Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-07-2011) 30-09-2011, n. 35583 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GIP presso il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 21.10.2010, applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di:

C.M. ed anche del coniuge: C.A., perchè indagati per il reato di tentata estorsione, aggravata ex art. 628 c.p., comma 3, n. 1 e art. 61 c.p., n. 2), in danno di M. V., M.A., M.A., gestori dell’esercizio di ristorazione "La Bettola del Massaro" sito in (OMISSIS); fatti commessi a partire dal (OMISSIS);

Il Tribunale per il riesame di Salerno, con ordinanza del 15.11.2010, accoglieva in parte il reclamo, sostituendo la misura degli arresti domiciliari (nel frattempo disposta) con quella del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle parti offese , e confermava nel resto il provvedimento impugnato.

Avverso tale decisione, ricorre per cassazione il difensore di C.A., deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) e).

1) – violazione dell’art. 309 c.p.p. per avere omesso di dichiarare l’inefficacia della misura cautelare conseguente alla mancata trasmissione al Tribunale per il riesame dei verbali di sommarie informazioni rilasciate dal custodie giudiziario del ristorante, sig. B.A., nonchè dal legale della famiglia M., Avv. P.P., nonostante che gli stessi verbali contenessero elementi favorevoli alla difesa degli indagati;

– a parere del ricorrente non poteva assumere rilievo la data in cui tale documentazione era stata inviata al PM, dovendosi avere riguardo solo alla data in cui l’atto informativo era stato formato ed alla circostanza che su tale atto non era stato compiuto il controllo in sede di riesame;

2) – violazione dell’art. 63 c.p.p., comma 2, per avere fondato la decisione sulle dichiarazioni rese dalle parti offese, germani M., e dall’architetto D.C., nonostante che il medesimi fossero stati sentiti allorchè erano già emersi elementi di reità a carico dei medesimi con la denuncia sporta contro di loro da C.A.;

3) – violazione di legge per travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione ravvisabile nella parte in cui il Tribunale aveva illogicamente trascurato di considerare la portata delle dichiarazioni del custode B. – che aveva negato di avere subito minacce o pressioni da parte dei coniugi C. e C. – in aperta contraddizione con i germani M. le cui dichiarazioni accusatorie venivano in tal modo completamente smentite;

CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono totalmente infondati.

Quanto alla censura relativa alla mancata dichiarazione di inefficacia della misura cautelare per effetto della non tempestiva trasmissione al Tribunale dei verbali di sommarie informazioni dei testi B. e P. va richiamata la Giurisprudenza di legittimità, anche di questa sezione, laddove sottolinea che la norma di cui all’art. 309 c.p.p., comma 5, dev’essere interpretata sulla base di criteri sostanziali, giacchè la finalità della trasmissione degli atti è quella di consentire alla difesa il controllo sulla valutazione degli atti;

ne consegue che non determina la nullità della misura la mancata trasmissione al tribunale per il riesame, nel termine stabilito, di atti che non siano nella disponibilità del Pm al momento dell’invio della documentazione ovvero di atti che siano comunque nella disponibilità della difesa, con possibilità per quest’ultima di utilizzarli nel corso del giudizio di riesame. (Cass. Pen. Sez. 2^, 27.02.2008 n. 10719).

La decisione impugnata risulta ineccepibile atteso che il Tribunale si è uniformato a tali principi, avendo sottolineato che il PM ha inviato le dichiarazioni del B. non appena ne è venuto in possesso, sicchè sia la difesa che il Tribunale ne avevano preso contezza e che l’Avv. P. era stato già sentito in precedenza con verbale allegato in atti, sicchè la mancata trasmissione del successivo verbale non aveva menomato il diritto di difesa, attesa la sostanziale coincidenza delle due dichiarazioni.

Ugualmente infondata è la censura relativa alla violazione del disposto dell’art. 63 c.p.p., comma 2 perchè trascura totalmente di valutare la motivazione resa dal Tribunale laddove osserva che , al momento della loro escussione, non vi erano elementi per ritenere i germani Minichino e l’architetto D.C. colpiti da indizi per reati collegati o comunque connessi, ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), con quelli per i quali si procedeva a carico del C.;

invero , al di là di affermazioni di principio, il ricorrente omette di indicare gli elementi per i quali i reati astrattamente attribuiti ai predetti testi fossero connessi o collegati con quelli a lui ascritti nel presente giudizio.

Quanto al merito del provvedimento, va osservato come non sia ravvisatole la denunciata illogicità della motivazione, in quanto tale vizio è rilevabile solo allorchè il ricorrente dimostri che l’iter argomentativo seguito dal giudice sia assolutamente carente sul piano logico; a ciò dovendosi aggiungere che l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) è quella "evidente", cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, Cassazione penale, sez. 4^ 12 giugno 2008, n. 35318.

Nella specie, la motivazione adottata, lungi dall’apparire "ictu oculi" illogica, sottolinea come le dichiarazioni accusatorie dei germani M. risultano attendibili perchè confermate: – dalle dichiarazioni dell’architetto D.C., – da quelle del tecnico comunale Ing. B., – dalla documentazione acquisita.

Si tratta di una motivazione che non risulta, all’evidenza, illogica, e va ricordato che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, ancorchè munite, in tesi, di eguale crisma di logicità in quanto, in tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato , ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Cassaz. Pen., sez. 4^, 06.07.2007 n. 37878).

Nè può ravvisarsi il vizio di travisamento della prova riguardo alla smentita delle dichiarazioni dei predetti M. per come ricavata da quelle dei testi B. e P., atteso che il vizio di "travisamento della prova" si realizza allorchè si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Cassazione penale, sez. 2^ 28 maggio 2008, n. 25883) mentre, nella specie, il Tribunale ha preso in esame le predette dichiarazioni, ne ha valutato la portata, e con procedimento logico non censurabile in questa sede, ha fornito la motivazione con la quale ha ritenuto non rilevante il contrasto esistente tra le dichiarazioni medesime, (vedi motivazione del Tribunale a pagg. 8-9).

In materia di misure cautelari personali, il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza non può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione separata dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati e apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall’art. 273 c.p.p.. Ciò in considerazione della natura stessa degli indizi, quali circostanze collegate o collegabili a un determinato fatto che non rivelano, se esaminate singolarmente, un’apprezzabile inerenza al fatto da provare, essendo ciascuno suscettibile di spiegazioni alternative, ma che si dimostrano idonee a dimostrare il fatto se coordinate organicamente. (Cassazione penale, sez. 4^, 04/03/2008, n. 15198).

Consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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