T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 26-10-2011, n. 843 Scuole e personale di sostegno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti, quali legali rappresentanti esercenti la potestà genitoriale sui figli minori, hanno impugnato le note di assegnazione delle ore di sostegno ai medesimi alunni minori per l’anno 2010/2011, in considerazione delle rispettive disabilità, chiedendo, previa concessione di misura cautelare, l’annullamento dei suddetti provvedimenti e la declaratoria dei diritti dei minori ad usufruire di un numero di ore di sostegno pari all’intero orario di frequenza settimanale, in considerazione della gravità della disabilità sofferta dai medesimi minori che rendeva inadeguata la misura loro accordata, oltre alla richiesta di risarcimento del danno derivante dagli atti allegatamente illegittimi oggetto d’impugnazione.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo all’impugnativa.

Con ordinanza n. 67, emessa nella camera di consiglio del 27.1.2011, il Collegio accoglieva la domanda incidentale di sospensione.

Alla pubblica udienza del 6.10.2011, la causa è stata trattenuta in decisione

Motivi della decisione

Questo Tribunale si è recentemente pronunziato su analoga questione con sentenza 17 maggio 2011, n. 417 affermando sulla scorta della decisione della Corte costituzionale 26 febbraio 2010 n. 80 che il sostegno deve essere garantito nella misura occorrente a permettere all’alunno – in condizione di grave disabilità – di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica e può giungere sino al cd. "rapporto 1/1" nella misura di 24 ore settimanali; né possono essere addotte esigenze di contenimento della spesa pubblica per comprimere il diritto dell’alunno in condizione di grave disabilità.

In particolare sussiste ad avviso del Collegio la denunciata violazione degli articoli 12 e 13 della citata legge 104 del 1992 e della normativa che assicura agli studenti in condizione di handicap grave il diritto allo studio e all’integrazione scolastica.

Gli articoli 12 e 13 della legge n. 104 assicurano infatti ai minori disabili il diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione scolastica anche "attraverso l’assegnazione di docenti specializzati".

L’istruzione scolastica costituisce quindi l’oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo del disabile, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale (cfr. da ultimo C.C. n. 26 febbraio 2010 n. 80).

Le modalità dell’integrazione scolastica degli alunni disabili sono stabilite attraverso la predisposizione di un "profilo dinamicofunzionale " e la successiva formulazione di un "piano educativo individualizzato", alla cui definizione "provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell’insegnante operatore psicopedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata"; in concreto il profilo è redatto per ciascun alunno disabile con le modalità stabilite dal D.P.R. 24 febbraio 1994 da gruppi di lavoro per l’integrazione degli handicappati istituiti a livello di singoli istituti (cd. GLHO) e ad esso segue il piano educativo individualizzato.

I documenti citati hanno una rilevanza fondamentale in quanto in pratica concretizzano il contenuto del diritto del disabile all’istruzione e all’integrazione scolastica, nel senso che queste devono essere garantite secondo le indicazioni da quelli scaturenti.

Ciò significa che in particolare la fruizione del sostegno deve avvenire tendenzialmente nella misura stabilita dal piano educativo individualizzato.

Va aggiunto, in relazione alla circostanza che appare verosimile ritenere che nella fattispecie il sostegno sia stato assicurato in misura inferiore a quanto richiesto a causa di esigenze di contenimento della spesa pubblica, che tali esigenze non possono essere invocate per comprimere il diritto dell’alunno in condizione di grave disabilità.

La materia è stata disciplinata dall’art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) che ha previsto la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga alla dotazione organica degli insegnanti di sostegno fissata in via generale nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia dal successivo comma 3.

Il rapporto numerico 1/138 previsto dal citato comma 3 dell’articolo 40 è stato poi sostituito con il principio delle "effettive esigenze rilevate" dall’art. 1, comma 605, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007).

Successivamente però i commi 413 e 414 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2008) hanno nuovamente modificato il quadro normativo di riferimento. In particolare il comma 413 ha previsto che il numero dei posti degli insegnanti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2008/09 non potesse superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi presenti nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007 (rapporto medio nazionale di un docente di sostegno per 2 alunni portatori di handicap, con riequilibrio territoriale).

Il comma 414 ha invece precluso la possibilità, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di assumere insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell’ambito sociale e scolastico.

Queste ultime disposizioni sono state tuttavia dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 80 del 2010, che ha ritenuto che tale normativa pregiudicasse con violazione del principio di ragionevolezza il "nucleo indefettibile di garanzie" già individuato quale limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore in materia.

In sostanza la Corte: a) "premesso che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo, in quanto vi sono forme diverse di disabilità per ognuna delle quali è necessario individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona"; b) che "il diritto del disabile all’istruzione, oggetto di specifica tutela sia nell’ordinamento internazionale che in quello interno, si configura come diritto fondamentale"; c) che la ratio della norma che "prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua"; d) che "la discrezionalità del legislatore, nell’individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili, trova un limite invalicabile nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati"; ha stabilito che "la scelta legislativa di stabilire un limite massimo relativamente al numero delle ore di insegnamento di sostegno non trova alcuna giustificazione nell’ordinamento e si appalesa irragionevole poiché comporta l’impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell’ambito sociale e scolastico".

Da ultimo – e evidentemente per tener conto delle indicazioni scaturenti dalla citata sentenza della Corte costituzionale – il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ha mantenuto la possibilità di assunzione in deroga di insegnanti di sostegno al fine di assicurare quest’ultimo a disabili in condizione di particolare gravità stabilendo al comma 15 dell’articolo 9 che "per l’anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’organico di fatto dell’anno scolastico 2009/2010, fatta salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

Ciò significa che, come sopra accennato, il sostegno deve essere garantito nella misura occorrente a permettere all’alunno in condizione di grave disabilità di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica e può giungere sino al rapporto 1/1 (come richiesto nella fattispecie); deve anche aggiungersi che, nei casi di disabilità particolarmente grave, l’attribuzione del sostegno nella misura 1/1, oltre a garantire il diritto all’istruzione dell’alunno in condizione di grave disabilità garantisce anche quello dei suoi compagni di classe.

Il ricorso deve quindi essere accolto e l’atto impugnato annullato nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, con riconoscimento del diritto del figlio dei ricorrenti a beneficiare del sostegno nella misura stabilita dal GLHO in relazione alle sue condizioni. Va invece respinta la domanda di risarcimento dei danni dato che essa è del tutto generica e priva anche della stessa allegazione del danno di cui si chiede la riparazione.

Considerata la natura della controversia e la complessità della materia che ha richiesto l’intervento della Corte Costituzionale, il Collegio ritiene sussistano eccezionali motivi per la disporre compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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