LEGGE 24 marzo 2011, n. 42 LEGGE 24 marzo 2011, n. 42

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d’intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 86 del 14-4-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo
d’intesa, fatta a Ottawa il 3 giugno 2002.

Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 28 della Convenzione stessa.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro
1.510.000 annui a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2011 e 2012
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, l’Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro
dell’economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o
siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle
previsioni di cui al comma 1, fatta salva l’adozione dei
provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della
citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall’attivita’ di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte
corrente iscritte, nell’ambito delle risorse rimodulabili di cui
all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009,
nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema
della fiscalita’» della missione «Politiche economico-finanziarie e
di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce,
senza ritardo, alle Camere con apposita relazione in merito alle
cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo
periodo.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 24 marzo 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2273):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 13
luglio 2010.
Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in
sede referente, il 3 agosto 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª
e 6ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 29
settembre 2010 ed il 27 ottobre 2010.
Esaminato in aula ed approvato il 27 ottobre 2010.
Camera dei deputati (atto n. 3836):
Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in
sede referente, l’8 novembre 2010 con pareri delle commissioni I, V e
VI.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 9 ed il 25
novembre 2010.
Esaminato in aula il 10 gennaio 2011 ed approvato, con
modificazioni, l’11 gennaio 2011.
Senato della Repubblica (atto n. 2273-B):
Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in
sede referente, il 18 gennaio 2011 con parere della commissione 5ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 25 gennaio
2011 ed il 2 marzo 2011.
Esaminato in aula ed approvato il 3 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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