Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-07-2011) 30-09-2011, n. 35605

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decisione del 22 settembre 2009, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza datata 17 giugno 2008, con cui il Tribunale di Enna aveva condannato S.G.F. alla pena di un mese di reclusione ed Euro 500,00 di multa, per il reato di cui all’art. 570 cpv. c.p., n. 2, per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie F.R. e al figlio minore P..

2. Avverso la sentenza, propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e;

violazione dell’art. 570 cod. pen., artt. 192, 516, 521 e 522 cod. proc. pen. e relativo vizio di motivazione, nonchè mancanza di motivazione sul diniego del beneficio della non menzione della condanna.

Motivi della decisione

1. E’ fondato soltanto l’ultimo motivo dedotto dal ricorrente, per mancanza nella sentenza di ogni motivazione sul diniego del beneficio della non menzione, espressamente censurato dall’appellante.

2. Il primo motivo, con cui si contesta la sussistenza di un quadro probatorio idoneo ad affermare la colpevolezza dell’imputato, è inammissibile, trattandosi di censura di merito volta a criticare le valutazioni assunte dai giudici di primo e secondo grado, dalla sentenza impugnata espresse con motivazione giuridicamente corretta ed esente da vizi logici.

3. Infondato è il secondo motivo, già correttamente rigettato dai giudici d’appello che hanno escluso ogni violazione degli artt. 516, 521 e 522 cod. proc. pen. e, segnatamente, della pretesa genericità e indeterminatezza della contestazione, che, quanto al dies commissi delicti, fa riferimento "dal 24/7/2004 con permanenza".

Nessun equivoco poteva derivare dalla formulazione dell’imputazione, giacchè, come osserva la Corte territoriale, "appare evidente che il richiamo all’ordinanza presidenziale che determinava in Euro 500,00 mensili l’importo del mantenimento dovuto dall’imputato per la moglie e per il figlio, è relativo al periodo successivo al dicembre 2004, mentre per il periodo precedente (nel quale ovviamente sussisteva del pari per l’imputato l’obbligo di prestare ai predetti congiunti i messi di sussistenza)", la contestazione era chiaramente riferita all’oggettivo inadempimento dell’obbligato, a prescindere dal riferimento all’assegno di mantenimento.

4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente alla non menzione della condanna, con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla non menzione della condanna e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta per nuovo giudizio sul punto. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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