T.A.R. Liguria Genova Sez. I, Sent., 26-10-2011, n. 1486 Interesse a ricorrere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ impugnato il regolamento introdotto con l’atto 19.1.2003, n. 3 della capitaneria di porto di Genova, che disciplina numerose attività da svolgere nell’area di pertinenza, con particolare riguardo alla sicurezza del personale addetto alle lavorazioni che si svolgono sulla banchina o all’interno dei natanti ormeggiati.

Va innanzitutto ritenuto che l’atto depositato dall’interessata il 25.3.2005 contiene effettivamente un errore materiale, nella parte in cui si espone la volontà di rinunciare "…ai soli motivi di impugnazione formulati avverso l’ordinanza del Presidente dell’Autorità Portuale di Genova n. 3/2003 in data 19/1/2003, al ricorso proposto in data 18/3/2003 ed iscritto in data 2/4/2003 al R.G.R. di codesto on.le T.A.R. con il numero 433/2003…". La controparte costituita accettò la rinuncia, e chiese dichiararsi improcedibile il ricorso per rinuncia, osservando che la formulazione della domanda dell’interessata era tale da far venire meno le domande nella loro integrità.

Parte ricorrente ha replicato essersi trattato di un refuso, come sarebbe fatto manifesto

dal riferimento alla data del provvedimento impugnato e all’autorità che l’avrebbe emanato, posto che l’autorità portuale genovese non risulta aver adottato l’atto 19.2.2003, n. 3 gravato in questa lite, essendosi invece trattato di una ordinanza della capitaneria del porto.

Va allora deciso se la formula della rinuncia riportata sia da riferire a tutto l’atto di impugnazione – tesi accreditata dalla controinteressata – o solo all’atto dell’autorità portuale.

Il tribunale opta per quest’ultima soluzione, che consente di meglio contemperare la volontà di operare una rinuncia al ricorso solo parziale (…ai soli motivi di impugnazione…) con la dizione utilizzata. Infatti il collegamento della volontà di abbandono della lite all’atto 19.1.2003 avrebbe comportato lo svuotamento della domanda, rendendo a quel punto incomprensibile l’inserimento della riportata limitazione alla volontà manifestata.

Il ricorso va pertanto dichiarato estinto (art. 84 c.p.a.) per essere intervenuta una valida ed accettata rinuncia relativamente ai motivi (2.5 e 2.6) con cui è stato impugnato l’atto dell’autorità portuale che riguarda la prevenzione degli incendi e la possibilità di autoprodurre il servizio in questione da parte dei terminalisti autorizzati ad operare in porto.

Le spese di tale parte della lite vanno opportunamente compensate, attesi i giusti motivi derivabili dalla sovrapposizione dei giudizi, posto che quasi analogo risulta essere l’oggetto del ricorso RG 1051/2001 di questo tribunale, chiamato anch’esso all’odierna udienza pubblica.

La difesa della controinteressata eccepisce ulteriormente l’inammissibilità del ricorso, in quanto si tratta della deduzione di censure proposte per l’annullamento di un atto dal contenuto generale che introduce nuove norme, senza che sia stato specificato quale sia l’interesse puntuale che muove a tanto.

Il collegio rileva essere corretta la deduzione delle parti, secondo cui il ricorso in trattazione concerne un atto di natura regolamentare: l’ordinanza esplicita l’intendimento dell’amministrazione di introdurre il "Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del Porto di Genova", che contiene con ciò norme generali, rivolte a tutti gli utenti dello scalo genovese, che risultano per ciò vincolati all’osservanza delle prescrizioni in questione.

La breve rassegna contenuta nell’atto di impugnazione di talune della regole denunciate ne conferma la natura di atto generale che aspira ad avere una portata precettiva, risultando con ciò corretta la rubrica dell’ordinanza allorché essa menziona il regolamento come l’atto introdotto.

Su tali premesse può allora accogliersi l’eccezione sollevata dalla controinteressata, che denuncia la carenza dell’interesse della ricorrente alla deduzione dei motivi.

La giurisprudenza (ad esempio tar Lazio 9.6.2011, n. 5151, cons. Stato, 4.3.2011, n. 1734) ritiene che l’interesse a ricorrere che deve animare chi propone una domanda al giudice amministrativo sia equiparabile a quanto si deriva dalla lettura dell’art. 100 cpc. Ne consegue che la deduzione di censure per l’annullamento di un atto come quello impugnato in questa lite deve necessariamente chiarire quale sia il danno che la parte interessata riceve dalla normativa sopravvenuta, e in quale modo l’accoglimento delle doglianze apporterebbe un vantaggio alla situazione giuridica allegata.

Tale non è la situazione di questo giudizio, posto che la ricorrente ha proposto i motivi di gravame senza illustrare quale sia il pregiudizio che deriva dall’ordinanza della capitaneria, e quale sia il vantaggio che le deriverebbe dall’eventuale accoglimento delle censure.

In conclusione i motivi in questione non possono essere esaminati nel merito, essendo assente la rilevata condizione dell’azione.

Alla dichiarazione di inammissibilità di questa parte del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese sostenute dalle parti costituitesi, che vengono liquidate in dispositivo secondo equità, tenendo conto della natura della lite e dalle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

Dichiara in parte estinto il ricorso, e per tale parte compensa le spese tra le parti;

dichiara nel resto inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal ministero dell’interno, dall’autorità portuale di Genova e dalla S.B. coop. a r.l., che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna, oltre ad iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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