Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-09-2011) 30-09-2011, n. 35682 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 10 novembre 2010 e depositata il 15 novembre 2010, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice della esecuzione, in accoglimento della istanza del condannato C.C., ha riconosciuto la continuazione tra il delitto di omicidio, perpetrato in danno di S.M. e di E.F. il (OMISSIS), e il delitto di associazione di tipo mafioso, estrinsecatosi nella partecipazione alla consorteria camorristica di V.C., con permanenza incoata negli anni 80 e protratta – stante la contestazione c.d. aperta – fino al (OMISSIS) (data della sentenza di condanna in primo grado), motivando con riferimento al contesto associativo, all’accertato movente del delitto di sangue e alla supposta esistenza "ab origine" dell’"atteggiamento psicologico mantenuto dal C. all’epoca del fatto omicidiario ed oltre". 2. – Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, mediante atto recante la data del 19 novembre 2010, col quale denunzia, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza o manifesta illogicità della motivazione, deducendo: sulla base dell’accertamento operato nelle sentenze di condanna – fatto proprio dal giudice della esecuzione – l’omicidio di S. "attivo sodale" della associazione camorristica si collega "ad una situazione contingente" e imprevedibile, certamente non riconducibile alla "programmazione e deliberazione in via preliminare di tale delitto nell’originario disegno criminoso della attività associativa"; la causale del fatto di sangue fu, infatti, costituita dalla punizione della vittima, la quale, addetta alla "commercializzazione delle sostanze stupefacenti", aveva sottratto "una ingente somma di denaro dalle casse dell’associazione"; la pacifica considerazione che la commissione del delitto rappresenti "espressione della adesione al sodalizio criminoso" e costituisca attuazione delle finalità del gruppo "non rileva in alcun modo ai fini della esistenza di un passo programmatico deliberato fin dal sorgere della associazione criminale", l’affermazione della Corte territoriale circa la sussistenza ab origine dell’"atteggiamento psicologico" del condannato è affatto immotivata ed è contraddetta dall’accertamento in punto di fatto del movente dell’omicidio, affatto "incompatibile con una programmazione risalente a ben dieci anni prima". 3. – Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con atto dell’11 maggio 2011, osserva: dal contesto del delitto di sangue, dalle relative modalità di esecuzione e dal movente non è dato desumere la ricorrenza ab origine, fin dal momento della adesione del condannato alla associazione camorristica, del disegno criminoso; l’omicidio è, piuttosto, frutto di decisione estemporanea, in dipendenza dello sgarro della vittima, appropriatasi di ingente somma di danaro dalle casse della associazione.

4. – Resiste il condannato con memoria, redatta dall’avvocato Finizio Di Tommaso, depositata l’8 settembre 2011, colla quale sostiene: la decisione del giudice della esecuzione è sorretta da congrua motivazione ed è incensurabile nella sede del presente scrutinio di legittimità; ricorre la continuazione in quanto la perpetrazione del fatto di sangue "deve essere valutata proprio nell’ottica della attività associativa" posto che C. al momento della adesione alla consorteria camorristica si sarebbe "prefigurato la possibilità di commettere ogni tipologia di illecito perseguita dalla associazione", per "rafforzare il suo spessore criminale all’interno del sodalizio". 5. – Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.

E’ appena il caso di rammentare che affatto costante nella giurisprudenza di questa Corte suprema è l’affermazione del principio di diritto secondo il quale "la continuazione tra reato asso-ciativo e reati fine è configurabile esclusivamente qualora questi ultimi siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso" (v. per tutte: Sez. 1, 21 gennaio 2009, n. 8451, Vitale, massima n. 243199;

cui adde, con riferimento all’omicidio di matrice associativa, Sez. 1, 22 marzo 2011, n. 13609, Bosti, massima n. 249930 ed, esattamente in termini, con riguardo al caso dell’omicidio perpetrato nei confronti di un associato per sanzionarne la condotta: Sez. 5, 14 maggio 2008, n. 23370, Pagliara, massima n. 240489, la quale ha osservato che il fatto di sangue pur "essendo finalizzato al rafforzamento (della associazione), non era programmabile ab origine, perchè legato a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell’associazione stessa".

Risulta, pertanto, palese che, nella specie, il giudice della esecuzione è incorso nella inosservanza della legge penale.

Invero, al di là del generico e affatto confuso accenno alla sussistenza "ab origine (del)l’atteggiamento psicologico mantenuto dal C.", il positivo e incontroverso accertamento fattuale (a) circa l’inizio della permanenza della condotta associativa – negli anni 80 – e (b) circa la sopravvenuta genesi della concorsuale determinazione omicida, pacificamente occasionata da condotta della vittima e, dunque, certamente non prevista (in concreto, neppure nelle linee generali) al momento della adesione alla consorteria, esclude la possibilità della continuazione.

Consegue, restando assorbita nel rilievo della violazione della legge penale la denunzia del vizio di motivazione censurato dal ricorrente (Cass., Sez. 1, 17 dicembre 1991, n. 4931, massima n. 188913 e Sez. 5, 22 febbraio 1994, n. 4173, massima n. 197993), l’annullamento, senza rinvio, della ordinanza impugnata, con comunicazione al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli della presente sentenza per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la ordinanza impugnata e manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *