T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 26-10-2011, n. 8238 Piano di lottizzazione convenzionato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Comune di Vignanello ha stipulato il 9 aprile 1982 una convenzione per l’insediamento urbanistico nel comprensorio C3 in località "Talano", ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 della legge 17.8.1942, n. 1150.

Nel corso del 2004 il Comune ha deciso di acquisire le aree destinate alle opere di urbanizzazione secondaria ai sensi dell’art. 28, quinto comma, n. 1) della L. n. 1150/1942 e dell’art. 4 della medesima convenzione.

In questa sede il Comune agisce lamentando l’omessa adesione di alcuni dei proprietari delle aree interessate in seguito all’invito/diffida al perfezionamento del trasferimento delle stesse in capo all’Amministrazione.

Consguentemente, il medesimo Comune chiede l’accertamento del diritto a ottenere il trasferimento della proprietà in proprio favore delle seguenti aree:

a) area della superficie di mq. 1110, identificata in catasto alle particelle nn. 587 e 588 del Foglio 10, di cui è proprietario il signor T.F. nella sua qualità di unico erede di T.E.;

b) area della superficie di mq. 425, identificata in catasto alla particella n. 651 del Foglio 10, di cui sono attualmente proprietari i signori C.A., C.L., C.A., R.E., C.A., C.N., nella qualità di eredi dei signori C.E. e C.M..

Il Comune chiede altresì a questo Tribunale la pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., con i provvedimenti conseguenti e connessi.

2. Si è costituito in giudizio il controinteressato F.T., resistendo al ricorso.

3. Con l’ordinanza n. 2427/2011 il Tribunale, oltre a dare disposizioni in ordine al perfezionamento del contraddittorio processuale, ha disposto l’acquisizione di documentazione da parte dei controinteressati.

Sotto quest’ultimo aspetto l’ordinanza è rimasta ineseguita.

4. Occorre anzitutto esaminare l’eccezione di prescrizione formulata dalla difesa del controinteressato Testini sul presupposto dell’avvenuta stipulazione della convenzione nel 1982 e del fatto che, non essendo previsto un termine per l’adempimento di questo specifico obbligo, lo stesso scadeva nel 1992, ossia alla scadenza del termine decennale di cui all’art. 28 della L. n. 1150/1942: al più tardi da questa data decorrerebbe quindi il termine di prescrizione e quindi la richiesta comunale, formulata nel 2004, sarebbe comunque da considerarsi tardiva.

La difesa comunale replica:

a) che la decorrenza del termine decennale di prescrizione va individuata non dalla data di stipula della convenzione, ma dal momento in cui il Comune – con lettera del 23 novembre 2004 – ha richiesto la cessione delle aree, non essendo sottoposto a prescrizione il diritto sottoposto a termine iniziale non scaduto;

b) che comunque, secondo un orientamento giurisprudenziale, questo tipo di obbligo costituisce la specificazione di un obbligo legislativo non disponibile e quindi non soggetto alla disciplina della trascrizione.

4.1 Il Collegio ben conosce quell’orientamento secondo il quale, nel caso in cui la convenzione di lottizzazione non precisi il termine entro il quale il privato debba assolvere l’obbligo di cessione delle aree, tale obbligo può essere fatto valere dal Comune, a termini dell’art. 2935 c.c., solo a decorrere dalla scadenza del termine decennale di validità della convenzione, che segna il termine finale di eseguibilità delle opere in essa previste; pertanto, l’obbligazione del privato diventerebbe esigibile proprio al termine della scadenza della convenzione e da tale momento inizierebbe a decorrere pure l’ordinario termine di prescrizione (T.A.R. Abruzzo L’Aquila, sez. I, 13 novembre 2008, n. 1218; TAR Toscana 16 settembre 2009, n. 1446).

Ma il problema, in realtà, non risiede solamente nella corretta individuazione del momento di decorrenza del termine. Esso si sposta in radice sulla stessa natura dell’obbligo di trasferimento delle aree al Comune, che non è un’obbligazione pecuniaria, bensì un obbligo che rappresenta una mera attuazione, di natura vincolata, della prescrizione contenuta nell’art. 28 comma 3 L. 17 agosto 1942 n. 1150 e che quindi, oltre che essere espressamente previsto nelle clausole della convenzione stipulata tra le parti, trova titolo direttamente nella previsione di legge (TAR Emilia Bologna 2945 – 1 aprile 2010 – Sez. I).

Correttamente, quindi, altra e maggiormente condivisibile giurisprudenza ha affermato che la convenzione di lottizzazione, pur stipulata "sub specie" di contratto privatistico, inerisce ad un procedimento amministrativo (e ne costituisce provvedimento sostitutivo) avente ad oggetto la gestione del territorio, come tale non disponibile da parte della P.A.: in particolare, non disponibile per quel che riguarda la definizione degli oneri a carico del lottizzante, con riguardo alla individuazione e previsione delle aree da destinare alle necessarie urbanizzazioni comprese nel piano di lottizzazione, costituendo, com’è noto, contenuto obbligatorio della convenzione di lottizzazione ex art. 28, comma 4 L. 1150/42 proprio la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria.

Da ciò consegue che una previsione convenzionale, avente ad oggetto l’obbligo di cedere aree da destinare ad urbanizzazioni, concreta in realtà la determinazione ed individuazione di un obbligo di legge non disponibile da parte della P.A., e pertanto non un "diritto" della P.A. parte della convenzione di lottizzazione, ma un potere della stessa di far valere quanto previsto in convenzione; detto potere non è sottoposto alla disciplina privatistica della prescrizione che, com’è noto, non opera se non con riguardo a diritti disponibili ed è peraltro opponibile, in forza della trascrizione, anche nei confronti degli aventi causa dell’originario lottizzante (TAR Puglia – Bari, 10 marzo 2004, n. 1180).

Occorre quindi respingere l’eccezione di prescrizione.

5. La difesa del controinteressato ha altresì eccepito l’inapplicabilità dell’art. 2932 c.c., con particolare riferimento all’indeterminatezza dell’obbligo azionato nel presente giudizio, in quanto il titolo non indica esattamente i dati catastali (confini, foglio e particelle).

L’eccezione va respinta.

In via generale le "convenzioni di lottizzazione sono equiparabili agli accordi sostitutivi di provvedimento di cui all’art. 11 L. 7 agosto 1990 n. 241"; è quindi "ammissibile la domanda giudiziale proposta ai sensi dell’art. 2932 Cod. civ., per ottenere l’adempimento dell’obbligo di cessione di aree, assunto dal privato per ottenere l’autorizzazione a lottizzare, richiedendo al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso" (da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 25 giugno 2010, n. 4107). Nella specie, poi, la domanda formulata nel giudizio di primo grado dal Comune risulta comunque determinabile per relationem in base alle indicazioni risultanti dalla convenzione.

E’ vero che esse vanno ulteriormente determinate e specificate tenendo conto anche dell’evoluzione della situazione catastale e delle sopravvenienze anche soggettive, ma ciò appare compatibile con i principi sanciti dalla giurisprudenza, la quale ammette la semplice determinabilità dell’oggetto della prestazione con riferimento all’art. 2932 c.c. (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. II, 9 luglio 1997, n. 6206).

6. Quanto sopra premesso in ordine alle eccezioni pregiudiziali e preliminari, il Collegio rileva la necessità di un’attività propedeutica all’emanazione della sentenza ex art. 2932 c.c. e al trasferimento dei due immobili: attività che dovrà essere effettuata a cura e spese dell’Amministrazione comunale, la quale all’uopo si avvarrà di tecnici di propria fiducia, al fine di individuare – se necessario – con maggiore esattezza le aree interessate alla cessione, specificandone l’attuale consistenza mediante misurazione, indicazione catastale e descrizione planimetrica, anche con particolare riguardo alle eventuali trasformazioni fisiche intervenute ed alle attuali utilizzazioni, nonché alle vicende traslative eventualmente trascorse.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) respinge l’eccezione di prescrizione di cui al punto 4 della motivazione e l’ulteriore eccezione di cui al punto 5 della motivazione;

b) ordina al funzionario dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Vignanello di provvedere, direttamente o mediante un tecnico prescelto dall’Amministrazione comunale, agli atti indicati al punto. La prova degli incombenti eseguiti dovrà essere depositata agli atti del giudizio entro quindici giorni dall’avvenuta esecuzione dei medesimi.

Fissa l’udienza per il prosieguo della discussione del merito alla data del 23 febbraio 2012.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *