T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 26-10-2011, n. 839 Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 14.11.2000, tempestivamente depositato, il sig. D.A. premette in punto di fatto di avere ottenuto – a seguito di convenzione intercorsa con il Comune di Gaeta – la concessione n. 7/1985, in forza della quale aveva realizzato un edificio commerciale destinato a bar e supermercato, composto di due piani ed un seminterrato.

Successivamente il ricorrente mutava la destinazione d’uso del piano seminterrato, destinato a deposito e del primo piano, destinandolo ad alloggio del gestore.

In data 25.2.1995, presentava, ai sensi dell’art. 39 della L. 724/94, istanza di condono edilizio, ai fini della regolarizzazione dei suddetti cambi di destinazione d’uso.

Con l’impugnata nota il Comune di Gaeta respingeva la vista istanza di condono edilizio sul presupposto che il cambio di destinazione d’uso operato dal ricorrente avrebbe alterato e modificato gli standards urbanistici del P.di.Z. "Monte Tortona", diminuendo considerevolmente le attrezzature di zona quartiere previste.

Con memoria notificata il 22.12.2000 il ricorrente ha dedotto motivi aggiunti, denunciando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere in relazione alla ordinanza dirigenziale 25.10.2000 di ripristino dello stato dei luoghi.

Con ordinanza n. 195/2001 il collegio respingeva la proposta istanza cautelare.

Il Comune di Gaeta si è costituito in giudizio, resistendo all’impugnativa.

Con memoria depositata in data 27.06.2011 l’istante ha ulteriormente insistito nelle proprie conclusioni.

Successivamente, all’udienza del 6.10.2011, la causa è stata trattenuta a sentenza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Ai fini della migliore comprensione della decisione è opportuno sintetizzare le ragioni che hanno indotto il comune a negare il condono richiesto dalla ricorrente.

L’istanza di condono è stata respinta in quanto l’amministrazione ha assunto che: a) i cambi di destinazione d’uso contrasterebbero con la destinazione urbanistica dell’area ("attrezzature di quartiere"; b) la convenzione del 2.4.1984 sarebbe ostativa, avendo previsto una destinazione del fabbricato ad un uso essenzialmente commerciale.

3. Ciò premesso il ricorrente, con il primo motivo, denuncia l’illegittimità del diniego in quanto è stato adottato in difetto di motivazione, fondandosi sul solo presupposto dell’avvenuto cambio di destinazione.

Il ricorrente evidenzia che – in base al disposto dell’art. 33 lett. d) della L. 47/85 – unici vincoli urbanistici tali da rendere le opere insuscettibili di condono edilizio sono essenzialmente quelli aventi ad oggetto ipotesi d’inedificabilità assoluta delle aree.

4. Il motivo è fondato.

Osserva, al riguardo, il Collegio che – come puntualmente rilevato dalla difesa del ricorrente – in assenza di vincoli di inedificabilità assoluta, previsti dal PRG, il mutamento di destinazione d’uso non può ritenersi incompatibile con la previsione di cui all’art. 39 della L. 724/94.

E infatti il ricorrente ha chiesto la sanatoria per un mutamento di destinazione d’uso del piano seminterrato, destinato a deposito e del primo piano, destinandolo ad alloggio del gestore, in area urbanistica destinata ad "attrezzature di quartiere".

Ne deriva che, in assenza di vincoli di inedificabilità assoluta ed in difetto di più approfondite giustificazioni da parte dell’autorità comunale circa le ragioni che avrebbero reso il contestato mutamento di destinazione d’uso incompatibile con la vista destinazione urbanistica, il motivo deve ritenersi fondato.

6. In conclusione sia il ricorso principale che quello per motivi aggiunti sono fondati, potendo restare assorbiti gli ulteriori motivi dedotti.

Sussistono peraltro gisti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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