Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-02-2012, n. 2621 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata il 9-1-2007, in parziale riforma della sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Biella n. 56/2005, resa tra C.S. e la s.p.a. Poste Italiane, in accoglimento dell’appello incidentale della lavoratrice, ha dichiarato la nullità del termine apposto al primo contratto di lavoro concluso tra le parti, per "esigenze eccezionali" ex acc. az.

25-9-97, per il periodo 2-2-1998/30-4-1998, con conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dal 2-2-1998, confermando nel resto la pronuncia appellata.

In particolare la Corte di merito ha affermato la nullità del termine apposto al contratto de quo "per carenza di allegazione e di prova in ordine alla sussistenza in concreto e nello specifico ufficio o unità produttiva delle esigenze eccezionali legittimanti l’assunzione a tempo determinato".

Per la cassazione della detta sentenza la società ha proposto ricorso con un unico motivo.

La C. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Infine la C. ha depositato istanza di trattazione ai sensi della L. n. 183 del 2011, art. 26 e succ. mod..

Motivi della decisione

Con l’unico motivo la società ricorrente, denunciando violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 1362 c.c., e segg., in relazione all’accordo 25-9-97 e succ, in sostanza lamenta che erroneamente la Corte di merito ha "subordinato la legittimità del contratto a termine in oggetto alla dimostrazione della sussistenza del nesso eziologico tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze dedotte in contratto, anche con riferimento allo specifico ufficio di applicazione", in tal modo disattendendo il principio della "delega in bianco" conferita dalla legge alla contrattazione collettiva.

Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha costantemente affermato con specifico riferimento alle assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25-9-1997, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 (v. fra le altre Cass. 26-7-2004 n. 14011, Cass. 8-7-2009 n. 15981), l’attribuzione alla contrattazione collettiva del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine, rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per il loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali e di provare la sussistenza del nesso causale fra le mansioni in concreto affidate e le esigenze aziendali poste a fondamento dell’assunzione a termine.

La Corte di merito, quindi, in violazione di tale principio, erroneamente ha ritenuto la nullità del termine apposto al contratto de quo, sulla base della considerazione che la società non aveva offerto alcuna dimostrazione in ordine alla sussistenza in concreto, e nello specifico ufficio, delle "esigenze eccezionali" dedotte in contratto.

Alla base della motivazione della decisione è l’assunto secondo cui non sarebbe consentito autorizzare un datore di lavoro ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali; la sentenza, quindi, si muove pur sempre nella prospettiva che il legislatore non abbia conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1 (in contrasto, quindi, con quanto ripetutamente affermato da questa Corte e ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza 2-3-2006 n. 4588).

Il ricorso va pertanto accolto e la impugnata sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, la quale provvederà attenendosi al principio sopra richiamato e statuirà anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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