T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 26-10-2011, n. 1620 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente è proprietario di un’area sita in Favaro Veneto e ricadente in zona classificata E3.1 " area a prevalente frazionamento fondiario e/o elevata frammentazione ambientale".

2. Sul detto terreno, frontistante l’aeroporto Marco Polo, insiste una casa di abitazione oggetto di ripetuti interventi di ristrutturazione edilizia a cavallo degli anni tra 1994 e il 1998, per i quali erano stati richiesti i prescritti titoli abilitativi e, segnatamente, l’autorizzazione prot. n. 4711 del 27.3.1997 per l’esecuzione di lavori di arredo dello scoperto, la concessione edilizia del 2.5.1997 per la costruzione della cantina e la concessione in variante prot. n. 3219/1998.

3. Il ricorrente, avendo tuttavia realizzato parte dei lavori di arredo dello scoperto in difformità rispetto a quanto prescritto dai richiamati titoli, nel 1999 presentava due istanze di sanatoria relative al tamponamento delle pompeiane poste ai lati dell’edificio residenziale e alla realizzazione di due strutture prefabbricate con funzione di copertura dei vani di accesso ai locali interrati annessi all’abitazione. Entrambe le dette istanze venivano rigettate dal Comune di Venezia per contrasto con l’art. 39 delle N.T.A. e i relativi dinieghi venivano impugnati davanti al T.A.R. con i ricorsi recanti i numeri R.G. 2053/1999 e 3065/1999, ancora pendenti.

4. Il 10.12.2004 il ricorrente presentava in relazione ai rammentati interventi edilizi domanda di condono, ai sensi della legge n. 326/2003, nonché il successivo 28.1.2005 chiedeva anche l’accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi del’art. 1, comma 37, della legge n. 308/2004.

5. Nonostante la produzione della documentazione richiesta a integrazione delle predette domande, con nota prot. n. 1279 del 6.10.2008 l’Amministrazione comunale comunicava al ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di compatibilità paesaggistica per essere i materiali utilizzati estranei al contesto e le modalità di aggregazione e composizione dei fabbricati incongruenti con il paesaggio tutelato, caratterizzato da costruzioni di fattura tradizionale e dal disegno dei campi degradanti verso l’ambito lagunare.

6. Con nota prot. n. 440193 del 17.10.2008 il Comune rendeva noti al ricorrente anche i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di condono perché le opere ricadevano in zona soggetta a vincolo paesaggistico e non rientravano tra quelle suscettibili di condono ai sensi della legge n. 326/2003 e della L.R. n. 21/2004.

7. Infine con il provvedimento P.G. n. 476627 del 10.11.2008 il Comune resistente denegava il condono e con il provvedimento prot. n. 56085 del 6.2.2009 veniva respinta anche la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica.

7.1. Successivamente l’Amministrazione comunale comunicava al ricorrente, con nota prot. n. 338017 dell’11.8.2009, l’avvio del procedimento per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 e dagli artt. 31 e 34 del d.P.R. n. 380/2001 e con le ordinanze n. 8356/2010 e n. 8364/2010, entrambe notificate il 27.1.2010, ordinava rispettivamente la demolizione dei fabbricati indicati con i numeri 1, 2 e 3 nella planimetria allegata all’istanza di condono e la rimozione delle coperture dei vani scala.

7.2. Entrambi i detti dinieghi, unitamente alle connesse ordinanze di demolizione, venivano impugnati davanti al T.A.R. con i ricorsi recanti i numeri R.G. 2633/2008 e 630/2009 e i successivi motivi aggiunti, ancora pendenti.

8. Nelle more della pendenza dei predetti ricorsi l’11.2.2010 gli agenti del Comando di Polizia Municipale del Comune di Venezia esperivano un sopralluogo presso la proprietà del ricorrente nel corso del quale accertavano la realizzazione, in assenza dei prescritti titoli edilizi e dell’autorizzazione paesaggistica, di una serie di manufatti ulteriori rispetto a quelli oggetto delle istanze di condono e di accertamento di compatibilità paesaggistica. In particolare i verbalizzanti riscontravano l’esistenza: 1) di un ampliamento verso nord del fabbricato posto in aderenza all’abitazione principale delle dimensioni di m. 5.90 x 4.70 x 2.70, realizzato in legno e guaina bituminosa e adibito a bagno e magazzino; 2) di una tettoia a due falde con struttura in ferro e copertura in legno e guaina bituminosa in aderenza all’ampliamento sub 1) e adibita a ricovero di autovetture; 3) di un gazebo in legno, con copertura in tavolato e guaina bituminosa, delle dimensioni di m. 5.60 x 4.50 x 2,85, posto sul lato nord dello scoperto di proprietà; 4) di una tettoia a due falde con struttura in ferro e copertura in legno e guaina bituminosa delle dimensioni di m. 5.40 x 4.50 x 2,85, aperta su quattro lati e adibita a ricovero autovetture, posta sul lato nord dello scoperto di proprietà; 5) di una tettoia a due falde con struttura in ferro e copertura in legno e guaina bituminosa delle dimensioni di m. 4,45 x 8,90 x 3,50, chiusa su tre lati con pannelli di ondulato plastico e sul quarto lato con telo plastificato avvolgibile, utilizzata come ricovero per camper.

9. Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione comunale ordinava, quindi, la demolizione dei predetti manufatti in quanto eseguiti in assenza dei prescritti titoli abilitativi.

10. Il ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati:

1) per eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, per illogicità, per difetto dei presupposti di fatto e di diritto per l’emissione dell’ordinanza di demolizione rispetto alla insussistenza del vincolo ambientale sull’area de qua giacché il solo richiamo alle date del verbale della Polizia Municipale e dell’ulteriore istruttoria espletata non è sufficiente a fornire adeguato sostrato al provvedimento demolitorio e a giustificarne la scelta in luogo dell’irrogazione di una sanzione pecuniaria;

2) per violazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, erronea applicazione dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004, per eccesso di potere per falsità dei presupposti, per affermata sussistenza del vincolo ambientale – paesaggistico, per l’anticipazione di una prognosi di insanabilità degli abusi spettante ad altra Amministrazione in quanto il Comune resistente afferma che le opere sono insanabili ex art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 per essere stata creata della superficie o del volume utile ovvero per essere state aumentate quelle legittimamente realizzate;

3) per violazione dell’art. 40.2 delle N.T.A. del P.R.G. per la terraferma del Comune di Venezia, per eccesso di potere per carenza di motivazione e per difetto di istruttoria giacché non è dato comprendere in quali termini e per quali ragioni risulti violata la richiamata disposizione;

4) per violazione dell’art. 94 della L.R. n. 61/1985, per eccesso di potere per erronea applicazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, nonché dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004, per difetto di istruttoria e carenza di motivazione in quanto la P.A. avrebbe dovuto applicare la sanzione pecuniaria di cui al citato art. 94, anche in considerazione della complessità della vicenda e della presenza nella medesima area di opere legittime, di opere oggetto di condono ancora sub judice e di opere eseguite in assenza del prescritto titolo.

11. Il Comune di Venezia, ritualmente costituito in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto si tratta di opere realizzate in assenza di titolo in area soggetta a vincolo paesaggistico e, quindi, insuscettibili di sanatoria.

12. Con l’ordinanza n. 806 dell’1.12.2010 il Collegio ha accolto la domanda di misure cautelari.

13. Alla pubblica udienza del 13.10.2011 la causa è stata trattenuta in decisione e il Collegio ha evidenziato alle parti possibili profili di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 73 c.p.a..

14. Con la memoria ex art. 73 c.p.a. parte ricorrente ha, infatti, dato atto che con il provvedimento prot. n. 101642/2011, notificato il 25.3.2011, il Comune di Venezia ha rigettato la domanda di sanatoria per l’ampliamento del fabbricato residenziale lato ovest (bagno e magazzino), per la costruzione della tettoia a due falde a uso ricovero autovetture (lato ovest), per il gazebo in legno, costruzione della tettoia a due falde a uso ricovero autovetture (lato nord), per la costruzione della tettoia a due falde a uso ricovero camper (lato nord est).

14.1. Tale provvedimento è stato impugnato dal sig. Macatrozzo con autonomo ricorso recante il numero R.G. 1172/2011.

15. Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, dal quale il Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi, "la successiva presentazione della domanda di sanatoria, per gli abusi edilizi sanzionati con l’ordinanza di demolizione impugnata, priva gli originari ricorrenti dell’interesse ad ottenere il richiesto annullamento, in quanto il comune dovrà comunque determinarsi sulla domanda e, in caso di esito negativo, sulla sanzione, con atti autonomamente impugnabili, ove non satisfattivi: donde la correlativa improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare il ricorso introduttivo" (cfr. in termini T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 15.7.2010, n. 16806; T.A.R. Liguria, sez. I, 15.5.2010, n. 2583; T.A.R. Toscana, sez. III, 26.2.2010, n. 520; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 11.1.2010, n. 8). Ed, invero, afferma la giurisprudenza che la presentazione di domanda di sanatoria edilizia determina l’improcedibilità del ricorso avverso l’ordinanza di demolizione, visto che l’Amministrazione – in nome del principio di economicità dell’azione amministrativa – è tenuta prioritariamente ad esaminare la domanda di sanatoria, il che rende inefficace l’ordinanza di demolizione già adottata (cfr. T.A.R. Marche, sez. I, 30.11.2009, n. 1433).

16. Alla luce delle suesposte ragioni il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

17. Appaiono sussistere giustificati motivi, in considerazione delle ragioni che hanno determinato l’improcedibilità del ricorso, per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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