Cass. civ. Sez. V, Sent., 22-02-2012, n. 2599

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione proposta innanzi alla CTP di Napoli del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione all’istanza di rimborso avanzata il 9 luglio 2002 dall’agenzia ippica soc. RIBOT relativamente alle somme versate a titolo d’imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici, nel perìodo dal 16 giugno 1998 al 18 febbraio 1999.

Assume la contribuente che gli artt. 14, 15 e 16 del regolamento adottato con D.P.R. n. 169 del 1998 in attuazione della legge finanziaria per il 1997, assoggettando le agenzie ippiche al pagamento della suddetta imposta unica, contrastano con il principio costituzionale della riserva di legge in materia fiscale (art. 23) e devono, dunque, essere disapplicati.

La commissione di prime cure rigetta il ricorso con sentenza confermata in appello dalla CTR-Campania. Il giudice di secondo grado motiva la sua decisione ritenendo, per quanto qui interessa, che la domanda è infondata, atteso che, all’originaria gestione esclusiva di corse e scommesse in capo all’UNIRE, è subentrato il regime concessorio a società e/o allibratori che fa di costoro, per legge, i soggetti passivi dell’imposta unica, la quale, gravante sugli scommettitori, è acquisita dal concessionario e da questi girata, a mò di sostituto d’imposta, all’erario. Il rimborso di tali somme costituirebbe, dunque, un indebito arricchimento per il concessionario, il quale finirebbe per appropriarsi di somme non sue, dovendo egli far propri, per concessione, solo il corrispettivo stabilito nella convenzione per l’accettazione delle scommesse esclusa la quota fiscale.

Propone ricorso, per cassazione affidato a due motivi, la società concessionaria; le amministrazioni resistono con controricorso e ricorso incidentale condizionato con un solo mezzo, al quale la parte privata replica con controricorso.

Motivi della decisione

A. Preliminarmente occorre disporre la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

B. La concessionaria censura la sentenza d’appello con due mezzi, per violazioni di legge ( art. 23 Cost., L. n. 662 del 1996, art. 3, commi 78 e 79, D.P.R. n. 169 del 1998, artt. 14, 15 e 16, D.P.R. n. 640 del 1972, art. 2, artt. 2033 e 2041 c.c.) e correlati vizi motivazionali, sviluppando plurime questioni già esposte nei gradi di merito.

C. Trattasi di questioni tutte recentemente e definitivamente risolte dalle Sezioni Unite, che, con sentenza n. 9672 del 23 aprile 2009, hanno stabilito che dal quadro normativo emerge con chiarezza che oggetto (o presupposto) dell’imposta di cui si discute – la quale, nel corso del tempo, ha assunto varie denominazioni ("tassa di lotteria", "imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici" "imposta sugli spettacoli", di nuovo "imposta unica") – è sempre stata l’attività consistente nella organizzazione e nell’esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta; sicchè conseguenza evidente è che soggetto all’imposta è chiunque svolga tale attività.

D. Per il settore ippico, proseguono le Sezioni Unite, soggetto all’imposta è stata esclusivamente l’UNIRE fino a quando la legge a tale ente ha riservato le attività di organizzazione ed esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro,qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo" del predetto ente.

E. L’esclusiva è eliminata dalla L. n. 662 del 1996 (art. 3, comma 77), che ha riservato il tutto – a partire dal regolamento poi approvato con D.P.R. n. 169 del 1998 – ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, i quali operano direttamente ovvero tramite soggetti individuati, per organizzare e gestire giochi e scommesse sulle corse dei cavalli ( L. 24 marzo 1942, n. 315; D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, e succ. mod.).

F. Con l’eliminazione della riserva a favore dell’UNIRE sono equiparate, anche fiscalmente, le attività connesse alle corse dei cavalli alle analoghe attività connesse ad altri giochi od eventi, ricomponendo il quadro unitario disegnato con l’istituzione dell’imposta sugli spettacoli approvata con il D.P.R. 60 del 1972;

sicchè restano soggetti all’imposta tutti coloro ai quali sia affidata, dai competenti Ministeri, l’organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse.

G. Il D.P.R. n. 169 del 1998, non ha modificato il sistema d’individuazione dei soggetti all’imposizione. Essi, per l’abolita esclusiva dell’UNIRE, sono tutti coloro che detta attività organizzano ed esercitano.

H. La Corte Costituzionale (sent. 303/2005 e 350/2007), nell’individuare il soggetto d’imposta, afferma che esso può essere implicito nella stessa individuazione del presupposto d’imposta e che se la gestione del gioco viene per legge attribuita a soggetti diversi dal CONI e dall’UNIRE, sono i concessionari a doverla pagare.

Chiarisce, inoltre, che l’imposta sugli spettacoli contemplava già i gestori come soggetti passivi.

I. Sicchè, ribadiscono anche le Sezioni Unite, quando la Corte delle Leggi afferma che il giudice a quo avrebbe dovuto individuare i soggetti d’imposta sulla base delle leggi vigenti, intende significare che il D.P.R. 169 del 1998, non ha introdotto sul punto alcuna innovazione, perchè la gestione del servizio scommesse a mezzo concessionari era un punto fermo del sistema normativo previgente.

J. Dunque, erra la concessionaria nel sostenere l’illegittimità del regolamento del 1998, nella parte in cui avrebbe individuato, in violazione della riserva di legge ( art. 23 Cost.), il soggetto passivo d’imposta in enti della tipologia alla quale essa società s’iscrive: la concessionaria era, infatti, già in base alle leggi vigenti (a prescindere dalle disposizioni del D.P.R. n. 169 del 1998), soggetto di imposta, con la conseguenza della manifesta infondatezza dell’azione di rimborso promossa sulla scorta di tale insussistente violazione.

K. Il rilievo assorbente delle considerazioni suesposte esonera questa Corte dal delibare ogni altra questione.

L. Il recente consolidarsi della giurisprudenza in materia, con l’intervento regolatore delle Sezioni Unite posteriore all’introduzione del ricorso di legittimità, fa stimar equa la compensazione delle spese di questo grado.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale, dichiara assorbito l’incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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