Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-07-2011) 30-09-2011, n. 35604

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. C.A. ricorre per cassazione contro la decisione sopra indicata, confermativa della sentenza datata 24 maggio 2006, con cui il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, lo aveva condannato alla pena di tre mesi di reclusione e Euro 300 di multa per il delitto di cui all’art. 570 c.p., comma 2. 2. Il ricorrente deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione della legge penale, rilevando che l’accertato mancato versamento dell’assegno stabilito in sede di separazione coniugale o con la sentenza di scioglimento del matrimonio non configura il delitto ascritto all’imputato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, a differenza della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies (che punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione ai figli affidati al coniuge divorziato dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell’avente diritto), l’art. 570 c.p., comma 2, n. 2 appresta tutela penale alla violazione dei genitori dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli minori in stato di bisogno. Ne consegue che, nel caso in cui la mancata corresponsione da parte dell’obbligato dell’assegno fissato dal giudice in sede di divorzio per il mantenimento del figlio minore privi costui dei mezzi di sussistenza, tale condotta deve essere inquadrata nel paradigma dell’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, (Cass. n. 6575/2009, rv 243529).

3. Nel caso in esame i giudici di merito hanno accertato che, dal 1991 al 2006, l’imputato aveva totalmente omesso, salvo isolate elargizioni, di adempiere a suoi doveri economici di genitore, disinteressandosi completamente dei figli minori e della moglie, che avevano dovuto far ricorso ad aiuti economici extrafamiliari.

I giudici di merito, dunque, hanno ritenuto che l’imputato, al di là dell’inadempimento civilistico, ha privato i familiari dei mezzi di sostentamento, integrando la fattispecie penale prevista dall’art. 570 cod. pen., comma 2.

Il motivo è, pertanto, infondato ed il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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