Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-10-2011, n. 5777 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con delibera n.23 del 24/1/1986 il Comitato Direttivo del Consorzio ASI di Salerno esprimeva il nullaosta all’insediamento produttivo della Società S. S. I. S.r.l. per la realizzazione di un impianto da adibire alla lavorazione del rame su un’area di mq 7493 nell’agglomerato industriale Mercato S. Severino- Fisciano, cui faceva seguito in data 10/10/1994 la stipula della relativa convenzione.

Detta Società, che sul lotto ad essa assegnato avviava ma non concludeva la realizzazione di un immobile, veniva messa in liquidazione nel 1997 e cancellata dal registro delle imprese a far data dal 4/2/2000.

Intanto, con istanza del 28/2/2005 la Società C., operante nel settore della motoristica su un’area confinante con il lotto assegnato alla S e S, chiedeva il nulla osta all’insediamento produttivo sul terreno della Società S. e S. Italia, attesa la dichiarata non utilizzazione dell’area de qua.

Il Consorzio ASI, dopo aver comunicato l’avvio del procedimento di revoca e decadenza dei nulla osta rilasciati nel 1986, con delibera del Direttivo n.498 del 16/12/2005 dichiarava espressamente decaduti ope legis i nulla osta rilasciati in favore della S.& S Italia e contestualmente dava avvio al procedimento volto all’insediamento della controinteressata C. sullo stesso lotto; seguiva la delibera ASI n.418 del 28/7/2006 recante il rilascio in favore della Società C. del predetto nulla osta e l’autorizzazione all’avvio del procedimento di esproprio.

Gli odierni appellanti, unitamente alla sig.ra S. Vincenza, in data 26/4/2007 presentavano al SUAP del Comune di Fisciano una richiesta di nulla osta per l’ampliamento dell’opificio industriale sul suolo già di proprietà della S.& S. Italia.

I sigg.ri S. A., A. Michele e Vincenza intanto impugnavano, con ricorso introduttivo del giudizio e con tre atti di motivi aggiunti, i provvedimenti e gli altri atti che hanno contraddistinto la vicenda, tra cui, in particolare, le delibere ASI n.498/05 e 518/06 già citate, la nota ASI n.1937 del 22/3/2006 di comunicazione dell’avvio del procedimento di esproprio dell’area di complessivi mq 7500 in favore della richiedente C., la nota ASI 9/11/2006 di comunicazione di pubblicazione degli atti inerenti alla procedura espropriativa, il decreto del Presidente del Consorzio ASI n.5/07 del 20 marzo2007 di autorizzazione all’accesso e all’effettuazione delle misurazioni, dei sondaggi e dei verbali dello stato di consistenza ai sensi dell’art.125 del DPR n.327/2001, le note ASI n.5792,5793 e 5794 del 20/3/2007 di avviso di accesso per la presa in possesso degli immobili, l’eventuale decreto di occupazione di urgenza.

Con i proposti mezzi processuali i sigg.ri S. sopra meglio specificati deducevano a carico dei predetti atti i vizi di legittimità costituiti dall’incompetenza, la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto vari profili, formulando altresì, in tutti i rimedi giurisdizionali proposti, istanza di risarcimento danni ex artt.35 del d.lgv. n.80/98 e 7 della legge n.1034/971, "cagionati per l’inibizione dell’intrapresa imprenditoriale dei ricorrenti prima ed ora per la pretesa sottrazione dei loro immobili a favore del privato confinante…".

L’adito Tar con sentenza n.10321/2010 respingeva le proposte impugnative, disponendo, in particolare, come segue:

"dichiara inammissibile l’atto introduttivo del giudizio e il secondo atto di motivi aggiunti;

"dichiara cessata la materia del contendere, quanto al terzo atto dei motivi aggiunti;

" respinge il primo e il quarto atto di motivi aggiunti;

"respinge la domanda di risarcimento dei danni presentata dai ricorrenti".

Avverso tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, sono insorti i sigg.ri S. A. Michele e A. affidando all’appello la comune censura di error in iudicando (sotto vari profili), articolata in oltre venti motivi di seguito elencati:

Difetto di motivazione – Violazione di legge (art.42 Cost. in relazione all’art. 53 DPR 218/78; art.10 comma 9 L.R.C. n.16/98; art.77, 1 comma L.R.C. n.10/01; art. 312 comma 28 L.R.C.1/07) – Violazione di legge: art.44 R.D. 1054/1924;

Difetto di motivazione – Violazione di legge (art.42 Cost. in relazione agli artt.53 DPR 218/78; art.10 comma 9 L.R.C. n.16/98; art. 77 comma 1 L.R.C. n.1/01; art. 31 comma 28 L.R.C. 1/07) – Violazione di legge: art.44 R.D. n.1054/1924;

Difetto di motivazione – Violazione di legge (art.42 Cost. in relazione agli artt. 53 DPR 218/78; art.10 comma 9 L.R.C. n.16/98; art. 77 comma 1 L.R.C. n.10/01; art. 31 comma 28 L.R.C. 1/07; art.9 T.U. n.327/01);

Difetto di motivazione – Violazione di legge (art.42 Cost. in relazione agli artt.53 DPR 218/78; art.10 comma 9 L.R.C. n.16/98; art. 77, 1 comma L.R.C. n.10/01; art.31 comma 28 L.R.C. 1/07; art.9 T.U. n.327/01;

Difetto di motivazione – Violazione di legge (art.21 septies legge 241/90 in relazione agli artt.21 e 33 della legge n.1034/71) – Violazione dell’art.6 Par. 1 della CEDU, art. 97 e 113 Cost.;

Difetto di motivazione – Violazione di legge (art.21 septies della legge n.241/90 in relazione agli artt.21 e 33 della legge n.1034/1971) Violazione dell’art.6 Par.1 della CEDU; art. 23, 103 e 113 Cost.;

Difetto di motivazione – Violazione di legge (art.52 e ss. DPR 218/78; art.10 L.R.C. 16/98; art.18 legge n.16/2004);

Difetto di motivazione – Violazione di legge (art.52 e ss. DPR 218/78; art.10 L.R.C. 16/98; artt.9 e 13 T.U. n.327/01);

Difetto di motivazione – Violazione di legge (art.52 DPR 218/78; art.10 L.R.C. n.16/98; artt. 9 e 13 T.U. n.327/01);

Difetto di motivazione – Violazione di legge(art.53 T.U. 218/78; L.R.C. 16/98 in relazione agli artt.13 legge n.64/74; al D.M. 3/6/1981; al DPCM 22/5/1981 e succ. modifiche);

Difetto di motivazione – Violazione di legge (art. 53 t.u. 218/78; art.10 L.R.C. n.16/98 in relazione anche all’art.13 legge 2359/1865);

Difetto di motivazione – Violazione di legge (art. 52 DPR n.218/78; art.10 L.R.C.16/98; artt.9 e 13 t.u. n.327/01);

Difetto di motivazione – Violazione di legge (art.52 DPR n.218/78; art. 42 Cost.; art.5 e 6 T.U. n.327/01);

Difetto di motivazione – Violazione di legge (art.53 Cost.; artt. 23 e ss T.U. n.327/01, anche in relazione all’art.10 l.r. 16/98);

Difetto di motivazione – Violazione di legge (art.53 Cost.; artt. 23 e ss T.U. n.327/01 anche in relazione all’art.10 L.R.C. n.16/98);

Difetto di motivazione – Violazione di legge (artt.49, 50 e 53 T.U. n.2187/8);

Difetto di motivazione – Violazione di legge (artt. 23 e ss d.lgv. n.112/98; artt. 2 e ss DPR 447/98; art.28 L.R.C. n.1/07);

Difetto di motivazione – Violazione di legge (artt. 20 e ss T.U. n.327/01);

Difetto di motivazione – Violazione di legge (artt. 20 e ss T.U. 327/01);

Difetto di motivazione – Violazione di legge (art.35 d.lgs 104/2010);

Error in iudicando- Difetto di motivazione – Violazione di legge (art.35 d.lgv. 104/2010);

Error in iudicando – Difetto di motivazione – Violazione di legge (art.10 legge 241/90).

Si sono costituiti in giudizio sia il Consorzio ASI di Salerno che la controinteressata Società Officine Meccaniche C., che hanno contestato la fondatezza del proposto gravame, chiedendone la reiezione.

All’udienza pubblica del 21 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato e pertanto va respinto, con conferma di quanto deciso in primo grado.

Oggetto della complessa e tormentata vicenda all’esame sono gli atti del Consorzio ASI di Salerno con cui tale Ente ha proceduto, da un lato, a disporre la revoca e dichiarare la decadenza dei nulla osta a suo tempo rilasciati per la realizzazione su un suolo di proprietà degli appellanti, sito nella zona industriale di Fisciano, di un impianto di lavorazione del rame e, dall’altro lato, ha assentito, in favore di C. (Società esercente attività di produzione, costruzione e riparazione di pompe ed iniettori) la realizzazione sulla predetta area di un progettato intervento industriale, con l’assegnazione a tale Società del predetto suolo (comprensivo di un sovrastante non completato fabbricato) e l’attivazione del relativo procedimento ablatorio (comprensivo degli avvisi di accesso agli immobili espropriandi, dei verbali di consistenza, delle operazioni di misurazione, del piano particellare di esproprio, della relazione di stima, degli atti di occupazione e presa in possesso degli immobili stessi, infine del decreto definitivo di esproprio).

I vari atti che si sono susseguiti e che hanno scandito i diversi aspetti della vicenda sono stati impugnati in prime cure con ricorso introduttivo e con quattro "motivi aggiunti" senza che le censure complessivamente ivi espresse siano state condivise dal Tar Salerno con la pronuncia qui gravata, che, però, gli interessati ritengono affetta da un palese error in judicando sotto vari aspetti.

Ciò succintamente precisato, con riferimento ai vari profili di doglianza formulati col proposto appello, due sono le questioni di pregnante e decisiva valenza, fra loro intimamente connesse (e che costituiscono il tema unificante e unificatorio dell’intero giudizio). Delle stesse occorre in via preliminare occuparsi in relazione a quanto dedotto dalla parte appellante, in specie con i primi tre motivi d’impugnazione e cioè:

la dedotta pretesa costituzionalità e/o incostituzionalità delle norme recate dalle leggi della Regione Campania nn. 16/98, 10/2001 e (in particolare) n.1/2007 in tema di proroghe dei Piani ASI;

la validità e/o invalidità (ed efficacia e/o inefficacia) temporale del Piano ASI dell’agglomerato di Fisciano (alla luce delle proroghe suddette).

Invero, il nulla -osta che autorizza il progettato insediamento C. e a seguito del quale è stato attivato in favore di tale Ditta il procedimento di assegnazione del suolo de quo è stato rilasciato sulla base del Piano Regolatore Comprensoriale di Fisciano approvato in data 14/2/1992, sicché costituisce circostanza prioritaria e decisiva appurare la valida vigenza e l’efficacia di tale Piano al momento temporale del rilascio dell’atto di che trattasi.

Al riguardo si sostiene, in concreto, da parte degli appellanti che il Piano consortile sarebbe scaduto al 14/2/2005, a nulla rilevando le proroghe recate dalla legislazione regionale, attesa la dichiarata illegittimità costituzionale di tale normativa ad opera del giudice di legittimità delle leggi.

Il Collegio ritiene che le doglianze formulate dalla parte appellante in ordine ai qualificanti punti sopraesposti vanno disattese.

In virtù dell’art.52 del DPR n.218/78 i vincoli di destinazione dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere "dalla data del provvedimento di approvazione"; tale validità è quindi stata prorogata, per ciò che attiene il territorio campano, per tre anni in ragione di quanto espressamente previsto dall’art.10 comma 9 della legge Regione Campania n.16/98.

Ancora, a tale proroga ex lege si aggiunge l’ulteriore proroga di un anno recata dall’art. 77 comma 1 della legge Regione Campania n.10/2001 in favore dei Piani dei Consorzi delle Aree di Sviluppo, essendosi verificata per il Piano di Fisciano la condizione prevista dalla predetta legge, costituita dall’avvenuto conferimento dell’incarico al progettista di redazione di nuovo piano o variante alla data di entrata in vigore della legge in questione, per cui in ragione delle suindicate proroghe deve in primo luogo ritenersi sussistente la validità temporale del Piano di Fisciano quanto meno per il periodi di 14 anni (dieci + tre + 1).

La perdurante validità del Piano di Fisciano deriva poi, da ultimo, per effetto delle disposizioni introdotte dall’art.31 comma 28 della legge Regione Campania n.1/2007, secondo cui "per la parte conforme ai Piani Territoriali Sovraordinati (PTR; PTCP: Piani di Settori) nonché per la parte che risulterà conforme ai piani sovraordinati successivamente alla loro adozione, è confermata e prorogata la validità dei Piani Regolatori ASI vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n.16/04 fino alla esecutività dei piani territoriali di coordinamento provinciali…."

Ne deriva che, per effetto delle indicazioni normative suindicate, al 29/12/2004 (data di entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004 n.16) il Piano comprensoriale ASI era vigente e ancora in vigore per effetto della previsione ex art. 31comma 28 della legge campana n.1/2007 citata, non essendo il PTCP ancora esecutivo, con l’ulteriore conseguenza che l’adozione degli atti oggetto di impugnativa come articolata nell’arco temporale che va dal dicembre del 2005 all’aprile del 2009 risulta essere avvenuta in presenza di un vigente (ed efficace) Piano regolatore comprensoriale (quello relativo all’agglomerato di Fisciano).

Viene a questo punto in rilievo la questione di incostituzionalità sollevata dagli appellanti sotto il duplice profilo per cui, sempre secondo i sigg.ri S., da un lato, le proroghe legislative di validità del Piano devono ritenersi illegittime per essere state travolte dalle statuizioni di incostituzionalità rese dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.314/07; dall’altro lato perché la disposizione (recante la proroga dei piani vigenti alla data del 29/12/2004) di cui all’art.28 della legge regionale n.1/2007 si porrebbe comunque in contrasto con i principi giuridici vigenti in tema di vincoli di destinazione secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata.

I dedotti profili di illegittimità sono infondati.

Invero, il giudice delle leggi, con la citata sentenza, ha dichiarato incostituzionali le norme di cui all’art.10 legge regionale n.16/98 e all’art.31 comma 28 legge regionale n.1/07 solamente nei limiti in cui esse prorogano piani già scaduti al momento dell’entrata in vigore del citato art.10 comma 9 della legge Regione Campania n.16/98, con salvezza dei piani vigenti, lì dove la Corte ha avuto modo, infatti, di statuire che, ferma restando l’indiscriminata proroga di tutti i piani ASI (in ragione della loro esistenza "fisiologica"), appare comunque giustificata la proroga dei vincoli ancora in corso.

Da tanto deriva che alcuna valenza può assumere la statuizione di illegittimità costituzionale testé riportata rispetto ad un Piano, quello di Fisciano che, come sopra evidenziato, era all’epoca ancora vigente, per essere l’efficacia decennale scaduta solo il 14/2/2002; ed ancora, non può parlarsi di incostituzionalità delle proroghe legislative di validità dei piani ASI disposte con le leggi regionali n.16/98, 10/01 e 1/07 in quanto riferite a piani non ancora scaduti.

Parte appellante insiste, in particolare, sulla incostituzionalità dell’art.31 comma 28 (non dichiarato incostituzionale dalla Corte), ma la norma, avuto riguardo alla ratio ad essa sottesa, non pare si ponga in contrasto con i parametri di cui agli artt. 42 e 97 Cost. pure ritenuti violati.

La Regione Campania, con le norme sul governo del territorio di cui alla legge regionale n.16 del 22dicembre 2004, ha devoluto la pianificazione territoriale anche per gli ASI alla Provincia, ma in realtà la devoluzione di detta competenza in capo a tale ultimo Ente locale è divenuta operativa solo con l’approvazione della pianificazione territoriale regionale di cui alla legge Regione Campania n.13/2008. E se così è, deve ragionevolmente ritenersi che la disposizione legislativa di cui al citato art. 31 comma 28 della legge n.1/2007 (proroga della validità dei Piani Regolatori ASI vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n.16/2004 fino alla esecutività dei piani territoriali di coordinamento provinciali) è stata introdotta allo scopo di evitare quel vuoto di potere di pianificazione delle aree industriali determinatosi per effetto dell’operata "devoluzione", in attesa del dispiegarsi delle competenze affidate all’Ente Provincia dalla citata legge regionale n.16/2004. In ciò non è dato per nulla intravedere la violazione dei canoni costituzionali relativi al diritto di proprietà (art.42) e alla imparzialità ed efficienza dell’azione della P.A. (art.97).

La perdurante vigenza del Piano di Fisciano è deducibile poi, oltreché dalla scansione temporale delle disposizioni normative testé illustrate (che hanno impresso una validità ex lege e che si rivelano, per quanto sopra osservato, immuni dalle censure di incostituzionalità) altresì da altra circostanza, costituita dal fatto che il Consorzio ASI di Salerno, con deliberazione del Consiglio Generale n.13 del 19/6/2002 (ante scadenza del PRC ha adottato una variante generale al detto Piano approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Provincia n.31211 del 5/8/03, con l’effetto di conferire una nuova decennale efficacia al Piano (e ai relativi vincoli), dovendosi peraltro qui evidenziare come detta variante non risulti essere stata oggetto di impugnativa.

Gli appellanti sul punto, con le censure di cui al quarto motivo di gravame, muovono due rilievi: uno, secondo il quale detta variante riguarderebbe solo alcune aree, quella poste in zona D4 e non quelle costituite dalla zona D1 (in cui è sita l’area de qua); l’altro, per il quale la variante avrebbe solo una valenza urbanistica e non ablativa, essendo ad essa preclusa la possibilità di imporre vincoli espropriativi.

Le doglianze non hanno pregio.

Quella approvata dal Presidente della Provincia è una variante generale al PRC e riguarda tutti i territori di tutti gli agglomerati facenti parte del Consorzio ASI (Comuni di Battipaglia, Cava dè Tirreni, Fisciano e Mercato S. Severino) e reca un disciplina che ha innovato la normativa disciplinante l’intera Zona D con riferimento alle condizioni soggettive e oggettive di insediamento e ai parametri urbanisticoedilizi per l’edificazione su dette aree nonché con l’introduzione di una nuova disciplina per quanto attiene al frazionamento degli edifici esistenti nell’intera Zona industriale.

Quanto poi alla individuazione degli effetti in generale connessi all’approvazione di tale strumento, vale qui richiamare, come peraltro correttamente fatto osservare dal primo giudice, il principio più volte affermato dal Consiglio di Stato (ex plurimis, Sezione IV 19/5/2004 n.3217), secondo cui, ai sensi delle "disposizioni recate dal DPR 6 marzo 1978 n.218, le opere comprese nei piani delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono considerate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, con la conseguenza che i terreni compresi in tali strumenti, una volta intervenuta l’approvazione dei piani regolatori (consortili) sono sottoposti ad evidenti vincoli espropriativi".

Col quinto e sesto motivo d’impugnazione i sigg.ri S. lamentano la erroneità delle osservazioni assunte dal Tar sulla rilevanza e la portata del giudicato derivante da una sentenza dello stesso Tar, la n.429/07, resa su altra controversia, lì dove in quella sede era stata statuita la scadenza del Piano consortile alla data del 14 febbraio 2006.

L’assunto difensivo si rivela infondato per almeno tre ordini di ragioni:

la invocata decisione giurisdizionale è stata assunta in data antecedente alla disposizione di cui all’art.31 comma 28 della legge regionale n.1 del 19/1/2007, che ha disposto la proroga dei Piani ASI, come quello all’esame, vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n.16/2004 fino alla esecutività dei piani territoriali di coordinamento provinciali;

con la sentenza n.429/2007 è stato pronunziato l’annullamento del solo provvedimento costituito dalla deliberazione n.14 del 20/3/2006, con cui era prorogato di un anno il termine di completamento della procedura espropriativa per l’insediamento di un opificio su un terreno in Comune di Mercato San Severino, sicché le statuizioni del Tar non possono estendersi, a mò di accertamento, stante la natura impugnatoria del relativo giudizio, alla questione della vigenza dell’intero Piano consortile;

ad ogni buon conto, la perdurante vigenza del Piano rimane intatta, in ragione dell’approvata Variante generale al PRC ad opera del decreto del Presidente della Provincia n.31211 del 5/8/03.

Col settimo motivo d’appello viene dedotta la competenza della Provincia ad approvare il Piano regolatore del Consorzio ASI e quindi ad adottare le procedure ablative inerenti alla realizzazione di insediamenti produttivi (con conseguente incompetenza dell’ASI).

La censura non coglie nel segno, atteso che la competenza come individuata dall’art.18 comma V della legge regionale n.16/98 non espunge quella dei Consorzi ASI prevista dall’art.10 commi 10 e 11 della legge regionale n.16/98 ad effettuare "le espropriazioni di aree ed immobili necessarie a realizzare gli impianti e gli interventi previsti nei piani in funzione della localizzazione di iniziative produttive".

Non appare condivisibile poi la censura formulata con l’ottavo motivo d’appello con cui si eccepisce la decadenza del vincolo preordinato all’esproprio per decorso del termine quinquennale ex art.9 del DPR n.327/01.

Il rilievo in questione, a ben vedere, muove dal presupposto (errato) dell’avvenuta scadenza del Piano, circostanza, quest’ultima, che, però, non è opponibile, stante l’efficacia decennale del Piano consortile e dei vincoli espropriativi da esso recati, lì dove, in ragione della specialità della normativa che tale efficacia decennale prevede (il DPR n.218 del 1978) le destinazioni aventi valenza ablativa non possono considerarsi modificate dalle previsioni del DPR n.327/01 (Testo Unico sulle espropriazioni).

Non colgono nel segno nemmeno il nono e l’undicesimo motivo d "impugnazione (fra loro intimamente connessi), con i quali si deduce la carenza di una dichiarazione di pubblica utilità,.

Il DPR n.218/78 all’art.53 prevede espressamente che le opere comprese nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono considerate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, di talché l’effetto dichiarativo di pubblica utilità si invera al momento di approvazione del Piano, avvenuto nel caso de quo in data 14/2/1992, con la naturale conseguenza che le proroghe di efficacia del Piano stesso, di cui ci si è occupati sopra, non possono non estendersi anche alla dichiarazione di pubblica utilità. Siamo, dunque, in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere che deriva ex lege, in ragione delle previsioni di cui agli artt.50, 52, 53 del citato DPR 218/78, e che non può non accompagnare l’opera per cui è causa, una volta accertata la conformità del progettato intervento insediativo della C. alle prescrizioni del Piano.

Lamenta inoltre parte appellante, con il decimo motivo di gravame, la mancata acquisizione del parere del Genio Civile ex art.13 legge n.64/74, rilevando altresì l’erroneità delle osservazioni del TAR secondo cui un tale adempimento ai fini all’esame non era necessario.

Anche tale censura è priva di fondamento.

Invero, ai fini per cui è causa, e cioè in ordine alla verifica della legittimità degli atti che, per un verso, hanno dichiarato decaduti i nulla osta rilasciati in origine sull’area de qua per l’insediamento di un impianto di lavorazione di rame e, per altro verso, hanno attivato le procedure espropriative e di assegnazione del suolo alla qui controinteressata C., il non aver acquisito il parere del Genio Civile non significa affatto aver saltato una fase indispensabile dei procedimenti posti in essere qui contestati, proprio perché l’acquisizione di un tale parere non rileva al conseguimento degli effetti propri dei provvedimenti de quibus, non senza peraltro tener conto, a voler dare risalto agli aspetti sostanziali pure sottesi alla denunciata carenza, che l’approvazione del Piano è stata preceduta comunque dall’effettuazione delle indagini di settore all’uopo previste.

Per quanto dedotto con il dodicesimo motivo, con esso si reiterano le critiche fatte al TAR circa le osservazioni con cui detto giudice ha richiamato la perdurante vigenza del Piano regolatore consortile, sicché al riguardo è sufficiente rinviare a quanto in precedenza fatto rilevare circa la fondatezza dei rilievi correttamente evidenziati dall’organo giurisdizionale di prime cure.

Miglior sorte non meritano le doglianze dedotte col tredicesimo motivo di gravame, con cui si eccepisce, rispettivamente, l’incompetenza del Capo Servizio AmministrativoResponsabile dell’Ufficio Espropriazioni ad adottare il decreto di esproprio, nonché l’incompetenza del Consorzio ASI all’adozione degli atti relativi al procedimento espropriativo.

Quanto alla prima questione, a smentire la fondatezza del rilievo è sufficiente richiamare la circostanza per cui, con delibera del Comitato Direttivo n.577 dell’8/10/2003, il Consorzio ha conferito alla figura del predetto funzionario l’esercizio delle funzioni relative ai procedimenti espropriativi; fra l’altro il conferimento di tali competenze si pone nell’alveo del principio di separazione dei poteri costantemente affermato dalla giurisprudenza di questo Consesso secondo cui all’organo politico spetta la fissazione delle scelte pianificatorie, mentre ai dirigenti e ai responsabili dei servizi spetta la gestione della concreta attività di attuazione di tali scelte.

Relativamente poi alla seconda questione, vale qui richiamare a supporto della competenza dell’ASI all’adozione degli atti del procedimento espropriativo, il disposto di cui all’art.4 della L.R. n.16/98, lì dove in esso si rinviene l’espressa attribuzione all’ente consortile del compito di procedere alle espropriazioni dei suoli.

Col quattordicesimo e sedicesimo motivo (tra loro connessi) gli appellanti sostegono la tesi che l’esproprio avrebbe riguardato unicamente il suolo, non essendo possibile estendere l’atto ablativo al manufatto ivi sovrastante, il quale, in ogni caso non sarebbe compreso nel decreto di esproprio; ed inoltre l’ablazione dell’immobile eretto in situ avrebbe avuto bisogno di un’apposita dichiarazione di pubblica utilità.

L’assunto difensivo non merita positiva considerazione.

In primo luogo si osserva che la previsione di cui all’art.10 comma 11 della legge regionale n.16/98, recante la devoluzione ai Consorzi ASI delle competenze ablative, parla espressamente di espropriazioni di aree ed immobili, sicché l’effetto espropriativo deve intendersi esteso anche al cespite immobiliare presente sul suolo.

Che il fabbricato sia compreso nella procedura ablatoria è dimostrato poi dalla dizione recata dal decreto di esproprio, lì dove si decreta l’espropriazione definitiva e l’occupazione degli immobili, "compreso il manufatto"; la conferma dell’inclusione del fabbricato è data inoltre dal fatto che la stima operata dal tecnico incaricato della valutazione dell’immobile espropriato attiene sia al valore dell’area di sedime che al fabbricato ivi insistente.

Quanto alla dedotta mancanza di una dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ad hoc, la lamentata carenza non sussiste, dal momento che non può non valere per il fabbricato de quo, alla luce delle disposizioni recate dal DPR 218/78 e dalla legge regionale n.16/98, la dichiarazione di pubblica utilità discendente dall’approvazione del piano regolatore consortile.

Col quindicesimo motivo di gravame si lamenta la mancata considerazione da parte dell’Ente di soluzioni alternative, l’omessa comparazione, ai fini dell’assegnazione del suolo, dei progetti presentati, quello della C. e quello degli appellanti originari proprietari dell’edificio industriale, denunciandosi così la ingiustificata pretermissione dell’istanza dei suddetti proprietari (i sigg.ri S.).

Le critiche mosse sul punto all’operato del Consorzio ASI non persuadono..

Circa l’esistenza di altri lotti presenti nel comprensorio industriale su cui poteva cadere la scelta alternativa dell’Ente non è stato fornito un concreto principio di prova e la relativa censura risulta solo genericamente dedotta, senza che si possano trarre con certezza elementi tali da inficiare la condotta tenuta sul punto dall’ASI.

Relativamente alla mancata valutazione dell’istanza dei precedenti proprietari, non si può parlare di una situazione concorrenziale paritaria, tale da richiedere la necessaria attività di comparazione.

Invero, se ci si riferisce all’originario progetto imprenditoriale, questo faceva capo alla Società S. & S.Italia srl., soggetto distinto dalle persone fisiche qui appellanti, con la precisazione che per quella iniziativa imprenditoriale è stata adottata la determinazione di revoca e decadenza del nulla osta all’insediamento per la inadempienza di obblighi convenzionali contestata alla società.

Se poi si vuol far riferimento, come pare di capire dal dato testuale dell’atto di appello (pag.4), al progetto di completamento dell’immobile insistente sull’area per cui è causa, tale iniziativa è temporalmente successiva all’attivato procedimento di assegnazione e di espropriazione disposto dal Consorzio e comunque vale ricordare, a prescindere dalla non configurabilità di una situazione di concorrenzialità, il principio giurisprudenziale qui pienamente condiviso, secondo il quale, ai fini dell’adozione di un provvedimento di espropriazione per le opere comprese nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, l’approvazione dei piani implica la valutazione della preminenza dell’interesse pubblico su quello privato (in tal senso, Cons Stato Sez. IV 14/5/2004 n.3131).

Col diciassettesimo motivo parte appellante deduce la carenza di potere ablativo dei Consorzi ASI sotto altro aspetto, quello per cui, secondo l’assetto normativo come evolutosi in subjecta materia, i Consorzi in questione non avrebbero alcuna potestà espropriativa, che sarebbe invece rimessa ai Comuni.

L’assunto difensivo, a parte la contraddizione con posizione espressa da precedente motivo, non ha pregio in sé.

Invero, da una attenta disamina della legislazione all’uopo emanata si evince agevolmente che l’azione di governo degli insediamenti produttivi in aree incluse nei Piani ASI, anche alla luce dell’allocazione delle funzioni disposte nell’ambito el cosiddetto federalismo amministrativo (legge n.59/97) rimane in capo ai predetti Consorzi per le Aree industriali, sia come titolarità della competenza all’assegnazione dei suoli, sia per ciò che attiene al concreto esercizio delle attività necessarie a realizzare i progettati insediamenti produttivi.

Ed infatti il DPR n.447 del 20/10/1998 (la normativa invocata dall’appellante a sostegno della sua tesi) reca indubbiamente validi strumenti di gestione dei procedimenti di pianificazione urbanistica del territorio comunale per gli insediamenti produttivi, ma ciò vale ai soli fini urbanistico- edilizi, in specie in ordine al rilascio del titolo ad aedificandum, di competenza dell’apposita struttura esistente presso i Comuni (il SUAP), ma sono comunque fatte salve le "eventuali prescrizioni dei piani territoriali sovracomunali" (art.2 del citato DPR).

E i Piani dei Consorzi ASI, quanto alla loro natura e struttura, sono piani territoriali di coordinamento, sovraordinati agli strumenti urbanistici comunali (vedi art. 51 DPR 218/78 e art.10 legge regionale n.16/98), con la conseguenza che la normativa che fissa in capo a detti Consorzi la competenza esclusiva per la gestione dei procedimenti di assegnazione ed espropriazione delle aree (e degli immobili) costituisce disciplina speciale e derogatoria rispetto alle disposizioni di carattere generale dettate con il DPR n.447/98.

Col diciottesimo motivo si sostiene che nel procedimento ablativo posto in essere è mancata la determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione.

Il denunciato vizio non sussiste.

Invero, lo schema normativo di riferimento (l’art.23 del DPR 327/01) richiede che sia indicata l’indennità determinata in via provvisoria, circostanza questa riportata nel provvedimento di esproprio, lì dove si dà atto della non accettazione dell’indennità stessa da parte delle ditte comproprietarie.

Ad ogni modo, a tutto voler concedere, la mancata indicazione del predetto adempimento (ma così non è stato) non va ad intaccare la legittimità dell’atto d’esproprio in ordine agli effetti strettamente ablativi della determinazione assunta, andando tutt’al più ad incidere in ordine ad altri fini, da farsi peraltro valere innanzi al giudice munito della relativa giurisdizione.

Col diciannovesimo motivo viene dedotto a carico del procedimento ablativo seguito dall’Ente un vizio in procedendo costituito dal fatto che alla redazione del verbale di immissione in possesso non doveva essere presente il tecnico di fiducia della C.: a smentire l’esistenza di un siffatto vizio valgono le osservazioni correttamente formulate sul punto dal primo giudice, secondo cui la legge nulla dice quanto al tecnico incaricato delle operazioni, richiedendo per le stesse unicamente la presenza, questa sì "neutra", di due testimoni che non siano dipendenti dalla ditta beneficiaria dell’espropriazione.

Le censure di cui al ventesimo motivo aggiunto si appuntano sulle statuizioni del Tar che hanno dichiarato inammissibile e sostanzialmente improcedibile l’impugnativa proposta avverso alcuni atti endprocedimentali (tra cui il decreto di accesso agli immobili da parte del tecnico) della procedura espropriativa.

Esse sono infondate.

Il primo giudice ha giustamente rilevato l’inesistenza o comunque il superamento della condizione di ammissibilità e/o procedibilità dell’impugnativa in ragione della natura e contenuto degli atti impugnati, trattandosi di manifestazioni intermedie e/o interlocutorie del procedimento, non aventi carattere provvedimentale e quindi insuscettibili di arrecare concreta lesione alle posizioni giuridiche soggettive degli originari ricorrenti; e tanto in applicazione di una regola aurea da sempre affermata da questo Consesso (cfr Cons Stato Sez. IV 15/4/1964 n.229).

Anche le critiche rivolte con il ventunesimo motivo nei confronti della decisione di primo grado nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso originario proposto dagli attuali appellanti avverso la deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio con cui sono stati dichiarati decaduti ope legis i nullaosta già rilasciati in favore della Società S.&.S. Italia s.r.l. si appalesano prive di fondamento giuridico.

Ineccepibili, infatti, si rivelano le osservazioni e prese conclusioni del TAR, lì dove detto giudice ha fatto rilevare la mancanza di legittimazione ad agendum dei sigg.ri S., quali persone fisiche, in un giudizio di legittimità che investe un provvedimento adottato nei confronti di una società di capitali ormai estinta, per essere stata posta in liquidazione volontaria e quindi cancellata dal registro delle imprese – e ciò anche a voler considerare come "soci di fatto" gli stessi S. -, attesa l’impossibilità di configurare una qualsiasi successione dei medesimi alla Società di capitali, con conseguente inconfigurabilità in capo ai medesimi di un titolo idoneo a legittimarli all’impugnativa.

Non sono condivisibili, infine, le doglianze formulate col ventiduesimoed ultimo motivo d’impugnazione, dedotte in relazione ad una pretesa violazione del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo.

Invero, nella specie il procedimento ablativo è connotato da una precisa, specifica scansione delle varie fasi da cui è formato e che riguardano anche gli aspetti di informazione per gli interessati, nella specie puntualmente soddisfatte.

Quanto alle osservazioni fatte pervenire all’Ente, le modalità di presentazione e la natura delle note prodotte (memorie difensive) inducono ragionevolmente a ritenere che siamo fuori dallo schema del contraddittorio procedimentale configurato dall’artt. 7 e ss della legge n.241/90, sicché non è dato intravedere a carico del Consorzio ASI un obbligo di evadere le "osservazioni" presentate.

Siamo comunque in presenza di atti amministrativi a contenuto vincolato, per i quali un eventuale difetto di contraddittorio non può incidere (cfr. art.21 octies comma 2 della stessa legge n.241/90) sulla legittimità degli adottati provvedimenti.

Le considerazioni che precedono conducono alla infondatezza del proposto appello, che va, conseguentemente, respinto.

Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la regola della soccombenza e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo rigetta.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA e CPA., di cui 7.500,00 (settemilacinquecento/00) a favore del Consorzio ASI di Salerno e altre 7.500,00 (settemilacinquecento/00) in favore della Società Officine Meccaniche C..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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