Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 20-04-2011) 30-09-2011, n. 35648 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Il Tribunale di Lecce, costituito ai sensi dell’art. 310 c.p.p., in data 16.11.2010 accoglieva l’appello proposto da M. N. e annullava la misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione di avvocato disposta nei suoi confronti con ordinanza 19.10.2010 del GIP del Tribunale di Lecce in relazione al reato di concorso in tentato favoreggiamento aggravato, anche ai sensi della L. n. 152 del 1991, art. 7, comma 1, commesso il (OMISSIS) in favore di F.C..

In particolare F.C., indagato per associazione mafiosa e altro nello stesso procedimento, avrebbe in più occasioni chiesto sia all’Avv. M. che a G.N., (pregiudicato in contatto con il F. e con il M.) ed al luogotenente Gi.An. (in servizio presso la DIA di Lecce) di avere informazioni per verificare se a suo carico vi fossero indagini o procedimenti penali.

Rilevava il tribunale che l’ipotesi di reato si fonda su intercettazioni, su dichiarazioni rese dal coimputato Gi.

A. e dallo stesso M. e contenute nei suoi scritti difensivi, riteneva che dall’esame analitico dei suddetti elementi non emergessero gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato.

2- Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Lecce- Direzione Distrettuale Antimafia, assumendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova.

Lamenta che il tribunale abbia affermato la non sussistenza di gravi indizi di colpevolezza senza un adeguato esame delle emergenze di indagine e valutando erroneamente le circostanze di fatto assunte a fondamento della decisione, travisando il significato e la rilevanza delle stesse, in particolare delle ammissioni risultanti dalle dichiarazioni dello Gi.. Inoltre non ha tenuto conto, recependo la tesi difensiva del mandato conferito dal F. al M., della non spiegata necessità da parte del M. di tenere continui contatti con il luogotenente Gi. in una fase delle indagini in cui le informazioni potevano essere assunte solo illecitamente, nè dell’inequivoco contenuto delle intercettazioni telefoniche tra il M. ed il G. e tra il G. e Gi., dal quale provato pactum seceleris tra M. e Gi. e la solerzia del M. nel rassicurare il G. e, quindi, il F. del suo interessamento.

3.- Con memoria difensiva nell’interesse di M.N. gli avvocati Franco Coppi e Angelo Pallara sostengono l’inammissibilità del ricorso del PM il quale, in realtà, con l’atto di gravame propone solo censure in fatto limitandosi a riprodurre il contenuto della informativa di reato senza chiarire le ragioni per le quali la motivazione dell’ordinanza sarebbe carente, contraddittoria ed illogica.

Motivi della decisione

1 .-Il PM ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata e travisamento della prova.

Osserva il collegio come sia principio assolutamente consolidato (v. fra le più recenti Cass. Sez. 1, sent. 12.12.2007, n. 2080; Cass. Sez. 2, sent 20.9.2007, n. 38602; Cass. Sez. 2, sent. 12.7.2007, n. 35476; Cass. Sez. 4, sent. 6.7.2007, n. 37878 e numerose altre) il vizio relativo al giudizio circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza – art. 273 c.p.p. – è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all’interno" del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti e sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, come nel caso in esame, nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito; si deve quindi solo accertare se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice.

La mancanza di motivazione, poi, consiste nell’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito, non già nell’insufficienza di essa o nella mancata confutazione di un argomento specifico relativo ad un punto della decisione che è stato trattato dal giudice del provvedimento impugnato, con implicito rigetto; il controllo di legittimità, inoltre, non si estende alle incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate o con altri passaggi argomentativi utilizzati dai giudici e tali, perciò, da costituire palesi fratture logiche, all’interno del discorso giustificativo, tra premesse e conclusioni. A ciò va aggiunto che dal controllo di legittimità restano escluse le deduzioni che riguardano l’interpretazione e la specifica consistenza degli elementi indizianti o probatori e la scelta di quelli determinanti, poichè la verifica di legittimità è limitata alla sussistenza dei requisiti minimi di esistenza e di logicità della motivazione, essendo inibito il controllo sul contenuto della decisione che si sostanzi in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito.

Gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono, infatti, interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa (ex plurimis Cass. Sez. 2, Sentenza 5.5.2006, n. 19584, Rv. 233775).

2.- Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti addotta dal ricorrente, nè su altre spiegazioni dallo stesso fornite, per quanto queste possano apparire altrettanto logiche e plausibili (Cass. Sez. 2, Sentenza 22.4.2008, n. 18163, Rv. 239789).

Il tribunale del riesame, nel caso di specie, ha con motivazione completa, esauriente e logicamente consequenziale, valutato gli elementi acquisiti.

Rilevato, infatti, che l’ipotesi di reato prospettata si fonda su intercettazioni, su dichiarazioni rese dal coimputato Gi.

A. e dallo stesso M., osserva che, se pure risulta che il M. aveva più volte rassicurato il F. – sia personalmente che tramite il G. – che avrebbe fatto il possibile per assumere le informazioni richieste, ed avendo poi discusso con Gi.An. (come da intercettazione del 19.12.2007) della necessità di assumere informazioni nell’interesse del F., non emergono indizi sufficienti circa la consapevolezza da parte del M., nè del proposito del Gi. di assumere informazioni illecite al fine di consentire al F. di eludere le investigazioni in corso su di lui, nè del proposito, in particolare con riguardo al contestato reato di tentato favoreggiamento aggravato, di assumere informazioni dirette ad eludere le investigazioni. Osserva, con argomentazione ineccepibile, che nonostante il dato oggettivo, consistente nella dichiarata disponibilità del M. a rendersi utile per assicurare al F. informazioni non meglio precisate sulla possibile esistenza di indagini a suo carico, costituisca una base indiziaria rilevante, sarebbe stata necessaria, per la configurazione di un quadro di sufficiente gravità, la verifica dell’esistenza di una programmazione condivisa tra M. e Gi. del compimento di atti e attività volte ad agevolare F. ad eludere le investigazioni ovvero, in alternativa, che il M. avesse condiviso o accettato, preventivamente o successivamente, le condotte poste in essere da Gi. quando, questi, nel colloquio con il Dott. A., funzionario del DIA sezione di Lecce chiese insistentemente notizie sul F..

In mancanza di contatti telefonici diretti tra M. e Gi. di contenuto significativo e non essendovi telefonate tra Gi. e il G., o tra il G. e il M., dal cui contenuto possa desumersi che, in relazione alla avvertita necessità di assumere informazioni per conto del F., l’avv. M. avesse in concreto concordato con Gi. quali iniziative intraprendere, o che il Gi. gli avesse riferito che intendeva avere illecitamente informazioni riservate da funzionari di PG della DIA, gli indizi non sono nè precisi nè concordanti. Inoltre, non risulta che il M. fosse venuto a conoscenza ed avesse avuto consapevolezza della possibilità che il Gi., ovvero il G. in accordo con questo, assumessero una tale illecita iniziativa e che essa fosse intesa ad aiutare il F. ad eludere le investigazioni in corso. Correttamente, infine, il tribunale ritiene non smentita l’affermazione dell’avv. M. che il F. si era affidato alle sue cure professionali per consultazioni sull’eventualità dell’insorgere di procedimenti penali che avrebbero potuto portare al sequestro ed alla confisca di suoi beni.

3.- La diversa lettura degli elementi indiziari, prospettata dal PM ricorrente, non si discosta dalla ipotesi accusatoria iniziale che il tribunale, con argomentazioni logiche ed esaustive, ha ritenuto non sufficiente quanto a gravità del quadro indiziario, sebbene passibile di ulteriori approfondimenti.

Quanto al contenuto delle intercettazioni richiamate in ricorso, non è prospettabile in questa sede una interpretazione del loro significato diversa da quella proposta dal giudice di merito, salvo che ricorra l’ipotesi del travisamento della prova, cioè si versi nel caso in cui il giudice di merito indichi il contenuto di un atto in modo difforme da quello reale (Cass. Sez. 6, sent. 10.6.2005 n. 35680; Cass. Sez. 2, sent. 17.10.2007 n. 38915).

Nel caso di specie, invece, non sono controverse le parole pronunziate, ma la valenza del contenuto dei colloqui, nel contesto complessivo delle risultanze, ai fini della integrazione di un solido quadro indiziario. Per le ragioni sopraesposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *