Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-02-2012, n. 2484

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.A. propone ricorso per cassazione contro ALMAR costruzioni sas di Nadalini Daniela e C., e Banca Intesa spa, che non svolgono difese, avverso l’ordinanza 24.7.2009 del Presidente della 12^ sezione del tribunale di Milano, nel procedimento introdotto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e L. n. 749 del 1942, art. 29, di rigetto del ricorso presentato dal C. quale ctu e conferma del decreto di liquidazione del compenso emesso dal giudice che aveva provveduto alla nomina.

La causa riguardava otto cessioni di credito effettuate dall’Istituto Mediocredito Lombardo spa a favore della ALMAR costruzioni, delle quali si chiedeva la declaratoria di nullità, ed il mandato al ctu, valutata la documentazione ed esperito ogni opportuno accertamento contabile, consisteva nel descrivere le operazioni, individuare eventuali anomalie rispetto ai più generali criteri di mercato e valutare se sussistessero significative anomalie a vantaggio dell’acquirente del credito.

Il provvedimento impugnato rileva che l’oggetto dell’incarico attiene alla materia amministrativa contabile per cui è corretto il riferimento al D.M. 30 maggio 2002, art. 2, che il compenso massimo è di Euro 10.256,34, nella specie raddoppiato per l’eccezionale importanza, complessità e difficoltà della prestazione ad Euro 20.512,68.

Il ricorrente denunzia con tre motivi, illustrati da memoria, rispettivamente, 1) omessa motivazione in merito al presupposto dell’unicità dell’incarico ai fini dell’applicazione del D.M. 30 maggio 2002, artt. 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, criticando il principio di diritto da cui parte l’ordinanza, secondo il quale "la pluralità di valutazioni e di indagini non esclude l’unicità dell’incarico, laddove tale pluralità può rilevare ai soli fini della determinazione del compenso", senza riferimenti al caso concreto e senza individuare l’oggetto della consulenza.

2) violazione del D.M. 30 maggio 2002, art. 1 e della L. n. 319 del 1980, art. 4, interpretati alla luce dell’art. 2233 c.c., criticando l’esclusione della tariffa a tempo utilizzata dal ctu, perchè tale previsione trova applicazione per le prestazioni non previste nelle tabelle e nel caso in cui non possa aversi riguardo al valore della controversia.

3) violazione del D.M. 30 maggio 2002, art. 2 in relazione all’art. 23 Cost., all’art. 2233 c.c. ed all’art. 36 L. Cost., chiedendo la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per valutare la conformità delle norme del citato D.M. alla Carta.

Il relatore aveva proposto la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 375, n. 5, seconda ipotesi, epe ma, alla udienza del 17.12.2010, a seguito di memoria, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.

Motivi della decisione

Si premette che già il relatore aveva dedotto il difetto di autosufficienza del primo motivo di ricorso che impediva di vagliare la fondatezza delle censure per la mancata indicazione degli elementi necessari, essendosi il ricorrente limitato a sostenere che il Presidente del Tribunale non aveva specificato le ragioni per cui l’incarico fosse stato unico ed unitario, senza tuttavia indicare gli argomenti proposti.

Quanto alle altre censure, la relazione aveva rilevato che la L. n. 319 del 1980, art. 4 espressamente esclude l’applicabilità del criterio delle vacazioni per le prestazioni previste, come nella specie, nelle apposite tabelle nè poteva essere sollevata la questione di legittimità del D.M. 30 maggio 2002, trattandosi di norme prive di valore di legge.

Tali deduzioni sono contestate nella memoria, senza superare tuttavia il rilievo che il provvedimento impugnato, pur sinteticamente, ha individuato l’oggetto dell’incarico nella materia amministrativa contabile, applicando il compenso massimo raddoppiato per l’importanza e complessità della prestazione, mentre il ricorso, che sostanzialmente richiede un riesame del merito, precluso in questa sede, non indica analiticamente le singole voci che avrebbero giustificato un diverso e maggiore compenso rispetto a quello riconosciuto e non dimostra l’interesse alla censura, utilmente prospettabile solo ove la decisione contestata avesse determinato un compenso inferiore ai minimi del diverso criterio proposto.

In ogni caso la pluralità delle operazioni di valutazione non esclude l’unicità dell’incarico (Cass. nn. 126/2007, 3414/2006, 7837/1994).

L’astratto richiamo ai principi costituzionali e la generica richiesta di rimessione alla Consulta per valutare la conformità delle norme del D.M. alla Carta non tengono conto della necessità che la questione sollevata abbia ad oggetto norme primarie, aventi forza e valore di legge, concretamente applicabili alla fattispecie, con espressa indicazione degli elementi che consentano di delibare la non manifesta infondatezza della stessa, e nella specie non sussistono i ricordati presupposti.

In definitiva, il ricorso va rigettato, senza pronuncia sulle spese, attesa la mancata costituzione delle controparti.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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