Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-09-2011) 30-09-2011, n. 35626

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ordinanza del 10.03.2011 il GIP del Tribunale di Torino disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di K. S. per cessione di eroina. Decidendo sulla istanza di riesame proposta nell’interesse del predetto, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 05.04.2011, annullava l’ordinanza del GIP sul rilievo dell’assenza di elementi sufficienti a identificare nel K. il soggetto autore della cessione, stante il riconoscimento, avvenuto in condizioni di difficile visibilità, da parte di un ispettore di polizia B., il mancato riconoscimento da parte della diretta cessionaria della droga, Ba.Fr., e l’inutilizzabilità del riconoscimento fotografico da parte dei due soggetti, P. e F., che si accompagnavano alla Ba., in quanto non assunti come indagati. Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, contestando la inutilizzabilità del riconoscimento operato dal P. e dal F., ritenuta dal Tribunale sulla base della loro qualità di indagati, di fatto insussistente, essendo stata iscritta nel registro degli indagati la sola Ba., diretta cessionaria della droga, che avrebbe poi passato anche ai suoi due compagni.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Va ricordato in diritto che, in tema di prova dichiarativa, allorchè venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Cass. SS.UU. sent. n. 15208 del 2010). Nella specie il Tribunale ha reso tale congrua motivazione in relazione alla posizione del P. e del F., rilevando, alla stregua degli atti, il loro diretto coinvolgimento, unitamente alla Ba., nell’operazione di illecito acquisto di eroina. A fronte di tanto, irrilevante appare la mancata iscrizione formale dei predetti nel registro degli indagati e improponibile in questa sede la diversa ricostruzione dei fatti prospettata nel ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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