Cass. civ. Sez. V, Sent., 22-02-2012, n. 2598 Sanzioni fiscali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con separati ricorsi, le società indicate in epigrafe, tutte concessionarie per le scommesse su gare ippiche e manifestazioni sportive e già ricorrenti in sede contenziosa avverso gli accertamenti relativi all’imposta unica per il 2002, impugnano ulteriormente i dinieghi di definizione delle liti fiscali pendenti, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 opposti dall’amministrazione, avendo costoro già fruito delle agevolazioni specificamente dettate per il settore dal D.L. n. 147 del 2003 (art. 8), convertito dalla L. n. 200 del 2003 e poi attuato dal D.M. 20 ottobre 2003 (art. 5).

I ricorsi riuniti sono accolti dalla CTP di Mantova con unica sentenza confermata dalla CTR-Lombardia (sez. Brescia).

La commissione regionale motiva la sua decisione ritenendo che l’imposta unica gravava direttamente su tali concessionarie e che queste sono state raggiunte da appositi avvisi di accertamento, impugnati e rientranti, dunque, nella nozione dì lite fiscale pendente, atteso che l’art. 16 considera tale "quella avente ad oggetto avvisi di accertamento … e ogni altro atto di imposizione" e che lo stesso d.m. citato parla di "atti impositivi" per il recupero dell’imposta.

Aggiunge che il beneficio speciale, accordato per il settore dalla normativa del 2003, opera su un piano diverso da quello della legge di condono del 2003 e che il citato art. 16 non pone alcuna limitazione alla fruizione della sanatoria in caso di altri e diversi benefici accordati al contribuente.

Propone ricorso per cassazione, affidato a quattro mezzi, l’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato; le contribuenti resistono con controricorso.

Motivi della decisione

A. I motivi primo, terzo e quarto, connessi tra loro sul piano logico e giuridico, devono essere trattati congiuntamente.

B. Con il primo mezzo, la ricorrente denuncia plurime violazioni di legge (L. n. 269 del 2002, art. 16; D.L. n. 282 del 2002; D.L. n. 147 del 2003, art. 5 ter; D.L. n. 269 del 2003, art. 8; L. n. 350 del 2003, art. 9, comma 12 bis; D.M. 10 ottobre 2003, art. 4, comma 194;

D.Lgs. n. 504 del 1998; D.P.R. n. 66 del 2002, artt. 3 e 4), sostenendo che, contrariamente all’assunto del giudice d’appello, si debba escludere la riferibilità all’imposta unica sulle scommesse della previsione sulla chiusura delle liti fiscali pendenti.

C. Con il terzo mezzo, la ricorrente denuncia plurime violazioni di legge (L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3; D.P.R. n. 66 del 2002, artt. 3 e 4; D.Lgs. n. 504 e 1998) e chiede a questa Corte di stabilire se la verifica del carattere impositivo di un atto ai fini dell’art. 16, comma 3, lett. a), L. n. 289 del 2002, debba condursi alla stregua della sola denominazione, come; fatto dai giudici di merito, ovvero, più correttamente, con riguardo al contenuto specifico dell’atto.

D. Con il quarto mezzo, la ricorrente denuncia plurime violazioni di legge (L. n. 269 del 2002, art. 16; D.L. n. 282 del 2002, art. 5 ter;

D.L. n. 147 del 2003, art. 8; D.L. n. 269 del 2003, art. 9, comma 12 bis; L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 194; D.M. 10 ottobre 2003) e sostiene che, per effetto delle disposizioni invocate, v’è assoluta impossibilità di chiedere l’applicazione del beneficio della "chiusura delle liti fiscali pendenti" con riguardo all’imposta unica sulle scommesse, essendo tale beneficio precluso, stante l’adesione alla definizione delle posizioni debitorie delle scommesse ippiche e sportive stabilita dalla anzidette norme speciali, e ciò in quanto la conseguente cessazione degli effetti degli accertamenti precedentemente emanati dall’amministrazione lascia solo formalmente pendenti i giudizi precedentemente introdotti.

E. I tre motivi sono fondati.

F. La L. n. 289 del 2002, art. 8 nel regolare la "integrazione degli imponibili per gli anni pregressi", prevedeva al comma 2 una peculiare e favorevolissima forma di sanatoria per i versamenti delle imposte di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 4, comma 1, lett. b), n. 2), e al D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, art. 8, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16.

G. La L. 27 dicembre 2002, n. 289, comma 2, art. 8 è stato abrogato con effetto dal 1 gennaio 2003, in forza del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 5 ter inserito in sede di conversione. I versamenti effettuati sulla base della disposizione di cui all’abrogato comma 2, per espressa previsione di legge, sono restituiti ai contribuenti dall’Amministrazione finanziaria ovvero dalla stessa trattenuti, anche in acconto, se i relativi importi sono dovuti ad altro titolo.

H. Lo stesso art. 5-ter prevede, inoltre, che s’intendono esclusi dall’ambito di applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15 (Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione) gli avvisi di accertamento e ogni altro atto di imposizione o, comunque, di pretesa di pagamento relativi alle imposte di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 4, comma 1, lett. b), n. 2), e al D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, art. 8, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16.

I. Quindi due delle principali disposizioni agevolative previste dal condono del 2002, l’art. 8 e l’art. 15, non si applicano affatto alle imposte sulle scommesse.

J. Questa Sezione, con la sentenza n. 2691 del 04/02/2011, ha stabilito, in tema di condono tributario, che non sono definibili in via agevolata, della medesima L. n. 289, ex art. 16 le liti fiscali aventi ad oggetto avvisi di accertamento relativi alle imposte sui concorsi pronostici e sulle scommesse.

K. Tale conclusione deve essere condivisa alla luce di un più approfondito esame sistematico delle speciali procedure definitorie delle pendenze relative alle imposte sui concorsi pronostici e sulle scommesse.

L. In particolare il D.L. n. 147 del 2003, art. 8 prescrive che le somme ancora dovute dai concessionari a titolo d’imposta unica, ai sensi del D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi, sono versate in cinque rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di ogni anno (comma 5).

M. La L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 194, prevede ancora che, per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse, le somme ancora dovute a titolo d’imposta unica, ai sensi del D.Lgs. 23 dicembre i998, n. 504, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi, sono versate in cinque rate di pari importo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dall’ anno 2004.

N. Inoltre stabilisce: "Nei confronti dei medesimi concessionari cessano gli effetti degli atti impositivi emessi dall’Amministrazione finanziaria, per il recupero dell’imposta unica sulle scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002".

0. Tralasciando il minuto dettaglio della complessa normativa mirante alla definizione degli insoluti dei concessionari in questione, risulta palese che la materia delle imposte sui concorsi pronostici e sulle scommesse costituisco un sottosistema autonomo, nell’ambito del diritto tributario, disciplinato da regole sue proprie per la peculiarità del settore, legato al regime concessorio cui è connessa la riscossione d’imposte, che in realtà gravano sullo scommettitore e che sono semplicemente riscosse e girate dal concessionario all’erario.

P. Dunque, la procedura di chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dalla L. n. 289, art. 16 è logicamente e giuridicamente incompatibile con un sistema che, operando con gli automatismi del totalizzatore, non da luogo ad accertamenti fiscali veri e propri, ma comporta soltanto il riversamento di un’imposta già predefinita nell’ammontare complessivo del costo di ogni scommessa e immediatamente riscossa dal concessionario.

Q. Questa Sezione ha ripetutamente affermato che esulano dal concetto normativo di lite pendente e, quindi, dalla possibilità dì definizione agevolata ai sensi dalla L. n. 289, art. 16 le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione del tributo, emanati senza il previo esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, non essendo in tal caso ipotizzabile un importo che formi oggetto di contestazione e, dunque, una lite fiscale definibile, cui parametrare una somma da corrispondere per la chiusura della lite stessa (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 9178 del 21/04/2011). Tali principi trovano piena applicazione riguardo alle imposte sui concorsi pronostici e sulle scommesse per gli automatismi che le generano.

R. Proprio la peculiarità de settore e l’ovvia necessità di non legittimare l’appropriazione da parte dei concessionario di somme devolute per legge e per convenzione all’Erario, il legislatore ha predisposto nel 2003 una sorta di sanatoria clemenziale con lunga rateizzazione delle somme ancora dovute a titolo d’imposta unica, al netto di sanzioni e maggiorate di soli relativi interessi. Ciò spiega l’espressione di detta imposta dalla tornata condonistica del 2002 che, specificamente sancita per la L. n. 289, artt. 8 e 15 dall’art. 5-ter cit., emerge nel resto per l’incompatibilità logica e giuridica con la procedura di chiusura delle liti fiscali pendenti di cui all’art. 16.

S. Infine, essendo pacifico che le controricorrenti avevano fatto ricorso alla definizione agevolata delle pendenze, ai sensi del D.L. n. 147 del 2003, art. 8 per gli anni 2000 – 2001 – 2002, nei confronti dei medesimi concessionari sono cessati gli effetti degli atti impositivi emessi dall’Amministrazione finanziaria, per il recupero dell’imposta unica sulle scommesse sportive, a mente della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 194.

T. Accolti i motivi primo, secondo e quarto, resta assorbito il terzo mezzo riguardante soli vizi motivazionali. Da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello senza rinvio, stante la manifesta infondatezza dei ricorsi introduttivi delle parti contribuenti, il che consente la pronuncia immediata nel merito ex art. 384 c.p.c. Nell’evoluzione della vicenda processuale si. ravvisano giusti motivi per compensare le spese delle fasi di merito, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi primo, secondo e quarto, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi introduttivi delle parti contribuenti, che condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 12.000 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito; compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2012

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