T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 26-10-2011, n. 1618 Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. F.E. svolge un’attività di parcheggio di autovetture, avviata dalla madre dagli anni "60, su un terreno sito nel comune di Cavallino Treporti, inserito in zona agricola.

B. In data 7 luglio 2004 la E. ha presentato una domanda di condono edilizio in relazione al mutamento di destinazione d’uso del terreno suddetto, specificando nella domanda che, per tale abuso, avrebbe dovuto trovare applicazione il punto 6 della tabella allegata alla l. n. 326 del 2003 e provvedendo al versamento dell’oblazione forfettaria di euro 516,00.

C. Con nota del 19 novembre 2004 il Comune ha richiesto alla ricorrente di provvedere ad una nuova presentazione della domanda; in tale nota, in particolare, si attesta che la domanda originaria era stata presentata in data 8 agosto 2004, sicché la richiesta è stata formulata in ragione di tale presupposto ed in considerazione della normativa sopravvenuta.

D. Il tecnico della ricorrente, a riscontro della suddetta nota – pur provvedendo ad effettuare l’adempimento richiesto, integrando il versamento con il maggior importo del 5% in relazione alla normativa sopravvenuta – ha rappresentato, in data 29 novembre 2004, che la domanda di condono originaria era stata presentata in data 7 luglio 2004.

E. Con nota del 20 giugno 2007, successivamente alla presentazione anche di ulteriore documentazione, l’amministrazione comunale ha comunicato l’avvio del procedimento, chiedendo, peraltro, il conguaglio dell’oblazione e degli oneri concessori in considerazione del fatto che, ad avviso dell’amministrazione, per l’intervento oggetto dell’istanza avrebbe dovuto trovare applicazione il punto 3 della tabella allegata alla l. n. 326 del 2003.

F. A seguito di richieste di chiarimenti avanzate dal tecnico della E., con nota del 16 maggio 2008, l’amministrazione comunale ha specificato che gli importi dovuti erano stati quantificati in base al punto 6 della tabella per i primi 100 mq ed in base al punto 3 per la restante superficie; sulla base di tale calcolo, dunque, è stata operata la quantificazione di euro 211.200,00 a titolo di oblazione, di euro 21.120,00 quale incremento del 10% a titolo di oblazione regionale e di euro 73.980,00 per oneri concessori.

G. Tale modalità di calcolo è stata contestata dal legale della ricorrente con nota del 27 aprile 2009.

H. Successivamente ad ulteriori integrazioni documentali, al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ed all’acquisizione del nulla osta dell’autorità portuale, con nota del 9 novembre 2010, l’amministrazione comunale ha invitato la ricorrente al ritiro del permesso di costruire in sanatoria, confermando la necessità del versamento delle somme sopra indicata, oltre che di ulteriori euro 1.135,20, a titolo di sanzione ambientale, con l’avvertimento che, nell’ipotesi di omesso versamento delle somme nel termine di 120 giorni, sarebbe incorsa nella decadenza del "condono".

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la E. ha impugnato il permesso di costruire in sanatoria e la suddetta nota, contestando la quantificazione degli importi dovuti operata dall’amministrazione e deducendo i seguenti motivi di ricorso:

– violazione dell’art. 39 della l. n. 724 del 1994, dell’art. 32 della l. n. 326 del 2003, dell’art. 35 della l. n. 47 del 1985 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti, giacché sulla domanda di condono presentata il 7 luglio 2004 si era ormai formato il silenzio assenso ed in quanto, essendo decorsi 36 mesi dalla presentazione della domanda, il diritto al conguaglio dell’oblazione si era ormai prescritto;

– violazione dell’art. 32 della l. n. 326 del 2003, dell’art. 4 della l.r. n. 21 del 2004 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di presupposti, illogicità e contraddittorietà, in quanto, avendo la domanda di condono ad oggetto una modifica di destinazione d’uso senza opere, l’intervento è privo di rilevanza edilizia ed urbanistica dell’intervento e, conseguentemente, non sussiste obbligo di corresponsione degli oneri concessori. La difesa della ricorrente, su tali basi, evidenzia che, in ogni caso, dovendosi escludere la qualificazione dell’intervento in termini di ristrutturazione, l’amministrazione ha erroneamente applicato il punto 3 della tabella allegata alla l. n. 326 del 2003 in luogo del punto 6, riferito alle opere "non valutabili in termini di superficie o di volume".

L. Il Comune di Cavallino Treporti e le altre amministrazioni evocate non si sono costituite in giudizio per resistere al gravame.

M. Con ordinanza n. 126 del 2011 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare presentata dalla ricorrente, ritenendo sussistente una significativa incertezza in ordine alla tabella applicabile per il calcolo dell’oblazione ed alla necessità del titolo edilizio per l’esecuzione dell’intervento oggetto della domanda di sanatoria e valutando grave il danno dedotto, in considerazione della consistenza della somma richiesta dall’amministrazione e delle conseguenze connesse all’omesso versamento.

N. All’udienza del 13 ottobre 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

Motivi della decisione

1. Il Collegio ritiene di poter procedere direttamente all’esame del merito, non emergendo questioni preliminari rilevabili d’ufficio.

2. Con il primo motivo di ricorso la difesa della ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 39 della l. n. 724 del 1994, dell’art. 32 della l. n. 326 del 2003, dell’art. 35 della l. n. 47 del 1985 nonché censurato il vizio dell’eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti, giacché sulla domanda di condono presentata il 7 luglio 2004 si era ormai formato il silenzio assenso ed in quanto, essendo decorsi 36 mesi dalla presentazione della domanda, il diritto al conguaglio dell’oblazione si era ormai prescritto.

2.1. La censura è infondata e va disattesa.

2.2. Per consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, nell’ipotesi in cui, come nella fattispecie, l’istanza di condono edilizio abbia ad oggetto interventi realizzati in aree sottoposte a vincolo, il silenzio assenso per decorso del termine di 24 mesi dall’emissione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo si forma solo ove sia intervenuto il parere favorevole in quanto il rilascio della concessione in sanatoria per abusi in zone vincolate presuppone necessariamente il parere favorevole della predetta autorità. Tale regola generale in caso di provvedimento espresso di condono, vale anche per il condono tacito in quanto l’eventuale inerzia o lentezza del Comune nel provvedere sulle istanze di condono edilizio non può assicurare agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero conseguire in virtù di provvedimento espresso e, in particolare, non può consentire di superare la mancanza dei prescritti pareri favorevoli (cfr., ex multis, Consiglio Stato, sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2024; T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 27 febbraio 2009, n. 350; T.A.R. Valle d’Aosta, 19 giugno 1997, n. 89; T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 23 gennaio 2008, n. 37; Consiglio Stato, sez. VI, 02 novembre 2007, n. 5669).

2.3. Nella fattispecie che ne occupa la Commissione Edilizia Integrata e, poi, la Soprintendenza hanno espresso il proprio parere favorevole, rispettivamente in data 11 marzo e 28 aprile 2010, come emerge dall’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione comunale il 21 giugno 2010; ciò con la conseguenza che, prima dell’adozione del provvedimento espresso dell’istanza di condono, non si era formato alcun silenzio assenso.

2.4. Né è possibile sostenere, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa della ricorrente, che, avendo la domanda di condono ad oggetto solo una modifica della destinazione d’uso senza operare, non fosse necessaria l’autorizzazione paesaggistica in quanto, anche in assenza di opere edilizie, l’utilizzazione a parcheggio di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico è suscettibile di determinare una trasformazione ambientale di carattere stabile incidente sullo stato dei luoghi, la cui compatibilità deve essere valutata dall’autorità preposta alla tutela del vincolo.

2.5. Del pari da escludere è, dunque, l’avvenuta prescrizione del diritto al conguaglio; a tale riguardo, per competenza di analisi, il Collegio rileva che la nota del 20 giugno 2007, (all. 9 delle produzioni documentali di parte ricorrente) con la quale l’amministrazione comunale ha, tra l’altro, richiesto il versamento delle somme dovute per il conguaglio, è da apprezzare quale atto interruttivo della prescrizione.

3. Con il secondo motivo è stata censurata la violazione dell’art. 32 della l. n. 326 del 2003 e dell’art. 4 della l.r. n. 21 del 2004 nonché dedotto il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di presupposti, illogicità e contraddittorietà. Ciò in quanto, avendo la domanda di condono ad oggetto un intervento di modifica di destinazione d’uso senza opere, è da escludere la rilevanza edilizia ed urbanistica dell’intervento e, conseguentemente, la sussistenza dell’obbligo di corresponsione degli oneri concessori. La difesa della ricorrente, su tali basi, evidenzia che, in ogni caso, la radicale erroneità della qualificazione dell’intervento in termini di ristrutturazione, sicché l’amministrazione ha illegittimamente applicato il punto 3 della tabella allegata alla l. n. 326 del 2003 in luogo del punto 6, riferito alle opere "non valutabili in termini di superficie o di volume". Viene, inoltre, anche sottolineata, l’inapplicabilità della previsione di cui all’art. 4 della l.r. n. 21 del 2004, sia in quanto tale disposizione non è stata affatto richiamata nel provvedimento sia in quanto applicabile solo ai mutamenti di destinazione d’uso relativi ad edifici e non anche ai terreni scoperti.

3.1. La censura è parzialmente fondata, nei termini di seguito esposti.

3.2. La destinazione a parcheggio di un’area di 2.740 mq. e, dunque, indubbiamente consistente, sita in zona agricola (oltre che vincolata) determina, anche in assenza di opere edilizie, una significativa trasformazione del territorio di carattere permanente ed è, quindi, rilevante sotto il profilo urbanistico, non potendosi, pertanto, condividere le deduzioni svolte, sul punto, dalla difesa della ricorrente.

3.3. La censura merita, invece, accoglimento nella parte relativa all’erronea determinazione delle somme dovute a titolo di oblazione.

3.4. L’amministrazione comunale ha, infatti, applicato la previsione contenuta nell’art. 4 della l.r. n. 21 del 2004, ai sensi della quale nel caso di mutamento di destinazione d’uso senza opere la misura dell’oblazione "per gli immobili con superficie superiore a 100 metri quadrati, è quella prevista per la tipologia 6 fino a 100 metri quadrati e, per la parte eccedente, in ragione dei metri quadrati interessati dal mutamento di destinazione d’uso, quella prevista per la tipologia 3 della medesima tabella C".

3.5. Nella fattispecie oggetto di giudizio, però, tale disposizione non è applicabile.

3.6. L’inapplicabilità dell’art. 4 della l.r. n. 21 del 2004 non discende, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, né dalla circostanza che tale disposizione non sia stata espressamente richiamata nel provvedimento, inerendo la controversia a situazioni giuridiche di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, né dalla sua applicabilità solo alle ipotesi in cui il mutamento di destinazione d’uso riguardi edifici, non emergendo tale limitazione dal chiaro tenore della previsione normativa, la quale nel fare riferimento agli "immobili" include tutti i beni ascrivibili in tale categoria, tra i quali rientrano sia i terreni sia gli edifici.

3.7. La ragione dell’inapplicabilità della disposizione in esame deriva, invece, dalla circostanza che, nella fattispecie, la domanda di condono è stata presentata in data 7 luglio 2004; sebbene, infatti, l’amministrazione abbia richiesto, come esposto nella narrativa in fatto, la ripresentazione della domanda sul presupposto che la stessa fosse stata presentata in data 8 agosto 2004, tale dato non è confermato dalla documentazione versata in atti. L’immediata contestazione della data di presentazione dell’istanza effettuata dal tecnico della ricorrente già con la nota del 29 novembre 2004, associata ad altri elementi, quali la data di versamento dell’oblazione e la data di invio dell’istanza medesima non consentono, in assenza di allegazioni di diverso segno che l’amministrazione comunale non ha prodotto, non essendosi costituita in giudizio, di confutare l’attestazione della presentazione della domanda originaria il 7 luglio 2004, corroborata dagli elementi suddetti.

3.8. Da ciò discende che, in forza della previsione di cui all’art. 2 della l.r. n. 21 del 2004, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 32 della legge nazionale sul condono e, dunque, ai fini del calcolo dell’oblazione, della tabella C allegata alla l. n. 326 del 2003, che non contiene, con riferimento agli interventi di modifica della destinazione d’uso senza opere, una previsione analoga a quella contenuta nella normativa regionale.

3.9. Non potendosi qualificare l’abuso oggetto della domanda di condono quale intervento di ristrutturazione, l’amministrazione avrebbe dovuto applicare i criteri previsti per la tipologia 6, riferita agli interventi non valutabili in termini di superficie e di volume.

3.10 Conclusivamente, per le considerazioni sopra esposte, il ricorso va parzialmente accolto e, per l’effetto, i provvedimenti gravati vanno annullati per quanto di interesse, esclusivamente nella parte riferita al versamento delle somme richieste a conguaglio dell’oblazione dovuta.

4. Sussistono, d’altra parte, motivi per compensare integralmente fra le parti le spese ed onorari di giudizio, atteso che la vicenda trae comunque origine da un abuso edilizio posto in essere dalla società ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie parzialmente, nei termini e nei limiti di cui in motivazione.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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