Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-10-2011, n. 5707

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame viene chiesta l’ottemperanza della sentenza n. 7746/10 del Consiglio di Stato, sostenendosi che il decreto n. 91/11, del dirigente del IV settore, con il quale si è data esecuzione a tale sentenza, nel disporre l’inquadramento della ricorrente nei ruoli della Regione Campania, sarebbe stato elusivo del giudicato.

Tale atto ha disposto la retrodatazione degli effetti giuridici dell’inquadramento della ricorrente nell’VIII livello alla data del 19/11/84, dando atto della regolare applicazione dei contratti a decorrere dal 16/3/92, data di inserimento nei ruoli regionali.

Avverso tale inquadramento si sostengono i vizi di violazione degli artt. 2, 24 e 97 Cost., violazione del giudicato, della sentenza n. 7746/10 del C.S. e n. 7052/02 del Tar Campania, degli artt. 3 e 21 septies della L. n. 241/90 e della L.R. n. 28/90, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per difetto dei presupposti, manifesta ingiustizia, sviamento e contraddittorietà.

In particolare, si afferma che il provvedimento regionale avrebbe limitato la portata dell’inquadramento con decorrenza 19/11/84 soltanto al profilo giuridico e non anche a quello economico e che, inoltre, erroneamente, avrebbe disposto l’inquadramento all’VIII livello funzionale anziché nel IX, come previsto dalla normativa di cui alla L.R. n. 28/90.

La Regione Campania non si è costituita in giudizio.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato solo in parte.

La sentenza del C.S. n. 7746/10, di cui l’appellante chiede l’ottemperanza afferma, nella sua motivazione, che la domanda della ricorrente deve qualificarsi come giudizio di esecuzione della precedente sentenza del Tar Campania n. 7052/02; in particolare, rileva che il gravame deve qualificarsi quale " giudizio di esecuzione della originaria sentenza del Tar che ha annullato i provvedimenti dell’amministrazione che non avrebbe dato ad essa piena ed esatta esecuzione limitatamente alla riferita decorrenza dell’inquadramento" precisando, inoltre, nella ricostruzione del fatto della domanda proposta dalla ricorrente, che con il gravame in esame la stessa " lamenta che avrebbe avuto diritto ad una più favorevole decorrenza giuridica ed economica che la stessa individua nella data del 19/11/84, ai sensi della L.R. n. 28/90".

Da ciò risulta evidente che la sentenza di ottemperanza non ha riguardato l’inquadramento funzionale della ricorrente nell’VIII livello, che la regione assume come corrispondente a quella di direttore aggiunto di divisione, ma soltanto la decorrenza giuridica ed economica di tale inquadramento.

Pertanto, va respinta la domanda della ricorrente di inquadramento nel IX livello, che non può essere oggetto di ottemperanza.

La ricorrente assume, peraltro, che il provvedimento avrebbe disconosciuto gli effetti della decorrenza economica del suo inquadramento fin dal 19/11/84.

Sotto tale profilo il ricorso risulta fondato in considerazione delle puntuali disposizioni della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza.

Si dispone, pertanto, che l’amministrazione ottemperi al giudicato nel termine di 90 giorni dalla notifica della presente sentenza e, in caso di ulteriori inottemperanza si nomina il prefetto di Napoli o un funzionario da lui delegato perché, quale commissario ad acta, provveda, nell’ulteriore termine di 120 giorni, a liquidare ed erogare le somme dovute alla ricorrente.

In relazione alla peculiarità delle questioni trattate, le spese del giudizio possono essere compensate.

Il compenso del commissario ad acta viene posto a carico della Regione Campania e viene liquidato nella somma di Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie in parte il ricorso in epigrafe e nomina un commissario ad acta, perché provveda, nei sensi di cui in motivazione, in caso di inottemperanza dell’amministrazione.

Spese del giudizio compensate.

Il compenso del commissario ad acta viene posto a carico della Regione Campania e viene liquidato nella somma di Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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