1996, di un documento decisivo, cioè, dell’atto di opposizione alla delibera del suo inquadramento recante la data del 14 aprile 1980 e, pertanto, proponeva ricorso in revocazione della sentenza del Tar.

Il Tribunale, con sentenza n. 1028/96 accoglieva il ricorso in revocazione e dichiarava l’illegittimità del silenzio rifiuto dell’amministrazione.

Tale sentenza veniva impugnata in appello dalla Regione e dal Consiglio regionale.

Peraltro il ricorrente, in via tuzioristica, impugnava la stessa sentenza n. 558/96 anche in sede di appello, sostenendo analoghi motivi di gravame.

Oggi, viene pertanto in discussione l’appello n. 1627/97 della Regione Calabria avverso la sentenza del Tar n. 1028/96, mentre l’analogo appello proposto dal Consiglio regionale (n. 1566/97) è stato dichiarato perento (decreto n. 6275/10); viene, inoltre, in discussione l’appello n 3924/97 del dipendente A.P. proposto avverso la sentenza del Tar n. 558/90.

Attesa la loro evidente connessione i due richiamati appelli residui vanno riuniti, come già disposto dall’ordinanza di questo Consiglio n. 8824/09.

Motivi della decisione

Con il primo appello (n. 1627/97), la regione Calabria eccepisce l’inammissibilità del ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza n. 558/96.

Il motivo è fondato in quanto la revocazione ordinaria non può ritenersi rimedio concorrente con l’appello; gli artt. 395 e 396 del c.p.c. si riferiscono, infatti, alle sole sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado e non alle sentenze, come quella in esame, che era ancora appellabile.

L’appello della regione va, pertanto, accolto, con conseguente conferma della sentenza n. 558/96.

L’appello n. 3924/97 proposto da A.P. avverso la stessa sentenza n. 558/96, che ha respinto il suo inquadramento al livello superiore, deve, invece, ritenersi inammissibile.

Infatti, pur prescindendosi dal fatto che la sentenza n. 558/96 risulta reiterativa di altra analoga e precedente sentenza di inammissibilità pronunciata dal Tar (n. 265/93), il che comporta l’inammissibilità del secondo giudizio, va rilevato che il ricorrente non ha fornito la prova che la sua originaria opposizione all’inquadramento, di cui allega copia, sia stata spedita in data 14 aprile 1980, ossia, nei termini stabiliti dalla L.R. n. 9/75.

Infatti, la documentazione prodotta in fotocopia, che proverebbe la spedizione all’amministrazione e la ricezione da parte della stessa di tale opposizione, presenta evidenti caratteri di perplessità che ne fanno venir meno il valore probatorio.

La ricevuta di ritorno della raccomandata che sarebbe stata spedita il 14 aprile 1980 dall’ufficio di Reggio Calabria e indirizzata al Presidente della Giunta regionale risulta, infatti, avere il timbro di ricevimento dell’ufficio postale di Catania e riporta il n. 3619 che è lo stesso numero della ricevuta di spedizione al Presidente della Commissione paritetica della successiva domanda, inviata il 14 aprile 1981.

Inoltre, il fronte di tale ricevuta di ritorno risulta identico, sia nella localizzazione del timbro a datario, che del timbro " tassa pagata", alla ricevuta dell’istanza inviata il 14 aprile 1981, salva la grossolana correzione manuale dell’anno, da "81" in "80".

Manca, quindi, la prova che il ricorrente abbia spedito la sua opposizione all’originario inquadramento entro 30 giorni dalla notifica, atteso che nessun valore probatorio può attribuirsi alla documentazione depositata in atti il 1° marzo 1996.

Ciò comporta l’inammissibilità della domanda di inquadramento superiore anche per tale profilo, non essendo stata provata la presentazione dell’opposizione nei termini stabiliti dall’art. 74, co. 3 della L.R. n. 9/75.

L’appello, pertanto, deve essere respinto.

In relazione alla peculiarità delle questioni trattate, le spese dei due ricorsi e di entrambi i gradi del giudizio vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti e riuniti, accoglie l’appello n. 1627/97, dichiara inammissibile l’appello n. 3924/97 e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado n. 558/96.

Spese di entrambi i giudizi compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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