Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 16 del 13-4-2011
Sentenza
nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 1, commi 3,
4, 5 6 e 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22
(Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle
risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge
23 luglio 2009, n. 99), promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano
con ricorso notificato il 23 aprile 2010, depositato in cancelleria
il 30 aprile 2010 ed iscritto al n. 70 del registro ricorsi 2010.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell’udienza pubblica dell’8 febbraio 2011 il Giudice
relatore Paolo Maddalena;
Uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la
Provincia autonoma di Bolzano e l’avvocato dello Stato Maria Letizia
Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 23 aprile 2010 e depositato il
successivo 30 aprile la Provincia Autonoma di Bolzano ha sollevato
questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 1, commi 3, 4,
5, 6 e 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto
della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse
geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23
luglio 2009, n. 99).
1.1. – Le disposizione impugnate prevedono:
(comma 3) che «Sono d’interesse nazionale le risorse
geotermiche ad alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili
per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all’insieme
degli impianti nell’ambito del titolo di legittimazione, tale da
assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20 MW termici,
alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi;
sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche
economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine»;
(comma 4) che «fatto salvo quanto disposto ai commi 3 e 5
sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa
entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione
di un progetto geotermico, riferito all’insieme degli impianti
nell’ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20
MW termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura
convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi»;
(comma 5) che «sono piccole utilizzazioni locali le risorse
geotermiche come definite e disciplinate dall’articolo 10. Le stesse
non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto
29 luglio 1927, n. 1443, e all’articolo 826 del codice civile»;
(comma 6) che «le risorse geotermiche ai sensi e per gli
effetti di quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443, e dall’articolo 826 del codice civile sono risorse
minerarie, dove le risorse geotermiche di interesse nazionale sono
patrimonio indisponibile dello Stato mentre quelle di interesse
locale sono patrimonio indisponibile regionale»;
(comma 7) che «le autorita’ competenti per le funzioni
amministrative, ai fini del rilascio del permesso di ricerca e delle
concessioni di coltivazione, comprese le funzioni di vigilanza
sull’applicazione delle norme di polizia mineraria, riguardanti le
risorse geotermiche d’interesse nazionale e locale sono le regioni o
enti da esse delegati, nel cui territorio sono rinvenute o il
Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si
avvale, per l’istruttoria e per il controllo sull’esercizio delle
attivita’, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, della Direzione generale per le risorse minerarie ed
energetiche – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi di cui
all’articolo 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive
modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le parole «e le
georisorse», di seguito denominato UNMIG, nel caso di risorse
geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale italiana».
2. – La Provincia ricorrente sostiene che le disposizioni
impugnate violerebbero l’articolo 8, n. 14, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), posto che la disciplina delle
risorse geotermiche rientrerebbe "pacificamente" (viene richiamata
sul punto la sentenza n. 65 del 2001 della Corte costituzionale)
nella propria competenza legislativa primaria in materia di miniere,
comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere.
La difesa provinciale afferma, inoltre, che, secondo la sentenza
n. 165 del 2007 della Corte costituzionale, la particolare forma di
autonomia espressa dalle norme del Titolo V della parte Seconda della
Costituzione in favore delle Regioni ad autonomia ordinaria in punto
di miniere troverebbe applicazione anche alle Regioni a statuto
speciale.
La ricorrente sostiene, poi, che le disposizioni impugnate si
porrebbero in contrasto anche con l’art. 107 dello Statuto speciale,
dato che il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978,
n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della
produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati),
ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di energia), hanno trasferito alle
Province autonome le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato
in materia di cave e torbiere e di attivita’ di ricerca, produzione,
stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione dell’energia.
La Provincia autonoma di Bolzano sostiene, ancora, che le
disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto con l’art. 105
dello Statuto speciale, nonche’ con il decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonche’ la potesta’ statale
di indirizzo e coordinamento), posto che "impingono" in una materia
gia’ disciplinata da fonti provinciali. La difesa della ricorrente
richiama, in particolare, le leggi della Provincia autonoma di
Bolzano 8 novembre 1974, n. 18 (Provvidenze per lo sviluppo delle
ricerche minerarie e per la migliore utilizzazione del porfido,
marmo, pietre ornamentali e delle risorse idrotermali ed
idrominerali), 10 novembre 1978, n. 67 (Disciplina della prospezione,
ricerca e concessione delle sostanze minerarie), 19 febbraio 1993, n.
4 (Nuove norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), 18
giugno 2002, n. 8 (Disposizioni sulle acque) e 30 settembre 2005, n.
7 (Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti
elettrici).
2.1. – La Provincia autonoma di Bolzano, dopo avere ricordato la
perdurante vigenza del principio del parallelismo fra funzioni
legislative ed amministrative aventi fondamento nello Statuto
speciale, sostiene che l’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 22 del 2010
violerebbe anche gli artt. 8, n. 14, e 16 dello Statuto speciale, in
quanto detterebbe una espressa disposizione sul riparto delle
competenze amministrative in materia di risorse geotermiche,
pretermettendo in radice le funzioni amministrative provinciali in
materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e
torbiere.
2.2. – La Provincia autonoma di Bolzano sostiene, infine, che
l’art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 22 del 2010, nella parte in cui
prevede che le risorse geotermiche di interesse nazionale sono
patrimonio indisponibile dello Stato, mentre quelle di interesse
locale rientrano nel patrimonio indisponibile della Regione,
violerebbe l’art. 68 dello Statuto speciale, per il quale le
Province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro
competenza, succedono, nell’ambito del proprio territorio, nei beni e
nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello
Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della Regione,
esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi
di carattere nazionale e a materie di competenza regionale, nonche’
le norme di attuazione statutaria dettate dal decreto del Presidente
della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di
trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni
demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione) e dal decreto
legislativo 21 dicembre 1998, n. 495 (Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche
ed integrazioni al D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di
trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni
demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), che avrebbero
trasferito alla Provincia autonoma di Bolzano tutti i beni demaniali
e patrimoniali dello Stato e della Regione presenti sul territorio
provinciale.
Secondo la difesa provinciale l’art. 1, comma 6, del decreto
legislativo n. 22 del 2010 violerebbe, pertanto, l’art. 68 dello
Statuto speciale, concretando cosi’ una evidente violazione dell’art.
119 Cost., posto che la titolarita’ della funzione legislativa in
materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e
torbiere, comporterebbe in via diretta la riconducibilita’ al
patrimonio provinciale dei correlati beni e diritti demaniali e
patrimoniali di natura immobiliare originariamente di pertinenza
statale e regionale.
3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri si e’ costituito,
tramite l’Avvocatura generale dello Stato, con una memoria nella
quale sostiene l’infondatezza delle questioni proposte nel ricorso.
3.1. – In via preliminare la difesa erariale ricorda che la
materia delle risorse geotermiche, gia’ disciplinata dalla legge 29
luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare
la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), nel generale
contesto della disciplina delle miniere, ha poi trovato una specifica
e differente regolamentazione da parte della legge 9 dicembre 1986,
n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse
geotermiche), e sostiene che cio’ sarebbe avvenuto, analogamente a
quanto avvenuto in ordine agli idrocarburi (anch’essi inizialmente
inclusi nella legge mineraria e, successivamente, oggetto di una
disciplina autonoma), in ragione della specificita’ e particolarita’
della tipologia dei bisogni da soddisfare mediante l’utilizzazione
delle risorse e, pertanto, in ragione della sua valenza quale fonte
energetica. Questa tesi sarebbe comprovata dall’inclusione delle
risorse geotermiche tra le fonti rinnovabili di energia da parte
della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia), nell’ambito delle definizione di un piano energetico
nazionale.
La difesa erariale afferma, poi, che la riforma della materia
recata dall’impugnato d.lgs. n. 22 del 2010 sarebbe stata originata
dalla necessita’ di adeguare al principio della concorrenza la
precedente disciplina, che era stata oggetto di segnalazione, ai
sensi dell’art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato), da parte dell’Autorita’
garante della concorrenza e del mercato, per il riconoscimento di
alcuni diritti di esclusiva ad Enel s.p.a., per la preferenza
accordata ad Enel s.p.a. ed Eni s.p.a. nell’assegnazione dei permessi
di ricerca e nelle concessioni di coltivazione, nonche’ per la durata
e la prorogabilita’ delle concessioni stesse.
3.2. – Cio’ premesso, in via generale, il Presidente del
Consiglio dei ministri sostiene l’infondatezza delle questioni
proposte sull’assunto che la disciplina delle risorse geotermiche
sarebbe riconducibile non a quella delle miniere, di cui all’art. 8,
n. 14, dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto-Adige,
bensi’ a quella concorrente della produzione dell’energia, di cui
all’art. 117, terzo comma, Cost.
La difesa erariale richiama, sul punto, la sentenza n. 689 del
1988 della Corte costituzionale, che ha ritenuto che «lo sfruttamento
dei fluidi provenienti dal sottosuolo per scopi energetici» rientra
«nel novero delle risorse energetiche, la cui competenza, sotto ogni
altro aspetto e’ rimasta riservata allo Stato».
L’Avvocatura dello Stato esclude, poi, che dalla sentenza n. 65
del 2001 della Corte costituzionale possa desumersi, come invece
sostenuto dalla ricorrente, la inclusione delle risorse geotermiche
nella categoria delle miniere, dato che in questa pronuncia la Corte,
pur differenziando entrambe queste due categorie di beni dalle acque
minerali e termali, le considererebbe comunque come separate e
distinte.
3.3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene, infine,
che le disposizioni impugnate avrebbero un contenuto complesso in
quanto, oltre a disciplinare la materia della produzione
dell’energia, inciderebbero anche su altre materie rientranti nella
competenza esclusiva dello Stato ed, in particolare, sulle materie
della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente. Il
d.lgs. n. 22 del 2010, infatti, perseguirebbe e fisserebbe, da un
lato, una disciplina a tutela della concorrenza, dettando specifiche
disposizioni che assicurino il confronto competitivo nel rilascio dei
permessi di ricerca e delle concessioni di sfruttamento, dall’altro,
livelli adeguati e non riducibili di tutela su un bene, le risorse
geotermiche, che esprimerebbe una multifunzionalita’ ambientale,
oltre ad una funzione economico-produttiva.
4. – In prossimita’ dell’udienza pubblica, la Provincia autonoma
di Bolzano ha depositato una memoria, nella quale, oltre a ribadire
le argomentazioni poste a base del ricorso, rileva che e’ lo stesso
art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 22 del 2010 a definire le risorse
geotermiche quali risorse minerarie.
La Provincia autonoma di Bolzano lamenta, inoltre, che le
disposizioni impugnate violerebbero anche gli articoli 3 e 76 della
Costituzione, dato che il decreto legislativo sarebbe stato adottato
individualmente dal Governo e senza confronto con la Provincia
ricorrente nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nonostante una espressa
previsione delle legge di delega (art. 27, comma 28, della legge 23
luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e
l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia di
energia»), richiedesse esplicitamente un’intesa tra il Governo e la
Conferenza stessa.
Considerato in diritto
1. – La Provincia autonoma di Bolzano solleva questione di
legittimita’ costituzionale dell’articolo 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7,
del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della
normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse
geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23
luglio 2009, n. 99), che disciplina le risorse geotermiche, assegna
al patrimonio indisponibile dello Stato le risorse geotermiche di
interesse nazionale ed al patrimonio indisponibile regionale quelle
di interesse locale ed individua nelle Regioni o enti da esse
delegati le autorita’ competenti per le funzioni amministrative
riguardanti le risorse geotermiche d’interesse nazionale e locale,
mentre individua organi statali come competenti nel caso di risorse
geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale italiana.
1.1. – Per la ricorrente queste disposizioni violerebbero:
a) l’art. 8, n. 14, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), posto che la disciplina delle risorse
geotermiche rientrerebbe "pacificamente" (viene richiamata sul punto
la sentenza n. 65 del 2001 della Corte costituzionale) nella propria
competenza legislativa primaria in materia di miniere, comprese le
acque minerali e termali, cave e torbiere;
b) l’art. 107 dello Statuto speciale, dato che il decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di
attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
in materia di artigianato, incremento della produzione industriale,
cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), ed il decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
in materia di energia), hanno trasferito alle Province autonome le
attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di cave e
torbiere e di attivita’ di ricerca, produzione, stoccaggio,
conservazione, trasporto e distribuzione dell’energia;
c) l’art. 105 dello Statuto speciale nonche’ il decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti
legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche’ la
potesta’ statale di indirizzo e coordinamento), posto che "impingono"
in una materia gia’ disciplinata da fonti provinciali.
1.2 – L’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 22 del 2010, che individua
nelle Regioni o enti da esse delegati le autorita’ competenti per le
funzioni amministrative riguardanti le risorse geotermiche
d’interesse nazionale e locale, mentre assegna ad organi statali la
competenza nel caso di risorse geotermiche rinvenute nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale italiana, inoltre,
violerebbe gli artt. 8, n. 14, e 16 dello Statuto speciale, in quanto
detterebbe una espressa disposizione sul riparto delle competenze
amministrative in materia di risorse geotermiche, pretermettendo in
radice le funzioni amministrative provinciali in materia di miniere,
comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere.
1.3. – L’art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 22 del 2010, nella parte
in cui prevede che le risorse geotermiche di interesse nazionale sono
patrimonio indisponibile dello Stato, mentre quelle di interesse
locale rientrano nel patrimonio indisponibile della Regione, infine,
violerebbe l’art. 68 dello Statuto speciale e l’art. 119 Cost., in
quanto le Province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite
alla loro competenza, succedono, nell’ambito del proprio territorio,
nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare
dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della
Regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a
servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale, e
le norme di attuazione statutaria dettate dal decreto del Presidente
della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di
trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni
demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), e dal decreto
legislativo 21 dicembre 1998, n. 495 (Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche
ed integrazioni al D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di
trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni
demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), avrebbero
trasferito alla Provincia autonoma di Bolzano tutti i beni demaniali
e patrimoniali dello Stato e della Regione presenti sul territorio
provinciale.
2. – Deve preliminarmente essere dichiarata inammissibile
l’ulteriore questione di legittimita’ costituzionale proposta dalla
Provincia autonoma di Bolzano nella memoria depositata in prossimita’
dell’udienza pubblica, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost.,
sull’assunto che il decreto legislativo sarebbe stato adottato dal
Governo senza confronto con la Provincia ricorrente nell’ambito della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, nonostante una espressa previsione delle legge di
delega (art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante
«Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle
imprese, nonche’ in materia di energia»), richiedesse esplicitamente
un’intesa tra il Governo e la Conferenza stessa.
La questione e’ inammissibile, non potendo estendersi il thema
decidendum quale fissato dal ricorso introduttivo, una volta decorso
il termine decadenziale di giorni sessanta dalla pubblicazione della
disposizione normativa impugnata.
3. – Prima di entrare nel merito delle questioni, e’ utile
precisare che, in origine, le risorse geotermiche avevano una
disciplina del tutto identica a quella prevista per le miniere.
Infatti, l’art. 1, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme
di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la
coltivazione delle miniere nel Regno), disponeva che «La ricerca e la
coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo,
industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o conduzione
fisica, sono regolate dalla presente legge».
Secondo questa disposizione, le risorse geotermiche erano
pertanto assimilate alle miniere ed erano considerate beni giuridici
di carattere economico – produttivo rientranti nel patrimonio
indisponibile dello Stato. Piu’ precisamente erano qualificabili beni
originariamente e necessariamente appartenenti all’intera
collettivita’ nazionale.
Il sopravvenire dell’emergenza ambientale ha indotto il
legislatore statale a distinguere le risorse geotermiche dalle altre
risorse minerarie giacenti nel sottosuolo, provvedendo all’emanazione
di una disciplina speciale, della quale fa menzione anche il codice
dell’ambiente, precisando, all’art. 144, comma 5, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che
«le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da
norme specifiche, nel rispetto del riparto delle competenze
costituzionalmente determinate».
Detta nuova disciplina e’ costituita: a) da un insieme di norme
contenute nella legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della
ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche), nonche’ dal
suo regolamento di attuazione, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del
regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896), che,
all’art. 10, prevede, per la ricerca delle risorse geotermiche, una
procedura ante litteram analoga a quella che sarebbe stata la
valutazione di impatto ambientale; dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10
(Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia), la quale, all’art. 3, inserisce
tra le fonti rinnovabili di energia le risorse geotermiche; b) dal
d.lgs. n. 22 del 2010, oggetto del presente giudizio, che ha
successivamente disciplinato la materia; c) ed infine dall’art. 34
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59), che ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative relative
alla ricerca ed alla coltivazione delle risorse geotermiche.
Alla luce di quanto sinora esposto, puo’ dunque affermarsi che le
"risorse geotermiche" costituiscono un bene giuridico
multifunzionale, per le diverse utilita’ che esse esprimono: quella
economica, relativa alla produzione di energia, e quella ambientale
conseguente al fatto che esse costituiscono una fonte di energia
rinnovabile e, quindi, compatibile con la tutela dell’ambiente.
Energia e ambiente, in queste disposizioni, non sono piu’ termini
antitetici, ma conciliabili tra loro. Le risorse geotermiche,
infatti, sono, contemporaneamente, un bene giuridico
economico-produttivo ed un bene ambientale (sentenze n. 1 del 2010,
n. 225 del 2009 e n. 105 del 2008).
Le richiamate disposizioni del d.lgs n. 22 del 2010, le quali
hanno ad oggetto la gestione e l’utilizzazione delle risorse
geotermiche, disciplinandone la ricerca, la coltivazione ed il loro
inserimento nel piano energetico nazionale, si innestano nel quadro
di una vera e propria rivoluzione della politica energetica, che
finora ha visto nella combustione del carburante, e quindi in un
fenomeno altamente inquinante, il principale strumento per la
produzione di energia. Di conseguenza, esse hanno certamente il
valore di una "riforma economico-sociale" di rilevanti importanza e,
indipendentemente dal problema delle situazioni dominicali, debbono
essere osservate anche dalle Regioni a statuto speciale e dalle
Province autonome, titolari di competenze primarie in tema di
"miniere".
Dette disposizioni, inoltre, che perseguono l’unica ratio di
ottenere energia rinnovabile e senza inquinamento, derivano
dall’esercizio da parte dello Stato delle competenze esclusive in
materia ambientale, in necessario concorso con le competenze in
materia di energia, sicche’, anche sotto questo profilo, esse sono in
grado di imporsi all’osservanza da parte delle Province autonome, le
quali sono sprovviste di competenze legislative primarie in materia
di tutela dell’ambiente.
4. – Circa le questioni di legittimita’ costituzionale dei commi
3, 4 e 5, dell’art. 1 del d.lgs n. 22 del 2010, occorre innanzitutto
ricordare che queste devono essere risolte tenendo presente che le
disposizioni statali (r.d. n. 1443 del 1927) vigenti al momento della
promulgazione dello Statuto speciale (legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 5), riconducevano le risorse geotermiche alla
materia delle miniere. Scelta, come visto, confermata anche dalla
disciplina statale successiva e dalla stessa disposizione censurata
(art. 1, comma 6).
Da cio’ non discende, tuttavia, la fondatezza delle questioni di
legittimita’ costituzionale all’esame della Corte.
Al riguardo occorre osservare che gli impugnati commi 3, 4 e 5
dell’art. 1 del d. lgs. n. 22 del 2010 sono strumentali al
perseguimento delle finalita’ enunciate nel precedente comma 1, nel
quale si legge che «la ricerca e la coltivazione a scopi energetici
delle risorse geotermiche effettuate nel territorio dello Stato, nel
mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana […]
sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilita’ e
sottoposti a regimi abilitativi ai sensi del presente decreto».
E’ proprio al fine di rendere effettivo il perseguimento di
quelle finalita’ di pubblico interesse e di pubblica utilita’ sopra
citate, che gli impugnati commi 3, 4 e 5 procedono ad una
classificazione delle risorse geotermiche secondo il loro tasso di
entalpia, cioe’ di potenza energetica, stabilendo: che le risorse
geotermiche ad alta entalpia «sono di interesse nazionale», cioe’
producono utilita’ pubblica per l’intero territorio nazionale; che
quelle a media e bassa entalpia «sono di interesse locale» (recte
regionale o provinciale), soddisfano cioe’ un interesse pubblico
limitato ai residenti in una data Regione o Provincia; e che le
risorse definite «piccole utilizzazioni locali» soddisfano un
interesse puramente locale e sono sottoposte alla disciplina
semplificata di cui all’art. 10 dello stesso decreto.
In sostanza le risorse geotermiche, considerate nel loro valore
energetico e nel loro valore ambientale, sono ritenute «di pubblico
interesse e di pubblica utilita’» solo entro una determinata soglia
di potenza energetica e sono, conseguentemente, divise in due
categorie: l’una, relativa alle risorse ad alta entalpia, di
«interesse nazionale», l’altra, relativa alle risorse a media e bassa
entalpia, di «interesse regionale o provinciale».
Si e’, dunque, di fronte ad un principio fondamentale di riforma
economico-sociale, che la Provincia autonoma di Bolzano e’ tenuta
anch’essa a rispettare, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto di
autonomia.
Le questioni di legittimita’ costituzionale, in proposito
avanzate dalla Provincia autonoma di Bolzano, devono, di conseguenza,
essere dichiarate non fondate.
5. – Diverso discorso e’ da fare in relazione alle questioni
sollevate in riferimento al comma 6, dell’art. 1, del d.lgs. n. 22
del 2010, secondo il quale «le risorse geotermiche, ai sensi e per
gli effetti di quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29
luglio 1927, n. 1443, e dall’art. 826 del codice civile, sono risorse
minerarie dove le risorse geotermiche di interesse nazionale sono
patrimonio indisponibile dello Stato, mentre quelle di interesse
locale, sono patrimonio indisponibile regionale».
In questa disposizione si afferma, in sostanza, che, in
conformita’ all’art. 43 Cost. (secondo il quale «la legge puo’
riservare originariamente […] fonti di energia […] di preminente
interesse generale»), le risorse geotermiche sono beni comuni e,
ferma tale natura, la legge provvede, ai sensi degli artt. 117, terzo
comma, e 119 Cost., ad attribuire le stesse al patrimonio statale o
regionale.
Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Bolzano, si deve
peraltro tener presente che la stessa ha una competenza legislativa
primaria in materia di miniere (e quindi di risorse geotermiche) e
che l’art. 68 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
prevede che «le province, in corrispondenza delle nuove materie
attribuite alla loro competenza, succedono, nell’ambito del proprio
territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura
immobiliare dello Stato e nei beni e nei diritti demaniali della
regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a
servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale».
Va inoltre ricordato che, in attuazione di tale previsione, l’art. 4
delle Norme di attuazione dello Statuto, approvate con d.P.R. n. 115
del 1973, annovera le "miniere" tra i beni e diritti demaniali
trasferiti alla Provincia autonoma di Bolzano.
Qui la contraddizione delle norme statali di riforma
economico-sociale con le disposizioni statutarie e’ evidente.
Sennonche’ occorre tener presente che le disposizioni statutarie,
come sopra si e’ accennato, concernono soltanto l’aspetto
patrimoniale delle risorse geotermiche e non quello ambientale,
sicche’ il contrasto delle norme statali con quelle statutarie
riguarda soltanto l’appartenenza del bene e non le utilita’
ambientali che le risorse geotermiche esprimono (sentenze n. 1 del
2010, n. 225 del 2009 e n. 105 del 2008).
Ne consegue che, nel vigente quadro ordinamentale, la Provincia
di Bolzano e’ tenuta ad osservare le norme statali costituenti
riforme economico-sociali per quegli aspetti che riguardano la
gestione e la migliore utilizzazione delle risorse geotermiche, siano
esse di alta, media o bassa entalpia, mentre mantiene tutti i suoi
diritti per quanto concerne gli aspetti economici. In altre termini,
spettano alla Provincia i canoni relativi ai permessi di ricerca ed
alle concessioni delle risorse geotermiche.
Se ne deve concludere che il comma 6 dell’art. 1 del d.lgs n. 22
del 2010, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella
parte in cui non prevede che la disposizione relativa
all’appartenenza delle risorse geotermiche ad alta entalpia al
patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alla Provincia di
Bolzano.
La conclusione appena enunciata deve estendersi anche alla
Provincia autonoma di Trento, in base alla giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui la dichiarazione di illegittimita’ costituzionale
di una norma statale, a seguito del ricorso di una Provincia
autonoma, qualora sia basata sulla violazione del sistema statutario
della Regione Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia
anche all’altra (ex plurimis, sentenza n. 133 del 2010).
6. – Le questioni proposte in riferimento al comma 7 dell’art. 1
del d.lgs. n. 22 del 2010 sono, invece, non fondate.
La disposizione impugnata, infatti, conferisce, in base al
principio di sussidiarieta’, le funzioni amministrative in tema di
ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche alle Regioni, e,
quindi, anche alla Provincia autonoma di Bolzano, e non risulta,
pertanto, in alcun modo lesiva, delle attribuzioni costituzionali
della ricorrente. Come, d’altronde, non lesiva risulta essere la
attribuzione ad organi statali delle funzioni amministrative
riguardanti le risorse geotermiche rinvenute nel mare aperto e nella
piattaforma continentale italiana, posto che si tratta di ambiti di
territorio sottratti alla competenza regionale e ricadenti
pacificamente in quella dello Stato.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 6,
del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della
normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse
geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23
luglio 2009, n. 99), nella parte in cui non prevede che la
disposizione relativa all’appartenenza delle risorse geotermiche ad
alta entalpia al patrimonio indisponibile dello Stato non si applica
alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Dichiara non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale
dell’articolo 1, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 22 del 2010,
sollevate, in riferimento agli articoli 8, n. 14, 105 e 107 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione al
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della
produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati)
ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di energia), nonche’ in relazione al
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto
tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche’
la potesta’ statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia
autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale
dell’art. 1, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2010
sollevate, in riferimento agli artt. 8, n. 14, 16, 105 e 107 del
d.P.R. n. 670 del 1972, in relazione al decreto del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle
province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e
patrimoniali dello Stato e della Regione), al d.P.R. n. 235 del 1977,
al d.P.R. n. 1017 del 1978, nonche’ in relazione al decreto
legislativo n. 266 del 1992, dalla Provincia autonoma di Bolzano, con
il ricorso indicato in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.
Il Presidente: De Siervo
Il redattore: Maddalena
Il cancelliere: Melatti
Depositata in cancelleria il 7 aprile 2011
Il Direttore della cancelleria: Melatti
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.