Cons. Stato Sez. III, Sent., 27-10-2011, n. 5793

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con il ricorso di primo grado proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia, l’odierno appellante ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di sua emersione dal lavoro irregolare del lavoratore domestico N. R., presentata dal datore di lavoro A. J. ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 102, emesso dal Questore di Brescia sul presupposto della sussistenza dell’ipotesi di esclusione dalla regolarizzazione prevista dal comma 13, lettera c), dell’art. 1ter del D.L. n. 78/2009.

Avverso la sentenza di reiezione pronunciata dal T.A.R. egli ha proposto appello, lamentando, con unico motivo di impugnazione, come "una condanna per non aver obbedito a un’espulsione non impedisce la regolarizzazione".

Si è costituita in giudizio, senza peraltro formulare difese, la Questura di Brescia.

2. – L’appello è irricevibile.

Esso, invero, notificato il 21 luglio 2011 avverso la sentenza di primo grado depositata il 20 dicembre 2010 e non notificata, risulta soggetto alle disposizioni del Codice del processo amministrativo (entrato in vigore il 16 settembre 2010) e deve pertanto ritenersi irricevibile alla stregua dell’art. 92, comma 3, del Codice stesso, che stabilisce un termine semestrale per l’impugnazione di sentenze non notificate, nella fattispecie scadente alla data del 20 giugno 2011.

Le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti, stante l’assenza di difese da parte dell’appellata Amministrazione.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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