Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-02-2012, n. 2596 Crediti di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente in epigrafe impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello che, confermando la pronuncia resa dal Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, ha dichiarato inammissibile la sua domanda tardiva di insinuazione al passivo per le ultime tre mensilità in quanto preceduta da domanda tempestiva per altri crediti anche dello stesso tipo fondati sullo stesso rapporto di lavoro.

Il ricorso è affidato a sette motivi.

L’intimata curatela non ha proposto difese.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Con i primi sei motivi di ricorso, che possono essere valutati complessivamente per la loro interdipendenza, si censura l’impugnata decisione laddove ha ritenuto inammissibile la domanda tardiva per l’ammissione del credito relativo alle ultime tre mensilità proposta dal lavoratore dipendente nel fallimento dell’impresa datrice di lavoro in quanto in precedenza con domanda tempestiva lo stesso si era già insinuato ed era stato ammesso sia per altre mensilità non corrisposte che per ulteriori voci di credito quali il TFR. Sulla questione così impostata, a corte ha già avuto ripetutamente modo di pronunciarsi in senso favorevole al ricorrente (v. per tutte Cass. 12 dicembre 2011 n. 26539), affermando il principio che non v’è identità di causa petendi e di petitum tra la pretesa per retribuzioni relativa ad un determinato segmento temporale del rapporto di lavoro rispetto a quella attinente ad altro segmento, e quindi nessun impedimento a richiederne il riconoscimento nell’ambito del rito fallimentare in tempi diversi, salvo il regime delle spese in caso di ingiustificato frazionamento della domanda.

Non ravvisandosi alcuna ragione perchè la corte debba modificare il suo orientamento, i motivi debbono essere accolti, e la necessità di una nuova decisione comporta l’assorbimento dell’ulteriore motivo sulla regolazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *