Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-10-2011, n. 5756 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. I Signori L. e V. P. e i Signori G. P. e M. L. M. sono rispettivamente nudi proprietari e usufruttuari di un edificio ubicato nella parte collinare del Coomune di Isola Vicentina in area classificata quale zona territoriale A dal vigente strumento urbanistico comunale.

Tale edificio è compreso in un nucleo di edificazione rurale che si sviluppa attorno ad un cortile comune.

In data 27 febbraio 2004 i P. e la M. hanno chiesto all’Amministrazione Comunale il rilascio di un permesso di costruire finalizzato alla demolizione e alla ricostruzione dell’edificio predetto.

Nella relazione accompagnante il progetto si legge, in tal senso, che quest’ultimo "prevede la completa demolizione dell’esistente e la costruzione di un nuovo organismo edilizio composto al piano interrato da autorimessa, taverna, bagno e vano scale, al piano terra da cucinasoggiorno, w.c. e anti w.c., al piano primo da bagno, ripostiglio e due camere": il tutto da eseguirsi, comunque, "all’interno dell’area di sedime" (cfr. doc. 5 di parte appellante, già depositato nel giudizio di primo grado).

Giova sin d’ora evidenziare che l’art. 22 delle N.T.A. del P.R.G. introduce, per la zona in cui ricade l’edificio in questione, una graduazione dei livelli di tutela da 0 a 7 e dispone, per quanto qui segnatamente interessa, che per tutti i tipi di interventi "la demolizione e la ricostruzione dovrà avvenire sul medesimo sedime, anche con sagome diverse, e il volume sarà pari a quello esistente alla data di adozione del Piano Regolatore Generale".

Inoltre, sempre secondo il medesimo articolo, in applicazione del livello di tutela 0 nella zona A, "per quanto attiene agli ampliamenti e sopraelevazioni i limiti massimi sono indicati nelle tavole di piano, i nuovi volumi sono localizzati nelle singole tavole di piano, le relative sagome possono essere spostate al max. del 10% della loro superficie, i relativi parametri sono indicati nelle tavole stesse".

In data 4 maggio 2004 l’Amministrazione Comunale ha rilasciato il richiesto titolo edilizio (cfr. ibidem, doc. 4).

In data 8 marzo 2005 i P. e la M. hanno presentato una richiesta di rilascio di un ulteriore titolo edilizio in variante del progetto già assentito e consistente nell’ampliamento dell’edificio preesistente nel limite di volume massimo consentito dalla tavola di P.R.G., ossia in misura pari a mc. 300.

Tale tavola contempla in effetti tale possibilità di ampliamento con la tipologia "sopraelevazione di un piano" con altezza massima pari a 6 metri, come risulta dalla legenda del P.R.G. in riferimento alla campitura striata a righe trasversali e bordino nero in grassetto utilizzata nella tavola medesima (cfr. ibidem, doc.ti 7 e 8).

Tuttavia l’Amministrazione Comunale ha respinto la richiesta, in quanto "l’intervento risulta in contrasto con quanto previsto dall’art. 22 delle N.T.A. di P.R.G., e più precisamente con il grado "0" e con gli "Ampliamenti nelle zone A": l’opera deve mantenere il sedime originario e la sagoma può essere spostata al max del 10% della superficie".

1.2. I P. e la M. hanno impugnato tale diniego innanzi al T.A.R. per il Veneto, chiedendone l’annullamento.

1.3. Si è costituito nel giudizio di primo grado il Comune di Isola Vicentina, chiedendo la reiezione del ricorso.

1.4. Con sentenza n. 3026 dd. 29 luglio 2005, resa à sensi dell’allora vigente art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la Sezione II^ del T.A.R. per il Veneto ha accolto il ricorso dei P. e della M., rilevando che "il provvedimento impugnato incorre nella dedotta censura di violazione (per erronea applicazione) dell’art. 22 delle n.t.a. del p.r.g. che pur prescrivendo il mantenimento del medesimo sedime, non esclude la possibilità che il volume edilizio sia dislocato, come nella fattispecie, su un sedime allargato (un solo piano, anziché su due) allorquando sia modificata (come è consentito dalle n.t.a.) la sagoma".

Il giudice adito ha compensato integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

2.1. Con l’appello in epigrafe il Comune di Isola Vicentina chiede ora la riforma di tale sentenza, deducendo al riguardo error in iudicando con riferimento al contenuto dell’art. 22 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Isola Vicentina, nonché contraddittorietà della motivazione.

2.2. Si sono costituiti in giudizio gli appellati P. e M., replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione dell’appello.

2.3. Con ordinanza n. 641 dd. 7 febbraio 2006 la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare della sentenza impugnata, avanzata dall’appellante Comune à sensi dell’allora vigente art. 33 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, "considerato che, ai sensi dell’art. 22 delle NN.TT.A. del P.R.G. del Comune di Isola Vicentina, per gli interventi sottoposti a grado di tutela "O", in caso di demolizione e ricostruzione, la pur consentita modifica della sagoma non consente un allargamento del sedìme e che, in caso di ampliamenti e sopraelevazioni, lo spostamento della sagoma (e dunque del sedìme) non può comunque superare il 10 % della superficie".

3. Alla pubblica udienza del 7 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4.1. Tutto ciò premesso, l’appello va accolto.

4.2. Come detto innanzi, la disciplina contenuta nell’art. 22 delle N.T.A. del P.R.G. di Isola Vicentina rilevante nell’economia della presente causa dispone nel senso che, per tutti i tipi di interventi, "la demolizione e la ricostruzione dovrà avvenire sul medesimo sedime, anche con sagome diverse, e il volume sarà pari a quello esistente alla data di adozione del Piano Regolatore Generale" e che, in applicazione del livello di tutela 0 nella zona A, "per quanto attiene agli ampliamenti e sopraelevazioni i limiti massimi sono indicati nelle tavole di piano, i nuovi volumi sono localizzati nelle singole tavole di piano, le relative sagome possono essere spostate al max. del 10% della loro superficie, i relativi parametri sono indicati nelle tavole stesse".

Risulta altrettanto assodato che la tavola di P.R.G. contempla la possibilità di ampliamento della volumetria per l’edificio in questione nella misura di mc. 300 con la tipologia "sopraelevazione di un piano", con altezza massima di m.6.

L’insieme di tali disposizioni va interpretato nel seguente modo:

a) se l’intervento è senza ampliamento, il volume deve essere pari a quello preesistente, il sedime deve rimanere inalterato rispetto a quello preesistente, nel mentre la sagoma può essere modificata;

b) nell’ipotesi di ampliamento di 300 mc. con rispetto della tipologia "sopraelevazione di un piano", a fronte dell’incremento del volume, la sagoma può essere traslata al massimo del 10% della sua superficie.

Nessuna disposizione prevede espressamente la possibilità di spostare il sedime, posto che nel sopradescritto "sistema" la disposizione generale rimane quella relativa al grado "0", letteralmente contemplante il mantenimento del medesimo sedime.

Invero, se viene consentito nel "sistema" medesimo di traslare la sagoma al massimo del 10% della sua superficie, per l’effetto che può essere modificato anche il sedime, ma solo entro la stesso limite in cui può essere modificata la sagoma, ossia sempre entro il limite del 10%.

Nel caso in esame – per contro – invece, tutto l’ampliamento di 300 mc è stato distribuito al piano terra, con conseguente modificazione sia della sagoma, sia del sedime in misura superiore al 10%.

Né va sottaciuto che la stessa scelta di realizzare l’ampliamento tutto al piano terra è in contrasto con la legenda della tavola, laddove per l’appunto consente esclusivamente la "sopraelevazione di un piano".

Ciò posto, il giudice di primo grado ha del tutto travisato la disciplina contenuta nel predetto art. 22 delle N.T.A. del P.R.G.

Il giudice di primo grado, infatti, pur rilevando che la disciplina medesima prescrive "il mantenimento del medesimo sedime", ha ritenuto che essa ammetta comunque anche l’ipotesi dell’edificazione articolata su un solo piano, e – parrebbe – anche con modifiche illimitate della sagoma originaria dell’edificio.

Gli appellati hanno chiesto la conferma di tale sentenza affermando innanzitutto che la variante da loro presentata non contemplerebbe un ampliamento rispetto a quanto assentito con il progetto originario, ma un trasferimento del volume inizialmente posto dal primo piano al piano terra, resosi necessario dalle difficoltà di deambulazione della Sig.ra M. L. M..

Inoltre, secondo la tesi degli appellati medesimi, la surriferita disciplina di piano farebbe comunque salvo il volume del fabbricato esistente e consentirebbe di utilizzarlo per la realizzazione di un nuovo fabbricato con sagoma anche diversa rispetto a quella originaria.

A loro avviso, il Comune di Isola Vicentina ha erroneamente ritenuto che la tavola di piano

regolatore abbia previsto la sagoma anche degli edifici esistenti e dei loro ampliamenti e che conseguentemente si possa spostare la sagoma solo nel limite del 10%; e, per contro, ove attentamente si legga l’anzidetto art. 22 emergerebbe che sono state previste le sagome di ingombro solo per i "nuovi volumi….localizzati nelle singole tavole di piano", nel mentre per le sopraelevazioni e per gli ampliamenti sarebbero stati stabiliti soltanto i "limiti massimi".

Pertanto – denotano sempre gli appellati – a fronte della circostanza che la tavola di piano regolatore prevede nella specie un ampliamento fino a 300 mc. ed un’altezza massima di 6 m., il volume del fabbricato comunque nella specie rispetta il limite di 300 mc. e che, mentre il permesso di costruire originario prevedeva un’altezza dì 6 metri, la variante riduce invece tale parametro a soli 2,70 metri, con conseguente rispetto dei parametri di piano: e, stando così le cose, poiché il grado di tutela 0 consente di ricostruire il fabbricato anche con "sagome diverse", correttamente

il TAR Veneto, con la sentenza impugnata, altro non avrebbe fatto che constatare che l’art. 22 predetto, pur prescrivendo il mantenimento del medesimo sedime, non escluderebbe la possibilità che il volume edilizio sia dislocato su di un sedime allargato se è modificata la sagoma dell’edificio: ossia, se il piano regolatore consente la ricostruzione del fabbricato con sagome diverse, implicitamente consentirebbe di modificare parzialmente anche l’area di sedime.

Da ultimo, gli appellanti rimarcano che il volume del secondo piano che il progetto in variante prevede a livello del primo, verrebbe realizzato sopra il garage interrato, per cui non verrebbe ad occupare ulteriore area di sedime.

Tali argomenti degli appellanti non persuadono il Collegio.

Innanzitutto, è irrilevante la circostanza che la variante da loro presentata non contemplerebbe un ampliamento rispetto a quanto assentito con il progetto originario ma un trasferimento del volume inizialmente posto dal primo piano al piano terra.

Infatti, il progetto originario già contemplava l’aumento di volume nella massima misura assentibile di mc. 300 con l’utilizzo dell’altezza massima assentibile di m. 6 in piena coerenza con la disciplina di piano, nel mentre la nuova distribuzione di volumetria conseguente alla variante presentata realizza una difformità dalla previsione di piano proprio perché distribuisce il maggior volume conseguente alla diminuzione dell’altezza del fabbricato progettato ampliando oltre la misura del 10% il sedime da occupare.

L’assunto degli appellanti secondo il quale il vincolo della sagoma si applicherebbe soltanto ai "nuovi volumi" e non agli ampliamenti risulta infondato, posto che la disposizione contenuta nell’art. 22 secondo la quale "le relative sagome possono essere spostate al massimo del 10% della loro superficie" non può che riferirsi ai nuovi volumi in ampliamento di quanto già esistente e a sua volta dotato di sagoma.

Da ultimo, la circostanza che il volume del secondo piano, che il progetto in variante prevedeva al livello del primo, venga ora realizzato sopra il garage interrato risulta del tutto irrilevante, posto che la nozione di "area di sedime" si riferisce ex se non all’interrato, ma alla sola edificazione "fuori terra", in quanto indica la superficie coperta di un edificio risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra e delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali (così, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 8 gennaio 1998 n. 55).

In tale contesto, pertanto, le pur comprensibili esigenze della Sig.ra M. non possono che essere auspicabilmente risolte dallo stesso Comune mediante un’opportuna variazione della scheda di P.R.G. che consenta espressamente un ampliamento del sedime in misura maggiore rispetto all’attuale previsione.

5. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti per entrambi i gradi di giudizio, nel mentre va posto a carico degli appellati – sempre per entrambi i gradi del giudizio – il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto – in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Pone a carico degli appellati il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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