T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 26-10-2011, n. 2573 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Sig. Ab. M. ha presentato in data 25.9.2009 domanda di emersione presso lo Sportello della Prefettura di Milano, per regolarizzare il ricorrente.

La Prefettura contestava l’insufficienza del requisito reddituale del datore di lavoro, inferiore a Euro 20.000.

L’interessato provvedeva a presentare documenti da cui risultava la convivenza con lo zio, sig. H. Mo., chiedendo quindi che fosse considerato il reddito del nucleo familiare.

Nonostante ciò la domanda veniva respinta, in quanto il Sig. Ha.Mo. non risultava convivente con il datore di lavoro.

Avverso di decreto è stato proposto l’inscritto ricorso.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto.

Alla camera di consiglio del 8 settembre 2011 la difesa del ricorrente chiedeva di depositare i certificati anagrafici di residenza e di famiglia.

L’avvocato dell’Amministrazione si opponeva al deposito.

Alla medesima camera di consiglio il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Il Collegio ritiene ai sensi dell’art 55 comma 8 cod. proc. amm. di valutare i documenti, depositati tardivamente.

Ai sensi dell’art 1 ter comma 4 lett. d) il richiedente deve essere in possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito.

Nel caso di specie, il richiedente ha prodotto alla Prefettura i redditi del nucleo familiare, composto anche dallo zio, provando il requisito reddituale.

La domanda è stata respinta, in quanto lo zio non risulterebbe residente con il richiedente.

Tuttavia dai certificati prodotti in giudizio, emerge che il datore di lavoro e lo zio fanno parte della medesima famiglia anagrafica ed hanno la stessa residenza.

Pertanto il provvedimento è stato adottato sulla base di un’istruttoria incompleta, giunta ad una conclusione errata circa la residenza del richiedente e dello zio, requisito accertabile d’ufficio da parte dell’Amministrazione competente.

Per tale ragione il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di emersione.

Le spese possono essere compensate tra le parti, stante la particolarità della situazione di fatto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carat

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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