Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-10-2011, n. 5714 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il comune di Siena indiceva una gara di appalto per l’affidamento di servizi vari, relativi alla gestione del complesso museale di Santa Maria della Scala.

La gara veniva aggiudicata provvisoriamente alla N. che però, successivamente, veniva esclusa perché la Commissione ne accertava l’anomalia dell’offerta.

La soc. Z. quarta classificata, con ricorso n. 1103/09 impugnava il bando di gara ed i criteri di valutazione delle offerte, chiedendo la rinnovazione della gara.

In questo ricorso si costituiva anche la N.,che proponeva motivi di ricorso incidentale.

Successivamente, venivano proposti i ricorsi della ditta N. (n. 1269/09), che impugnava la sua esclusione dalla gara e della seconda classificata C. (n. 1643/09), che si doleva della mancata esclusione dell’Ati divenuta prima classificata (Ati Macchine celibi).

Con sentenza n. 455/10 il Tar ha riunito i tre ricorsi, ha respinto il ricorso incidente proposto da N. ed ha accolto il primo motivo del ricorso proposto dalla Z., dichiarando l’improcedibilità degli altri due ricorsi (n. 1269/09 e n. 1643/09) perché questi tendono al conseguimento dell’aggiudicazione del contratto pubblico mentre, l’annullamento dell’intera gara

(in accoglimento del primo motivo proposto dalla Z.), comporta che tale risultato non può più essere ottenuto, con conseguente carenza di interesse al gravame.

Con l’appello in esame la N. ripropone i seguenti motivi di ricorso incidentale:

inammissibilità dell’offerta economica della Z., perché non sottoscritta su ogni foglio ma soltanto sull’ultima pagina;

mancata produzione della dichiarazione attestante il rispetto delle norme che disciplinano il lavoro dei disabili;

invalidità della cauzione, per difetto di valida sottoscrizione.

Si sostiene, inoltre:

l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto, anche se la Z. conseguisse il massimo dei punteggi tecnici, la stessa non raggiungerebbe il primo posto in graduatoria;

la legittimità della lex specialis in ordine alla valutazione delle offerte tecniche.

Infine, vengono riproposti i motivi di censura sostenuti da N. con il ricorso n. 1269/09, avverso la sua esclusione dalla gara.

La Z., costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza dei motivi di appello ed ha proposto ulteriori motivi di appello incidentale.

Motivi della decisione

Attesa l’infondatezza del gravame, il collegio ritiene di dover esaminare le questioni dedotte sulla base e secondo l’ordine di trattazione prospettato nel ricorso di appello.

Con il primo motivo si sostiene l’inammissibilità dell’offerta economica della Z., perché non sottoscritta su ogni foglio, ma esclusivamente sull’ultima pagina.

La censura è infondata perché, a differenza del capitolato, nel Disciplinare, le modalità di presentazione dell’offerta non prevedevano tale requisito con la conseguenza che la firma in calce all’offerta deve ritenersi sufficiente per ricondurre al firmatario il suo intero contenuto.

Né può avere rilievo la mancata sigla sul foglio contenente la tabella paga dei dipendenti delle imprese di pulizia, in quanto questa non costituisce parte integrante dell’offerta economica.

E’ infondato anche il motivo con cui si afferma la non validità della dichiarazione rilasciata sul rispetto della normativa dei disabili ( L. n. 68/99) in quanto, dal tenore complessivo della dichiarazione, si evince chiaramente il riferimento a tale legge mentre, l’esonero dei relativi obblighi risulta testualmente richiamato.

Va respinta, infine, la censura relativa all’asserita illegittimità della cauzione provvisoria prodotta, risultando chiaramente specificato, nella stessa, il nominativo dell’Agenzia e del titolare e a nulla rilevando l’illeggibilità della firma posto che non sussistono elementi idonei per non far ritenere la stessa come non riconducibile a quella del soggetto legittimato.

La N. eccepisce, poi, l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Z., sostenendo che, in capo alla stessa, difetterebbe l’interesse ad agire, non avendo fornito alcuna prova della possibilità di risultare aggiudicataria.

Anche tale motivo va respinto in quanto tale prova deve essere esclusa allorché sia fatto valere in giudizio l’interesse meramente strumentale alla ripetizione dell’intera procedura concorsuale.

Infine, va respinto anche il motivo con cui si sostiene che la lex specialis prevedeva, nell’ambito dell’offerta tecnica, dei subcriteri di valutazione esplicitati ai punti A1 e A2, con i quali si assegnavano 30 punti al progetto tecnico organizzativo per la gestione del servizio e 30 punti e le proposte migliorative.

Il motivo è infondato in quanto, i criteri di valutazione risultano essere in violazione dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06, essendo generici e senza individuazione dei subcriteri e dei relativi pesi, con la conseguenza che ogni valutazione risulta rimessa all’ampia discrezionalità della Commissione, non potendo certo ritenersi sufficiente la generica suddivisione sopra richiamata.

Né può farsi riferimento, al fine di accertare i criteri di valutazione, alle motivazioni riportate nei verbali, in quanto i punteggi risultano attribuiti in modo globale, non permettendo, così, di verificare l’incidenza di certi elementi rispetto ad altri.

L’appello deve, quindi, essere respinto, perché infondato, il che comporta l’assorbimento delle ulteriori censure proposte, da Z., in via incidentale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Pone le spese del giudizio, per complessivi Euro 3.000,00 (euro tremila/00), a carico della parte soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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