Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-09-2011) 30-09-2011, n. 35627

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 20.12.2010 il Tribunale di Catania rigettava la richiesta di riesame presentata nell’interesse di C.R., quale terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP il 22.10.2010 nel procedimento a carico di Co.

F..

Propone ricorso il C., eccependo la nullità del procedimento di riesame per l’omesso avviso dell’udienza camerale al Co..

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Come, invero, statuito da tempo dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 25.10.2000, Scarlino), nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali l’avviso d’udienza non spetta a chi, pur legittimato, non abbia proposto l’impugnazione, come nell’ipotesi in cui l’imputato non si dolga del vincolo apposto su beni la cui proprietà o disponibilità faccia capo a terzi e solo questi abbiano chiesto il riesame.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa di inammissibilità, si stima equo determinare in Euro 1000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1/ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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