Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-10-2011, n. 5709 Legittimazione processuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’associazione ricorrente, (A., Associazione Costruttori Edili), che rappresenta la categoria delle imprese di costruzioni della provincia di Padova e la G. S.r.l., sono insorti avverso il disciplinare di gara predisposto per la realizzazione di un polo scolastico, sostenendo che illegittimamente l’amministrazione comunale avrebbe adottato un aggiornamento tariffario, ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs. n. 163/06, difforme da quello delle opere pubbliche regionali, attualizzato con prezzi riferiti a quelli correnti di mercato e alle caratteristiche peculiari dell’appalto oggetto di gara.

Il Tar ha respinto il gravame.

Avverso tale decisione ha proposto appello l’ANCE.

Si sono costituiti in giudizio, per contrastare l’appello, il comune di Carmignano di Brenta e, ad opponendum, la Società Cooperativa Consortile, (CICAI), aggiudicataria dei lavori relativi allo stralcio degli impianti idrotermosanitari, che hanno sostenuto l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, l’irricevibilità del ricorso di primo grado, l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse, anche con riferimento alla G. S.r.l. e l’infondatezza, nel merito, dei motivi di gravame.

Motivi della decisione

Il ricorso di primo grado era inammissibile.

Come infatti eccepito dal Comune di Carmignano di Brenta, sussisteva un evidente conflitto di interessi dell’ANCE con i propri iscritti che hanno partecipato alla gara (Coema costruzioni srl, Edilbasso spa) e con la Merlo srl, aggiudicataria della gara.

Al riguardo quest’ultima ha dichiarato, nell’istanza di partecipazione alla gara, l’accettazione della congruità dei prezzi posti a base d’asta e inoltre, nelle giustificazioni fornite in sede di verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta, ha espressamente qualificato alcune voci del prezzario regionale come eccessive e fuori mercato,

Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, le associazioni di categoria sono legittimate a impugnare atti concernenti i singoli associati solo se ed in quanto gli stessi concretizzino anche una lesione dell’interesse collettivo statutariamente tutelato da dette associazioni in quanto, diversamente, l’azione si tradurrebbe in una non consentita sostituzione processuale, con possibilità di realizzare un contrasto potenziale tra i vari iscritti (C.S. n. 3451/08, n. 4480/10).

Inammissibile era anche il ricorso di primo grado della G. srl, che ha presentato offerta nella gara in esame e ha fornito acquiescenza ai criteri fissati dal bando, avendo dichiarato nel modulo di partecipazione che i prezzi, nel loro complesso, devono intendersi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

Le spese sono poste a carico delle parti soccombenti e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza impugnata dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Pone le spese del giudizio, per complessivi Euro 3.000,00 (euro tremila/00), a carico in solido delle parti soccombenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *