T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 26-10-2011, n. 8232 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 13 aprile 2000 e depositato il successivo 10 maggio 2000 il sig. S.I. ha impugnato la delibera della A.U.S.L. RMD n. 1122 del 24 ottobre 1997, con la quale l’infermità "spondilosi vertebrale diffusa con unco artrosi cervicale, esiti di pregresso infarto anteriore" non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio e gli è stato conseguentemente negato l’equo indennizzo.

Espone, in fatto, di aver svolto mansioni di cuoco collaborando, all’occorrenza, a scaricare e trasportare le derrate alimentari. A seguito dell’infarto, che lo aveva reso inidoneo a qualsiasi attività che avesse richiesto impegno fisico, è stato adibito a mansioni amministrative, All’occorrenza, però, in considerazione delle carenze organiche di personale, ha continuato a svolgere anche mansioni di cuoco.

2. Il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle due infermità (spondilosi vertebrale diffusa con unco artrosi cervicale e esiti di pregresso infarto anteriore) è illegittimo, essendo le stesse strettamente connesse all’insalubre ambiente di lavoro e agli sforzi fisici ai quali il dipendente è stato costretto.

3. L’Azienda U.S.L. RM D si è costituita in giudizio e ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

4. All’udienza del 12 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorrente, dopo una breve esposizione delle modalità di svolgimento della propria attività al servizio della struttura sanitaria pubblica e delle difficoltà incontrate sia per il lavoro straordinario che gli era sistematicamente imposto che per l’ambiente umido e maleodorante nel quale operava, denuncia l’illegittimità dell’impugnato diniego di riconoscimento da causa di servizio delle infermità "spondilosi vertebrale diffusa con unco artrosi cervicale, esiti di pregresso infarto anteriore" e della conseguente mancata liquidazione dell’equo indennizzo". A suo avviso le suddette infermità sono strettamente conseguenziali allo stress lavorativo e all’ambiente in cui prestava la propria attività.

Il Collegio ritiene di poter soprassedere dal porsi d’ufficio la questione relativa all’inammissibilità del gravame per omessa, puntuale indicazione ed esposizione dei vizi che inficerebbero la delibera impugnata, atteso che quest’ultima non risulta affatto in contrasto con la normativa che disciplina la materia. Inoltre il ricorrente non ha offerto alcuna prova che le infermità in questione siano direttamente dipendenti dall’attività di cuoco alla quale era stato inizialmente adibito ed aggravate dagli occasionali e comunque non provati lavori di scarico e trasporto delle derrate alimentari. Né i turni di lavoro prolungati in cucina possono ragionevolmente aver svolto il ruolo di fattore scatenante le due infermità. In altri termini il ricorrente non ha in alcun modo provato l’esistenza di un nesso anche solo concausale, ma pur sempre efficiente e determinante, fra le patologie riscontrate a suo carico, e di carattere endogeno, e l’attività lavorativa prestata.

A fronte di un gravame che si fonda su poche e non provate affermazioni risulta infatti del tutto ragionevole – e dunque insindacabile in sede giurisdizionale di legittimità – la valutazione tecnicodiscrezionale del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, per la quale le infermità "spondilosi vertebrale diffusa con unco artrosi cervicale, esiti di pregresso infarto anteriore" non risultano dipendenti da causa di servizio.

Costituisce infatti principio costante nella giurisprudenza del giudice amministrativo che è insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità la valutazione tecnicodiscrezionale del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (ora Comitato di vigilanza per le cause di servizio) in ordine all’eziologia endogena, e non professionale, della infermità denunciata dal pubblico dipendente come conseguente a causa di servizio, onde ottenere per essa la liquidazione dell’equo indennizzo (Cons.St., sez. IV, 13 gennaio 2010 n. 35).

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *