Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-10-2011, n. 5715 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso di primo grado, la "A. srl’ ha impugnato il provvedimento dell’Asl Ba, di aggiudicazione provvisoria, in favore della "T. srl’, della gara per l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, indetta con D.G. n. 4510/07; con motivi aggiunti, ha impugnato il provvedimento n. 129179/VOR del 13 luglio 2009, con il quale il Direttore della "Gestione area patrimonio" ha disposto la revoca della procedura, demandando ad un successivo provvedimento l’indizione di una nuova gara, perchè la "A. srl’ era stata erroneamente esclusa quando era già intervenuta l’apertura delle offerte della "T. srl’,.

Il Tar, con sentenza n. 3492/00, ha accolto il ricorso e, in considerazione dell’immutabilità dell’offerta economica e della presenza di criteri di giudizio analitici che avrebbero permesso la salvaguardia della "par condicio", ha disposto la riammissione in gara nella ricorrente, affinchè la Commissione valutasse la sua offerta tecnica ed economica.

L’Asl ha appellato la sentenza (ric. n. 9724/10), sostenendo che, poiché l’aggiudicazione era basata su apprezzamenti discrezionali, non sarebbe stato possibile operare la rinnovazione della procedura di gara in presenza di un’offerta già conosciuta.

Peraltro, già prima della pubblicazione della sentenza del Tar n. 3492/10, l’Asl Ba, con delibera n. 1679 del 10 settembre del 2010, sul presupposto dell’impossibilità di salvaguardare la precedente procedura, per essersi già proceduto all’apertura dell’offerta tecnica dell’altra concorrente, e considerata l’opportunità di rimodulare la gara con riferimento, ai quantitativi da porre a base della stessa, ai criteri di aggiudicazione ed ai prezzi, disponeva di revocare la originaria gara, di indirne una nuova e, nel frattempo, in considerazione dell’urgenza, di procedere ad apposita procedura negoziata per la durata di un semestre.

La "A. srl’ impugnava tale successiva delibera; il gravame veniva respinto dal Tar.

Avverso tale decisione la stessa proponeva appello (n. 9883/10), sostenendo l’illegittimità derivata della delibera n. 1627/10, perché emanata in violazione della precedente sentenza n. 3492/10.

La Asl Ba, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza dei motivi di appello.

Motivi della decisione

I due appelli, in quanto logicamente connessi, devono essere riuniti.

Con il secondo appello, (n.9883/10) avente ad oggetto la delibera n. 1672/10, la "A. srl’ lamenta che l’Asl di Bari non avrebbe potuto revocare nuovamente la precedente gara e bandirne una nuova procedendo, in via di urgenza, ad una procedura negoziata perché, con la sentenza n. 3492/10 era già stata disposto l’annullamento della precedente delibera di revoca n. 4510/07 e la prosecuzione della originaria gara, pur in presenza dell’apertura delle buste contenenti l’offerta dell’altra partecipante.

Il motivo non è condivisibile.

Premesso, infatti, che la citata sentenza del Tar n. 3492/10 è stata pubblicata dopo l’emanazione della delibera n. 1672/10, va considerato che quest’ultima, nel rinnovare la revoca della gara su motivi ritenuti illegittimi dal Tar, ha anche motivato la revoca su altri autonomi profili (e cioè, sull’esigenza di rimodulare i quantitativi posti a base di gara, i criteri di aggiudicazione ed i prezzi) e tali motivi appaiono idonei e sufficienti a legittimare e sostenere il nuovo provvedimento.

Da ciò deve dedursi che la "A. srl’ non può sostenere l’illegittimità della delibera n. 1672/10 con riferimento alla precedente sentenza del Tar n. 3492/10, perché la revoca disposta con la nuova delibera si fonda su nuove e diverse valutazioni discrezionali dell’amministrazione, rispetto alle quali non risultano proposte specifiche censure.

Ciò considerato (e a prescindere dalla fondatezza dei motivi di appello nel ric. 9724/10, proposti dall’Asl, atteso che, se da un lato, l’immutabilità dell’offerta economica consentirebbe la salvezza della "par condicio", non lo stesso potrebbe dirsi per l’offerta tecnica, attesa l’ampia discrezionalità prevista dal capitolato per l’attribuzione dei relativi punteggi) deve ritenersi che la Asl Ba non abbia più interesse al primo appello in quanto, dalla reiezione del secondo, risulta interamente soddisfatta la sua pretesa.

Ciò posto, va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse sul primo appello mentre il secondo deve essere respinto.

Le spese dei due giudizi sono poste a carico della "A. srl’ e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse sul primo (n.9724/10) e respinge il secondo.

Pone le spese dei due giudizi a carico della "A. srl’, per complessivi Euro 3000,00 (euro tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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