T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 26-10-2011, n. 8247 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premesse indicazioni riassuntive in ordine alle disposizioni dettate dal D.P.R. 31 maggio 1984 n. 665 relativamente alle norme di inquadramento del personale dipendente delle Camere di Commercio, i ricorrenti evidenziano come il suindicato decreto sia stato annullato da questo Tribunale (sentenza 17 giugno 1987 n. 1163) per un vizio attinente alla composizioni delle delegazioni partecipanti alla trattativa.
A seguito di nuovo contratto, il D.P.R. di recepimento (13 maggio 1987 n. 268) ha stabilito (art. 77, comma 7) l’inquadramento anche in soprannumero del personale delle Camere di Commercio risultato idoneo a seguito delle prove selettive di cui all’art. 18 del precedente accordo, con decorrenza dal 12 luglio 1987; mentre, per il personale (parimenti idoneo) per il quale esisteva disponibilità di posti, l’inquadramento veniva fissato con decorrenza 1° gennaio 1985 anziché 1° gennaio 1983 (con due anni di ritardo, quindi, rispetto alle previsioni del previgente decreto).
Sostengono i ricorrenti la portata lesiva della disposizione da ultimo descritta, nella parte in cui viene ai medesimi sottratta, anche a fini retributivi, un’anzianità di due anni.
Nel ribadire l’illegittimità della diversa decorrenza dell’inquadramento rispetto alle previsioni del precedente D.P.R. 665/1984, assumono i ricorrenti la lesione di un vantato diritto quesito alla maturazione dell’anzianità con decorrenza 1° gennaio 1983 (in luogo che 1° gennaio 1985): sottolineando, peraltro, la disparità di trattamento ravvisabile rispetto al personale che, pur non potendo essere inquadrato per carenza di disponibilità di posti in organico, ha nondimeno beneficiato di quanto disposto dal primo periodo dello stesso art. 77 del D.P.R. 268/1987.
In ogni caso, il tardivo inquadramento (e la conseguente perdita di due anni di anzianità e di retribuzione, alla stregua di quanto disposto dal secondo periodo dello stesso art. 77) conseguirebbe a circostanze non imputabili ai ricorrenti, per i quali, a seguito del superamento delle prove selettive, già esisteva la corrispondente disponibilità di posti in organico.
Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento della disposizione oggetto di censura.
Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 12 ottobre 2011.

Motivi della decisione

1. Va innanzi tutto precisato, ad integrazione di quanto esposto in narrativa, che, a seguito di rinunzia al mandato da parte dell’avv. S., si è costituito in giudizio, limitatamente ai soli ricorrenti D.T.A., S.M., B.S., V.A., D.F.R., l’avv. Ma. Ru., presso il quale i suindicati ricorrenti hanno eletto domicilio in Roma, alla via Fonteiana n. 85, presso lo studio dell’avv. Al. B..
Quanto agli altri ricorrenti – originariamente difesi dall’avv. S.; e per i quali non consta l’estensione del mandato ex novo conferito all’avv. Ru.dai nominativi sopra indicati – va escluso che la rinuncia al mandato determini effetti interruttivi o sospensivi del giudizio, atteso che, ex art. 85 c.p.c., applicabile per effetto del rinvio di cui all’art. 39, c.p.a., la revoca o la rinuncia alla procura non hanno effetti nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
2. Ciò preliminarmente posto, appare necessario procedere ad una complessiva ricostruzione del quadro normativo ed interpretativo di riferimento.
Viene, al riguardo, innanzi tutto in considerazione l’art. 18 del D.P.R. 31 maggio 1984 n. 665 (recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo relativo al rinnovo contrattuale per il periodo 198284 per il personale dipendente dalle camere di commercio"), con il quale è stato stabilito che:
"Il personale viene inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali previsti dal presente decreto (allegato A) con effetto giuridico ed economico dal 1° gennaio 1983 secondo i seguenti criteri e modalità:
1) il personale le cui attribuzioni in base alla qualifica rivestita alla data del 31 dicembre 1982 corrispondono a quelle descritte per le nuove qualifiche, in uno dei profili professionali di cui al precedente comma, è inquadrato in tale profilo anche in soprannumero;
2) i dipendenti che abbiano effettivamente svolto, sempre alla data del 31 dicembre 1982, per un periodo non inferiore a cinque anni mansioni relative ad altro profilo appartenente allo stesso livello retributivo in cui è stato inquadrato ai sensi del precedente punto 1), possono essere inquadrati a domanda in questo ultimo profilo, previo parere favorevole della giunta camerale in veste di consiglio di amministrazione; le domande debbono essere inoltrate alla giunta entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inquadramento;
3) i dipendenti che ritengono di individuare in un profilo di livello immediatamente superiore a quello in cui sono stati inquadrati, ai sensi del precedente anno 1) le attribuzioni effettivamente svolte a la data di entrata in vigore del presente decreto e continuativamente da almeno cinque anni, ridotti a tre per coloro che hanno avuto assegnate funzioni superiori in base ad una deliberazione di giunta, possono essere sottoposti, a domanda e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare l’effettivo possesso della professionalità; le domande debbono essere presentate al consiglio entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’inquadramento".
Tale testo normativo veniva, peraltro, annullato con sentenza di questa Sezione n. 1163 del 14 giugno 1987 (confermata in appello), in quanto il procedimento seguito era stato perfezionato in difetto dell’emanazione del decreto presidenziale di determinazione del numero e della composizione dei comparti di contrattazione.
Interveniva, quindi, il D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, il cui art. 77 (comma 7) ha previsto che "il personale delle camere di commercio che sia risultato idoneo nelle graduatorie formulate dalle commissioni giudicatrici a conclusione delle prove selettive per l’accesso alle qualifiche funzionali superiori, ai sensi dell’art. 18 del precedente accordo che non sia stato ancora inquadrato ai sensi dello stesso art. 18 è inquadrato anche in soprannumero nella nuova qualifica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale idoneo, per il quale invece sussisteva la disponibilità di posti, è inquadrato nella qualifica funzionale superiore dal 1° gennaio 1985, ovvero, dalla data successiva sotto la quale si è verificata la vacanza".
Di seguito al decreto da ultimo indicato – e nelle more della presente controversia – veniva emanato il D.P.R. 3 agosto 1990 n. 333 (recante "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, di cui all’art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986 n. 68"), il cui art. 50, comma 1, ha previsto che "restano confermate ed approvate anche per il periodo antecedente, ove non modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n. 347, 31 maggio 1984 n. 665, 13 maggio 1987 n. 268 e 17 settembre 1987 n. 494. In relazione alle esigenze di omogeneizzazione alla disciplina di comparto, il decreto interministeriale 12 luglio 1982, riguardante il personale delle camere di commercio, sarà modificato con la procedura prevista dalla normativa vigente, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale".
Anche tale D.P.R. formava, peraltro, oggetto di annullamento in sede giurisdizionale (T.A.R. Lazio, sez. III, 11 marzo 1993 n. 320): in tale circostanza rilevandosi come, a seguito dell’annullamento in sede giurisdizionale di disciplina contrattuale riguardante pubblici dipendenti, per illegittima composizione della delegazione di parte pubblica, alle successive procedure di rinnovo della negoziazione la delegazione di parte pubblica avrebbe dovuto partecipare nella costituzione risultante dalle indicazioni fornite dal giudice amministrativo.
L’art. 3, comma 8, del decreto legge 23 settembre 1994, n. 547 (convertito, con modificazioni, in legge 22 novembre 1994 n. 644) ha, quindi, stabilito che "l’inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell’art. 108 del regolamentotipo per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 luglio 1982, avrà luogo, con decorrenza 16 ottobre 1984, sulla base delle corrispondenze stabilite, per gli impiegati civili dello Stato, dalla commissione di cui all’art. 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312".
3. A fronte dell’articolato quadro normativo del quale si è dato precedentemente conto, merita rilevare l’apporto interpretativo rappresentato dal parere 19 novembre 1996 n. 386, reso dalla Sezione III del Consiglio di Stato.
Nel sottolineare come "all’inquadramento definitivo del personale camerale nelle qualifiche funzionali si sarebbe già dovuto provvedere in applicazione dell’art. 18 del D.P.R. n. 665 del 31 maggio 1984 emanato in attuazione degli accordi contrattuali previsti dalla legge n. 93 del 1983, legge quadro sul pubblico impiego", viene al riguardo osservato come "tale decreto, agli artt. 1418, dettava norme sull’inquadramento del personale delle Camere di commercio, e sul relativo trattamento economico, sicuramente più favorevoli di quelle previste dal regolamento tipo approvato con D.I. 12 luglio 1982", pur senza abrogare espressamente l’atto da ultimo indicato.
Preso atto che "l’effetto annullatorio" della sopra rammentata sentenza di questa Sezione 1163/1987 "travolge… anche i provvedimenti che risultano emessi in base all’atto annullato", il parere in rassegna prosegue rilevando come "allo scopo di sanare il vuoto contrattuale e normativo venutosi a creare per effetto dell’annullamento… si provvide ad inserire nel D.P.R. n. 333 del 3 agosto 1990… un apposito articolo (art. 50) che prevedeva la esplicita conferma, anche per il periodo antecedente, delle disposizioni di cui al D.P.R. annullato".
In seguito all’annullamento in sede giurisdizionale (del quale pure si precedentemente dato conto) anche di tale disposizione, "non solo… risultava confermata la caducazione di tutti i provvedimenti di inquadramento che fossero stati adottati in attuazione del D.P.R. n. 655 del 1984, ma l’unica norma applicabile restava l’art. 108 del D.I. 12 luglio 1982, atteso che "l’avvenuto annullamento di una normativa che si era sovrapposta a quella precedente, per effetto del principio lex posterior derogat legi anteriori, senza espressamente abrogarla, non poteva che far rivivere la normativa preesistente".
Prosegue il parere di che trattasi prendendo atto della sopravvenienza di cui all’art. 3, comma 8, del decreto legge 23 settembre 1994 n. 547, convertito con legge 22 novembre 1994 n. 644 (pure innanzi riportato), avente portata eliminatoria rispetto a "tutto ciò che medio tempore era stato fatto dall’Amministrazione in attuazione di disposizioni annullate in sede giurisdizionale e conferma(tiva del) la persistente validità ed applicabilità del D.I. 12 luglio 1982".
Se "gli effetti comunque verificatisi in connessione all’avvenuta attuazione dell’… art. 18 del D.P.R. n. 665 del 1984… sono in ogni caso da ritenere caducati a seguito dell’annullamento giurisdizionale del ricordato D.P.R.", e se "la disposizione di cui all’art. 3 ottavo comma del D.L. n. 547 del 1994 è una norma nuova da attuare secondo i criteri da essa dettata", ne consegue l’esclusiva applicabilità, ai fini dell’inquadramento del personale camerale, delle suindicate disposizioni del D.I. 12 luglio 1982 (art. 108) e delle decorrenze in esso stabilite.
Tale considerazione trova esplicita conferma nel parere in argomento reso dalla III Sezione, secondo il quale "l’art. 3 ottavo comma del D.L. n. 547 del 1994… si riferisce all’inquadramento definitivo: occorre(ndo) pertanto stabilire se il richiamato art. 108 del D.I. 12 luglio 1982 prevedesse una fase di inquadramento provvisorio e come fosse disciplinato il passaggio all’inquadramento definitivo".
La disposizione da ultimo richiamata stabiliva che:
– "Il personale di ruolo in servizio alla data del 31 gennaio 1981 è inquadrato nelle qualifiche funzionali ai fini giuridici con decorrenza 1 febbraio 1981 e con le stesse modalità previste dall’art. 4 della L. 11 luglio 1980 n. 312, con riferimento alla qualifica rivestita alla predetta data del 31 gennaio 1981 in base all’ordinamento di cui al regolamento approvato con D.I. 2 marzo 1981";
– "I benefici di cui all’art. 4, quarto comma, della L. 11 luglio 1980 n. 312, si applicano con riferimento alla qualifica posseduta alla data di entrata in vigore del presente regolamento secondo le tabelle di equiparazione previste dalD.M. 31 luglio 1971";
– "I benefici di cui al precedente comma non si applicano a coloro che hanno beneficiato di un passaggio di carriera in base al presente regolamento, nonché in base a quello approvato con D.I. 2 marzo 1981";
– "Al personale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento rivesta la qualifica iniziale di una delle carriere del precedente ordinamento secondo le equiparazioni previste dal D.M. 31 luglio 1971, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito dalla L. 6 agosto 1981 n. 432, dopo gli inquadramenti definitivi nei profili professionali che avranno, comunque, decorrenza dal 1 aprile 1981. Tali inquadramenti avverranno con le modalità previste dall’art. 4, ottavo comma e seguenti e dell’art. 9 della L. 11 luglio 1980 n. 312";
– "Da tale beneficio sono esclusi coloro che sono pervenuti alla qualifica iniziale in base al regolamento approvato con D.I. 2 marzo 1981".
Viene argomentato nel parere all’esame che "se l’art. 108… non parla né di "inquadramento provvisorio" né di "inquadramento definitivo", esso fa comunque riferimento all’art. 4 della L. 11 luglio 1980 n. 312 che disciplina il "primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al 1 gennaio 1978", e si ricollega ovviamente al precedente art. 3 ai sensi del quale "dopo il primo inquadramento ai sensi del successivo art. 4 si procederà ad un inquadramento definitivo, con decorrenze corrispondenti a quelle del primo inquadramento, che sarà preceduto dall’inserimento dei profili professionali nelle qualifiche funzionali": per l’effetto rilevandosi "che se qualcosa è stato fatto salvo dall’art. 3, ottavo comma del D.L. n. 547 del 1994, sono gli eventuali inquadramenti provvisori effettuati… ai sensi del D.I. 12 luglio 1982, non certamente quelli fatti ai sensi dell’annullato D.L. n. 655 del 1984".
Deriva dalle considerazioni sopra riportate che "le Camere di commercio provvedano a ricostruire le carriere dei propri dipendenti sulla base… del combinato disposto dell’art. 108 del D.I. 12 luglio 1982 e dell’art. 3 ottavo comma del D.L. n. 547 del 1994", senza peraltro che "il tempo trascorso tra l’entrata in vigore del D.P.R. n. 665 del 1984 e quella del D.L. n. 547 del 1994, (possa) considerarsi trascorso invano": con riveniente obbligo, "una volta ricostruita la situazione originaria, nei sensi più sopra precisati, (di applicare) tutti i miglioramenti che dal 16 ottobre 1984 sono stati riconosciuti ai dipendenti delle Camere di commercio in conseguenza dei vari C.C.N.L susseguitisi nel tempo".
4. Le riportate considerazioni espresse in sede consultiva dalla Sezione III del Consiglio di Stato appieno persuadono dell’infondatezza della pretesa dagli odierni ricorrenti dedotta in giudizio.
La disposizione dettata dal comma 8 dell’art. 3 del decreto legge 547/1994, per come autorevolmente interpretata nel parere sopra illustrato, esclude la persistente applicabilità della previsione di cui all’art. 77, comma 7, delD.P.R. 268/1987, atteso che la decorrenza ivi indicata ai fini dell’inquadramento del personale camerale rivela profili di puntuale incompatibilità con la diversa disciplina dettata dal decreto legge sopra citato: e, segnatamente, con il termine (16 ottobre 1984) ivi fissato per il definitivo inquadramento dei dipendenti interessati.
Va quindi esclusa la fondatezza della prospettazione dalla parte ricorrente esposta nell’atto introduttivo del giudizio e, da ultimo, nella memoria depositata in giudizio il 2 marzo 2011: piuttosto dovendo affermarsi che l’esclusiva applicabilità delle disposizioni ex art. 8, comma 3, del decreto legge 547/1994 (e, con esse, delle richiamate prescrizioni del D.I. 12 luglio 1982) – alle quali va ascritta una chiara vis abrogans rispetto alle incompatibili indicazioni del comma 7 dell’art. 77 del D.P.R. 268/1987 – individua, con carattere di univocità, la data di decorrenza del definitivo inquadramento del personale delle Camere di Commercio al 16 ottobre 1984.
Si dimostra, per l’effetto, sfornita di condivisibilità – in quanto confliggente con la disciplina vigente, per come sopra individuata – la pretesa di applicazione della (più favorevole) normativa dettata dal D.P.R. 665/1984, il quale individuava la decorrenza di che trattasi al 1° gennaio 1983: disciplina che, in ragione dell’annullamento in sede giurisdizionale del testo normativo di che trattasi – ed in assenza di successiva previsione normativa che ne abbia determinato la reviviscenza – non può trovare applicazione alla fattispecie dedotta in giudizio.
5. Escluso, alla stregua di quanto sopra esposto, che il ricorso – e, con esso, la pretesa ad una più favorevole decorrenza del definitivo inquadramento nei ruoli camerali – dimostri profili di fondatezza, non può esimersi la Sezione dal disporre la reiezione del mezzo di tutela all’esame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Condanna in solido i ricorrenti sigg. ri D.T.A., S.M., B.S., V.A., D.F.R. (per i quali, a seguito di rinunzia al mandato dell’originario difensore, l’odierno giudizio è stato proseguito a cura dell’avv. Ru.) al pagamento delle spese di giudizio in favore delle Amministrazioni costituitesi per complessivi Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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