T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 26-10-2011, n. 8244

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che la ricorrente ha sostenuto di avere partecipato all’esame di abilitazione alla professione forense indetto con d.m. 13 luglio 2010, svolgendo nel mese di dicembre 2010 le tre prove scritte;

Rilevato che, all’esito della revisione delle prove scritte, la Commissione ha annullato l’elaborato svolto dalla ricorrente in quanto la busta gialla (parere codice penale) riporta ancora parzialmente il talloncino numerato esibente il numero 38..5 scritto a penna che rende l’elaborato astrattamente riconoscibile, per cui non ha proceduto alla correzione degli elaborati;

Rilevato che avverso l’atto di esclusione la dott. S. ha proposto il presente ricorso con cui ha dedotto censure sia di violazione di legge sia di eccesso di potere;

Ritenuto che il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 104/2010;

Ritenuto che il ricorso è fondato e va di conseguenza accolto;

Rilevato, infatti, che per affermare la riconoscibilità e, quindi, l’invalidità della prova scritta è necessario che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco l’intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il suo elaborato;

Ritenuto che nel caso di specie l’eventuale riconoscibilità dell’elaborato non è ascrivibile all’intenzione della concorrente, essendo invece imputabile all’operato della Commissione sia l’annotazione a penna del numero sia la incompleta rimozione del talloncino;

Ritenuto che condotte riconducibili esclusivamente alla Commissione non possono ridondare in danno della concorrente e comportare la sua legittima esclusione;

Considerato, in definitiva, che il ricorso si rivela fondato in quanto la causa di astratta riconoscibilità dell’elaborato non è imputabile alla ricorrente;

Rilevato che alla fondatezza del ricorso segue il suo accoglimento e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato, con obbligo per la Commissione di procedere alla valutazione degli elaborati della ricorrente, con espressa motivazione della valutazione attribuita (in ragione del venir meno della garanzia dell’anonimato e della pluralità di contestuali valutazioni), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza;

Liquidate in Euro 1.000,00 (mille/00) le spese del giudizio e poste le stesse a favore della ricorrente ed a carico dell’amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, con obbligo per la Commissione di procedere alla valutazione degli elaborati della ricorrente, con espressa motivazione della valutazione attribuita (in ragione del venir meno della garanzia dell’anonimato e della pluralità di contestuali valutazioni), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 1.000,00 (mille/00), in favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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