Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-02-2012, n. 2627 Spese giudiziali nelle controversie previdenziali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Velletri, con sentenza depositata il 15 luglio 2008, accoglieva l’opposizione proposta dall’I.N.P.S. avverso l’atto di precetto con cui l’avv. T.G. gli aveva intimato il pagamento della somma ivi indicata, a titolo di spese legali inerenti giudizio previdenziale, sulla base del relativo dispositivo.

Inizialmente proposta con citazione a comparire dinanzi al giudice dell’esecuzione, quest’ultimo fissava nuovo termine all’I.N.P.S. per la riassunzione dinanzi al giudice del lavoro. Questi rinnovava il termine per la notifica, difettando essa della cartolina di ricevimento postale.

Il giudice del lavoro respingeva l’eccezione di estinzione della procedura ex art. 615 c.p.c. (per omessa notifica della citazione in opposizione nei termini di legge, ritenendo tempestivo e sufficiente il deposito del ricorso) e ritenendo nel merito la nullità del precetto in quanto fondato esclusivamente sul dispositivo di sentenza di condanna dell’I.N.P.S..

Per la cassazione dell’indicata pronuncia ricorre la T., cui muove unica articolata censura.

L’Istituto si è costituito mediante depositato di procura rilasciata in calce al ricorso notificato.

Motivi della decisione

La ricorrente, che impugna la sentenza del Tribunale di Velletri ex art. 111 Cost. (cfr. Cass. ord. 30 aprile 2011 n. 9591), denuncia "violazione o falsa applicazione" degli artt. 112, 149, 291, 616 e 630 c.p.c..

In primo luogo per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sull’eccezione di estinzione del procedimento per omessa notifica del ricorso in riassunzione.

Osserva la Corte che sotto questo profilo la censura è infondata essendosi il Tribunale pronunciato, respingendola, sulla censura in questione.

La ricorrente lamenta, per il resto e nella sostanza, che il Tribunale, nonostante il difetto della cartolina di ricevimento della notifica dell’opposizione a mezzo posta effettuata dall’I.N.P.S., concesse nuovo termine per la notifica, nonostante si versasse in ipotesi di inesistenza e non di nullità della notificazione.

Il ricorso è infondato.

Identica questione è stata già decisa da questa Corte (ord. 31 agosto 2011 n. 17929), osservando che sulla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la mancata notifica del ricorso comporta l’improcedibilità dell’azione processuale e l’impossibilità per il giudice di consentire una nuova notifica (Cass., sez. un., n. 20604/2008, n. 1721/2009, n. 11600/2010), si innesta la recente sentenza della sezioni unite n. 15144 del 2011 che, introducendo nell’ordinamento un principio innovativo, ha affermato che i mutamenti giurisprudenziali in materia processuale caratterizzata da indirizzi consolidati e costituenti pertanto diritto vivente, hanno efficacia ex nunc, a tutela dell’affidamento degli operatori di giustizia.

Pertanto, la decisione del Tribunale, giudicata alla luce del principio esposto, si presenta conforme a diritto. Infatti, allorchè all’udienza del 2006 il Giudice del lavoro ebbe ad assegnare alìINPS un nuovo termine per la notifica del ricorso in riassunzione, la giurisprudenza era ispirata da oltre un decennio al principio secondo il quale il tempestivo deposito dell’atto di appello – ma ciò vale anche per l’atto di riassunzione – impedisce ogni decadenza, indipendentemente da quando sia poi effettuata la notifica (Cass., sez. un., n. 6841/1996).

Il ricorso deve pertanto rigettarsi. Nulla va disposto in ordine alle spese, stante la costituzione dell’INPS avvenuta mediante deposito di procura e non avendo il difensore partecipato all’udienza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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