Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-10-2011, n. 5702

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con l’impugnata sentenza il Tar ha in parte accolto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalle società T. C., E. e F. avverso il silenziorifiuto formatosi sulla richiesta di emissione dei provvedimenti repressivi (anche di natura edilizia), sanzionatori e di revoca dell’autorizzazione per l’attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di materiali per l’edilizia e l’arredamento rilasciata alla società O. A. s.p.a.;

Rilevato che le ricorrenti di primo grado hanno proposto appello avverso le statuizioni a loro sfavorevoli della predetta sentenza, inerenti l’inammissibilità dell’azione avverso il silenzio proposta in relazione alla richiesta di revoca delle autorizzazioni commerciali rilasciate alla controinteressata e di inibizione dell’attività commerciale di vendita estranea a quella autorizzata;

Ritenuto di non dover tenere conto, se non ai fini della costituzione in giudizio, della memoria tardivamente depositata dal comune in data 24 ottobre 2011 e che non risulta depositato alcun ricorso in appello incidentale (solo menzionato in una memoria degli appellanti);

Ritenuto che il ricorso in appello deve essere accolto, in quanto:

a) la questione dei termini e delle modalità di contestazione da parte del terzo di una d.i.a. non assume rilievo, essendo la richiesta dei ricorrenti diretta non a contestare la sussistenza dei presupposti per la d.i.a., ma il non corretto utilizzo della stessa da parte della società controinteressata (non è, quindi, rilevante l’ulteriore questione connessa alla modifica dell’art. 19 della legge n. 241/90, da parte del d.l. n. 138/11);

b) il comune è, quindi, tenuto a dare una risposta alla richiesta dei ricorrenti, verificando se l’attività svolta dalla controinteressata è conforme alla intervenuta d.i.a. e verificando se sussistono i presupposti per una inibizione della eventuale attività non consentita e per la revoca dell’autorizzazione;

c) con riferimento alla richiesta di inibizione, la precedente diffida del 21.11.2008 e il successivo contenzioso costituisce un mero elemento da valutare, non ostativo alla valutazione della richiesta delle ricorrenti;

d) non vi era (e non vi è) alcuna ragione per non accogliere anche la richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di permanenza del silenzio nel termine qui assegnato al comune (commissario ad acta competente anche in caso di inerzia del comune rispetto aspetti edilizi, per i quali già il Tar ha dichiarato l’obbligo di provvedere);

Ritenuto, infine, di dover porre le spese del presente giudizio a carico del comune, sussistendo i presupposti per la compensazione nei confronti della controinteressata, cui non può essere imputata l’inerzia dell’amministrazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado, ordinando al Comune di rispondere alla istanza delle società ricorrenti nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione, o dalla comunicazione, della presente sentenza, nominando fin da ora, in caso di scadenza del termine e su istanza di parte, un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Rieti, o funzionario da questi delegato.

Condanna il comune di Rieti alla rifusione, in favore delle ricorrenti, delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 3.000,00, oltre Iva e C.P., compensando le spese con la controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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