Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-10-2011, n. 5757 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe il TAR del Lazio, ritenuta la propria giurisdizione in ordine alla controversia, ha accolto il ricorso proposto dalla U. S. s.p.a., editrice del quotidiano "L’Unione sarda", per l’annullamento di provvedimento denegativo dell’assegnazione di contributi per l’editoria, ai sensi dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 250, relativi all’anno 1997. Il provvedimento era stato motivato dall’amministrazione col rilievo che la richiedente non ne aveva diritto in quanto, nell’anno precedente a quello per il quale i contributi erano stati richiesti, la stessa aveva acquisito entrate pubblicitarie superiori al 30% dei costi complessivi d’impresa. I primi giudici hanno condiviso la tesi della ricorrente che il diritto ad ottenere i contributi relativi all’anno 1997 era ormai maturato alla data (1 gennaio 1998) di entrata in vigore della legge n. 449 del 1997, il cui art. 55, comma 27, ha stabilito la quota del 30% del rapporto costientrate pubblicitarie, e non poteva attribuirsi efficacia retroattiva alla norma e né rilievo, in presenza di diritti quesiti, al fatto che al momento della presentazione della domanda fosse vigente la normativa sopravvenuta.

Propone appello la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria contestando, in via preliminare, l’affermazione relativa alla sussistenza nel presente caso della giurisdizione del giudice amministrativo e riferendo che la stessa controparte ha adito, per la vicenda, anche il giudice ordinario, che ha respinto nel merito le sue richieste. Sostiene, in ogni caso, l’erroneità della sentenza riguardo all’applicabilità dell’art. 55, co. 27, della legge n. 449/97, segnalando, in particolare, che alla data di entrata in vigore della nuova normativa (la quale, nell’ottica della protezione della c.d. "editoria debole" ha stabilito un incremento dei contributi a favore delle imprese correlativamente disponendo l’inasprimento di un requisito di ammissione, abbassando dal 35% al 30% la soglia degli introiti pubblicitari in rapporto ai costi di impresa), la società non aveva neppure presentato la domanda di ammissione al contributo e che il relativo accoglimento è subordinato ad altri requisiti essenziali mentre nella specie l’INPGI, ancora in data 25.3.98, certificava l’irregolare posizione contributiva dell’impresa, neppure successivamente sanata, così come non era stato presentato il bilancio parificato, onde nessun diritto poteva qualificarsi quesito, essendo la situazione giuridica della società ben lungi dall’essersi debitamente perfezionata.

Resiste la società appellata, che replica articolatamente in memoria,

Con ordinanza 5.12.2006 n. 6411 è stata respinta l’istanza cautelare.

Anche l’appellante ha dimesso memoria.

Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 3.5.2011.

La questione preliminare di giurisdizione prioritariamente riproposta con l’atto di appello è stata decisa dal TAR, nel senso della giurisdizione del giudice amministrativo, sulla base del rilievo che la controversia concerne il corretto uso di un potere pubblico provvedimentale conferito all’amministrazione dalla legge e che la giurisdizione sui diritti compete al giudice ordinario soltanto allorchè la postulata lesione del diritto soggettivo avvenga jure privatorum e cioè in carenza assoluta di pubblico potere.

La società appellata si riporta alla lapidaria motivazione dei primi giudici, segnalando l’atteggiamento ondivago della difesa erariale che, in sede di giudizio civile, aveva eccepito il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

L’appellante, pur riconoscendo che all’epoca in cui venne instaurata la controversia appariva incerta l’individuazione del giudice competente, sostiene che può considerarsi ormai jus receptum tanto nella giurisprudenza del Consiglio di Stato quanto della Corte di Cassazione che in materia di contributi sussiste giurisdizione amministrativa solo nel caso in cui la legge demandi all’amministrazione una previa valutazione discrezionale o nell’an o nel quantum del contributo.

L’appello è fondato, stante la natura paritetica dell’atto di concessione, o diniego, del contributo in questione, che si rapporta ad una situazione di diritto soggettivo che la legge riconosce, deputando la amministrazione ad una attività di mera verifica dei presupposti giuridici e fattuali non caratterizzata da alcuna discrezionalità.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recentemente ribadito con la sentenza 11 gennaio 2011, n. 397, in tema di contributi a imprese concessionarie di trasporto pubblico, (ma v. anche Cass. SS.UU. 1 giugno 2010, n. 13338, ed, inoltre, in sede giurisdizionale amministrativa Cons. Stato, V, 14 maggio 2010 n. 3020, in tema di contributi per ricostruzione a seguito eventi sismici) che gli atti con cui la amministrazione provvede alla determinazione di un contributo che non comportano alcuna valutazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco e non sono connotati da discrezionalità amministrativa, essendo meramente ricognitivi dei presupposti della erogazione e, così, meramente applicativi di un parametro di natura normativa, attengono a situazioni qualificabili come di diritto soggettivo, con la conseguenza che nel caso di pretesa fatta valere dalla parte che assume le sia dovuto il contributo richiesto, contestando la corretta applicazione del parametro normativo, la controversia è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario.

Nella specie, la normativa invocata appunto demanda all’amministrazione esclusivamente il riscontro del verificarsi dei fissati presupposti di tipo obiettivo ed il controllo formale di determinati adempimenti e predetermina l’entità dell’erogazione sulla base di criteri oggettivi.

L’appello va, pertanto, accolto, con annullamento senza rinvio della sentenza gravata, dichiarando il difetto di giurisdizione.

Le spese del giudizio, in considerazione dei dubbi sulla questione che entrambe le parti hanno manifestato, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando, accoglie l’appello, come in epigrafe proposto, dichiarando il difetto di giurisdizione ed annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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