Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-10-2011, n. 5704

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza appellata il T.R.G.A. di Trento ha accolto il ricorso della società G. srl proposto contro il provvedimento con il quale erano stati revocati dei contributi finalizzati all’acquisizione, mediante leasing immobiliare, di macchinari e di impianti da utilizzare nel processo produttivo.

I contributi risultavano concessi negli anni 1987, 1989 e 1990 e l’amministrazione aveva effettuato, rispettivamente in data 25 luglio 1988, 26 febbraio 1990 e 27 ottobre 1991 gli accertamenti tecnici volti ad accertare l’avvenuta installazione e l’utilizzo, nel processo produttivo, di tali beni.

Con nota del 25/5/93, l’amministratore unico della società ricorrente rimetteva alla Provincia atto di diffida giudiziale e di denunzia querela nei confronti del precedente Consiglio di amministrazione, con cui si addebitava a tale organo di avere asportato i macchinari oggetto di leasing.

In relazione a tali fatti, con delibera 5358/94, la Giunta procedeva alla revoca parziale dei contributi concessi a decorrere dalle semestralità successive alla data dei richiamati accertamenti tecnici.

Avverso tale provvedimento proponeva gravame la soc. G..

Il Tar accoglieva il ricorso sul presupposto che l’ultimo accertamento tecnico per verificare l’utilizzo dei beni oggetto dei vari contratti di leasing agevolato era stato effettuato, senza dar luogo a rilievi di sorta, il 7 ottobre 1991 e quindi non era ammissibile la revoca da una data precedente; inoltre, non sarebbero state accertate, in via istruttoria, le date in cui sarebbe effettivamente avvenuta la sottrazione di tali beni, con violazione (ai sensi dell’art. 80 bis, co 2 della L.P. n. 4/81), della disposizione secondo cui la revoca delle agevolazioni finanziarie non doveva essere disposta nel caso in cui i beni mobili oggetto di agevolazione erano stati sostituiti, come sarebbe accaduto nella fattispecie, con altri aventi caratteristiche analoghe.

Avverso tale decisione ha proposto appello la Provincia autonoma di Trento, che ha sostenuto la non applicabilità della normativa richiamata e la riferibilità dell’accertamento del 1991 soltanto ai materiali acquistati con l’ultimo finanziamento.

Motivi della decisione

L’appello è fondato.

Va premesso che la società non ha subito trasformazioni giuridiche ma soltanto il mutamento delle persone degli amministratori e che, pertanto, il rapporto concessorio ha sempre avuto come destinataria la G. spa, che ha anche mantenuto, a proprio carico, la liquidazione dei singoli ratei del leasing.

Il primo profilo di illegittimità accertato dal tga di Trento riguarda la mancata applicazione, alla fattispecie, dell’art. 80 bis della L.P. n. 4/81 secondo il quale, " la revoca non è disposta qualora l’impresa sostituisca contestualmente i beni mobili oggetto di agevolazione con altri aventi caratteristiche analoghe", come sarebbe avvenuto nella fattispecie.

E’ da osservare in contrario che la nuova disciplina sanzionatoria, introdotta nel 1993, è applicabile solo alle domande presentate successivamente all’entrata in vigore della L.P. n. 18/93; inoltre, anche tale nuova disciplina non consente di derogare alla revoca per sostituzione di beni, quando si tratti di beni agevolati su leasing.

Con riferimento al secondo motivo di annullamento va rilevato che l’accertamento dell’amministrazione del 7 novembre 1991 ha riguardato soltanto i beni oggetto del contratto di leasing relativi alla terza fase del programma e pertanto, correttamente, la revoca dei finanziamenti ha riguardato gli altri beni relativi alla prima e alla seconda fase dell’investimento, rispetto ai quali era venuta meno la condizione che aveva consentito la liquidazione dei contributi.

Né può attribuirsi all’amministrazione l’onere di provare la data di effettiva distrazione di tali beni che spetterebbe, semmai, alla beneficiaria del finanziamento.

I motivi di appello devono, pertanto, essere accolti perché fondati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Le spese del doppio grado di giudizio, per complessivi Euro 3.000,00 (euro tremila/00), sono posti a carico della parte soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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