Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-10-2011, n. 5703 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto dalla C. P. s.p.a. avverso la l’aggiudicazione in favore della controinteressata C. I. s.r.l. della gara indetta dalla P. G. s.p.a. per l’affidamento dei lavori di rifacimento dell’impianto di pubblica amministrazione della città di P.;

Ritenuto che il ricorso in appello proposto dalla C. P. s.p.a. è fondato, in quanto:

a) la ricorrente ha presentato l’offerta, indicando al punto 3 del modello il "totale importo complessivo offerto", dovendo tale importo essere, quindi, riferito all’importo "lordo" dei lavori, comprensivo dei lavori non soggetti a ribasso;

b) la commissione ha erroneamente comparato tale voce con l’importo netto dei lavori, offerto dalla controinteressata, utilizzando due importi non omogenei e incidendo in tal modo sull’attribuzione del punteggio;

c) la mancata indicazione dell’importo netto offerto alla voce 1 non poteva determinare una sostanziale modifica da parte della Commissione dell’offerta formulata, tenuto conto che, una volta confermata l’ammissione della ricorrente alla procedura, l’individuazione dell’importo netto dei lavori era possibile attraverso una semplice operazione aritmetica;

d) non avendo escluso la ricorrente, la stazione appaltante era tenuta ad effettuare tale operazione aritmetica per comparare l’importo netto dei lavori con la corrispondente voce offerta dalla controinteressata;

e) in assenza di ricorso incidentale da parte della aggiudicataria ed essendosi ormai consolidatasi la ammissione della ricorrente, è precluso in questa sede verificare se effettivamente la ricorrente dovesse essere esclusa dalla procedura per violazione dell’art. 15.4 del disciplinare o se si dovesse dare rilievo all’affidamento riposto nella non felice formula inserita dall’amministrazione nel modulo;

f) tale aspetto non è stato tenuto in considerazione da parte del Tar, che, infatti, ha (erroneamente) fatto riferimento alla "legittimità dell’esclusione della ditta ricorrente", che invece mai è stata esclusa dalla gara;

g) essendo determinabile l’importo netto dei lavori, offerto dalla ricorrente, l’attribuzione del punteggio deve avvenire comparando tale dato con l’offerta dell’aggiudicataria.

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso in appello, senza esaminare la domanda di risarcimento del danno, non essendo stati rappresentati ostacoli alla esecuzione in forma specifica della presente decisione;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto della peculiarità in fatto della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado, annullando l’impugnata aggiudicazione definitiva.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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