Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-09-2011) 30-09-2011, n. 35608

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermava la penale responsabilità di B.M. per il reato di cui all’art. 368 c.p. per avere accusato falsamente, in data 09.11.1999, l’allora convivente C.S. del furto e dell’abusiva sottoscrizione e negoziazione di quattro assegni bancari tratti sul proprio conto corrente.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, dolendosi col primo motivo del mancato annullamento delle statuizioni civili nonostante l’intervenuta revoca della costituzione di parte civile e, col secondo, della erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione, in quanto nella specie la consapevolezza, da parte dell’imputato, dell’innocenza della C. è stata affermata sulla base di elementi del tutto inidonei (conflitto fra le parti, tardività della querela e sua finalizzazione ad arginare l’azione esecutiva dei creditori) e in contrasto con le risultanze processuali non confermative della diretta e tempestiva cognizione, in capo al B., delle vicende relative agli assegni.

Motivi della decisione

Il motivo di ricorso in punto responsabilità è inammissibile, in quanto mira in sostanza a rimettere in discussione, con propri rilievi generici e assertivi, la non illogica valutazione delle risultanze processuali operata dai giudici di merito con puntuale disamina e confutazione anche dei rilievi predetti. Ciò preclude anche la rilevabilità dell’eventuale prescrizione, il cui termine massimo non è comunque decorso, dovendosi nella presente causa applicare il regime anteriore alla L. n. 251 del 2005, in relazione all’epoca di emissione della sentenza di primo grado del 12.07.2004 (Corte cost. sentt. nn. 393 del 2006 e 236 del 2011).

Fondato è invece il motivo sulle statuizioni civili, indebitamente confermate nonostante la documentata revoca della costituzione di parte civile (cfr. da ultimo Cass. n. 41307 del 2009).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle confermate statuizioni civili. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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