Cons. Stato Sez. III, Sent., 27-10-2011, n. 5794 U. S. L. trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con deliberazione 11 settembre 1992 n. 2373, l’USL BA 11 ha rettificato il proprio precedente provvedimento 17 ottobre 1991 n. 742, dando atto che alla dipendente M. M., con posizione funzionale di operatore professionale dirigente, non competeva il trattamento retributivo più favorevole del profilo 8° bis (già attribuitole con delibera n. 742/1991 ai sensi dell’art. 68, comma 6, DPR n. 384/1990) per delle condizioni soggettive prescritte.

Avverso tale provvedimento, unitamente alla presupposta nota 16 luglio 1992 n. 24 dell’Ass. San. Regione Puglia, l’interessata ha proposto ricorso (R.G. n. 98/1993) al TAR Puglia, Bari, che, però, con sentenza 7 giugno 2004 n. 2412 lo ha respinto.

1.1. Con appello, ritualmente notificato alla USL – BA 5, l’interessata ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, con il conseguente annullamento della delibera n. 2373/1992 ed il riconoscimento del diritto al livello 8° bis ed alle corrispondenti differenze economiche (con gli interessi) quantomeno a far data dal 1° gennaio 1995; in subordine ha chiesto che, comunque, siano compensate le spese di primo grado, poste a suo carico dalla sentenza appellata, in considerazione della novità della questione.

In particolare con i primi due motivi ha censurato i profili di inammissibilità rilevati dalla sentenza TAR per carenza di legittimazione passiva della USL BA 11, chiamata in giudizio in proprio, pretermettendo, invece, la gestione liquidatoria della medesima, effettiva titolare dei rapporti attivi e passivi pregressi; con il terzo, e quinto motivo, poi, la sentenza è stata censurata per non aver ritenuto equipollente il diploma professionale a livello di scuola superiore posseduto dalla interessata al diploma professionale universitario (ritenuto necessario per beneficiare del livello retributivo 8° bis) e per non aver considerato che, comunque, nel 1991, all’epoca di adozione del provvedimento in questione, i diplomi universitari non erano stati ancora istituiti.

1.2. Si è costituita in giudizio l’AZ. USL BA 5 (costituita anche innanzi al TAR Puglia) che con memoria del maggio 2011, in via preliminare, ha ribadito l’inammissibilità del ricorso sia perché proposto avverso l’AZ. USL BA 5 (anziché nei confronti della gestione liquidatoria della ex USL BA 11) sia perché non notificato alla Regione Puglia, che, invece, aveva impartito le direttive (vedi nota Ass. San. Regionale n. 24/1992) cui l’USL BA 11 si era uniformata; nel merito, poi, ha chiesto il rigetto dell’appello.

Con memoria del maggio 2011 l’appellante ha illustrato le proprie censure con ulteriori osservazioni, introducendo, altresì, l’ulteriore profilo dell’applicabilità a suo favore della disposizione transitoria di cui all’art. 157 D. Min. San. 30 gennaio 1992 e concludendo, poi, ha insistito per l’accoglimento dell’appello per ottenere l’annullamento della delibera sfavorevole e la condanna dell’ASL BA 5 a corrisponderle gli importi dovuti con gli interessi.

Alla pubblica udienza del 24 giugno 2011, uditi i difensori presenti come da verbale, la causa è passata in decisione.

2. Preliminarmente il collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dei primi due motivi di appello, laddove censurano la sentenza TAR in ordine ai rilevati profili di inammissibilità del ricorso, poiché la stessa sentenza ha esaminato, comunque, il ricorso nel merito, respingendolo.

2.1.L’appello è infondato.

Innanzitutto va precisato che nel ricorso al TAR Puglia (nel primo ed unico motivo) la ricorrente deduce quanto segue: "l’art. 63 comma IV, del DPR n. 384/1990 prevede il beneficio economico a favore degli operatori professionali dirigenti che abbiano conseguito il diploma professionale a carattere universitario. Interpretazione restrittiva della norma sembrerebbe riservare il beneficio solo a chi ha conseguito tale diploma universitario".

Pertanto l’appellante cade in contraddizione quando censura la sentenza di primo grado, deducendo che la stessa (nel negare il diritto dell’interessata al livello retributivo 8 bis) parte dal "presupposto normativamente non previsto dall’art. 68, comma VI, del DPR n. 384/1990, della necessità del possesso di laurea o di diploma universitario".

2.2. Nel merito, quindi, il primo punto da esaminare concerne la corretta individuazione dei requisiti soggettivi richiesti ai dipendenti del SSR per accedere al livello retributivo 8° bis nel 1991.

A tale fine l’ambito di applicazione dell’art. 68, comma VI, del contratto collettivo del 1990, recepito dal DPR n. 384/1990, va individuato con l’ausilio del quadro normativo di riferimento. Emerge in tal guisa che il possesso del diploma universitario è requisito indispensabile per conseguire la qualifica funzionale di "operatore professionale dirigente secondo i criteri di inquadramento stabiliti nel DPR n. 761/1979 (stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali).

Infatti il DPR n. 761/1979 nell’ambito del ruolo sanitario per il profilo "personale con funzioni didattico – organizzative (tab. H) prevedeva la posizione funzionale di "operatore professionale dirigente", mentre per il personale di vigilanza e di riabilitazione (tab. M e tab. N) prevedeva le posizioni funzionali di operatore professionale e collaboratore.

Per accedere alla qualifica di operatore dirigente, però, il Decreto Min. Sanità 30 giugno 1982 (normativa concorsuale del personale delle Unità Sanitarie Locali in applicazione dell’art. 12 DPR n. 761/1979) all’art. 73 richiedeva, come titolo di studio "il diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali, almeno biennale, in tecniche organizzative e manageriali nel settore specifico in cui è bandito il concorso, nonché, come titolo professionale, l’iscrizione all’albo professionale, ove esistente.

In via transitoria, peraltro, lo stesso decreto all’art. 157 consentiva, entro i successivi cinque anni l’ammissione al concorso (per la posizione funzionale di operatore professionale) anche per i candidati in possesso solo del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di anzianità di servizio almeno di tre anni nella posizione funzionale di coordinatore.

2.3. In relazione all’illustrato quadro normativo, appare evidente che, quando il contratto collettivo del 1990 per il personale del comparto del SSN (e cioè l’art. 68 del DPR n. 384/1990) ha limitato l’attribuzione del livello retributivo 8° bis soltanto agli "operatori professionali dirigenti forniti di abilitazione alle funzioni direttive e adibiti a compiti di organizzazione" nonché agli operatori professionali direttori delle scuole di formazione degli operatori sanitari ed ai collaboratori coordinatori amministrativi con tre anni di anzianità nella posizione funzionale medesima, necessariamente presupponeva nei dirigenti aspiranti al livello retributivo 8° bis, oltre agli ulteriori requisiti di servizio, anche il possesso del titolo di studio necessario per il raggiungimento della posizione funzionale di operatore professionale dirigente.

2.4. Quindi, pur considerando che l’appellante era stata inquadrata dalla USL BA 11 nella posizione funzionale di operatore professionale dirigente con delibera USL BA/11 n. 742/1991, tuttavia il collegio rileva che l’interessata, per un verso, non aveva conseguito il diploma di scuola universitaria a fini speciali richiesto per l’accesso alla posizione funzionale in questione, mentre, per l’altro, neanche poteva avvalersi della deroga prevista in via transitoria fino al 1987 dall’art. 157 del D.M. San. 30 giugno 1982.

2.5. Proprio della mancata considerazione della favorevole disposizione transitoria siduole l’appellante nella memoria del maggio 2011,ma la censura, a prescindere dai profili di inammissibilità in quanto non dedotta né nel ricorso in primo grado né nell’atto di appello, risulta infondata.

Infatti l’interessata è stata inquadrata (secondo quanto indicato in atti) nella posizione funzionale di operatore professionale dirigente nell’ottobre 1991 (e cioè oltre il termine finale del regime transitorio invocato) e, comunque (secondo un criterio più favorevole di calcolo che tiene conto del periodo di assegnazione provvisoria del personale ex CPR al S.S.R.) non prima del settembre 1987, epoca di adozione della delibera U.S.L. BA 11 19 settembre 1987 n. 429 relativa al riconoscimento provvisorio di profili e posizioni funzionali del personali del personale ex C.P.R. assegnato alla medesima azienda sanitaria.

Né trova riscontro negli atti la circostanza che, nel 1991, l’appellante era abilitata alle funzioni direttive, atteso che la documentazione cui la stessa fa riferimento riguarda, comunque, epoche successive.

Peraltro, anche a voler prescindere dalla problematica del titolo di studio prescritto per l’accesso alla posizione funzionale di operatore professionale dirigente, l’appellante, comunque, non possiede gli specifici titoli richiesti per ottenere il beneficio retributivo.

Infatti il livello 8° bis è stato riconosciuto dal contratto collettivo del 1990 soltanto a favore di alcuni profili professionali, tra i quali è indicato quello dell’operatore prof. dirigente con abilitazione alle funzioni direttive: l’appellante, invece, all’epoca non risultava abilitata alle funzioni direttive, atteso che la documentazione in atti non solo si riferisce a periodo successivo al 1991, ma, altresì, consiste in ordini di servizio, e non in provvedimenti dell’organo competente a conferire funzioni o incarichi rilevanti ai fini di progressione di carriera.

2.6.Quanto, poi, al titolo di studio posseduto dall’appellante, come si desume dallo stesso atto di appello, l’interessata aveva acquisito soltanto un attestato di formazione presso una Scuola per terapisti (per la disciplina vedi D. Min. P.I. 10 febbraio 1974), mentre le Scuole dirette a fini speciali (già previste dal R.D. 1592/1933 e riordinate con DPR 10 marzo 1982 n. 162), indicate nel citato D.M. 30 gennaio 1982, fanno parte dell’ordinamento universitario e consentono il conseguimento di "diplomi postsecondari per l’esercizio di uffici e professioni per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta egualmente una formazione culturale e professionale nell’ambito universitario" (art. 1 citato DPR n. 162/1982).

Pertanto, pur se con diversa motivazione, va confermata la statuizione della sentenza TAR che esclude l’equivalenza tra diploma della scuola universitaria, richiesto per accedere al profilo retributivo 8° bis nel 1990, e attestato di frequenza della Scuola di formazione per terapisti di riabilitazione, cui fa riferimento l’appellante.

Vanno, quindi, respinti il terzo e quarto motivo d’appello.

2.7. Passando al quinto (ed ultimo) motivo, questo va dichiarato inammissibile, poiché censura la sentenza appellata per asserita violazione di norme successive sia alla proposizione del ricorso innanzi al TAR sia alla adozione del provvedimento impugnato.

3. Concludendo, quindi, l’appello va respinto e la sentenza va confermata, con diversa motivazione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, in considerazione delle incertezze derivanti dal transito del personale dell’ex C.P.R. di Bari nei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario della Reg. Puglia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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