Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-02-2012, n. 2565 Liquidazione e valutazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

P.E., quale tutrice di R.S., propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la Casa di Cura Villa Fiorita, ritenuta responsabile al 50%, al pagamento in favore di R. S. della somma di Euro 1.305.385,86 (invece di Euro 2.582.290,00, liquidati in primo grado) a titolo di risarcimento dei danni derivanti da carente assistenza sanitaria al momento della nascita.

La Casa di Cura Villa Fiorita s.r.l. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la ricorrente, lamentando "violazione degli artt. 1176, 1218 e 2729, falsa applicazione di norme di diritto e difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata attribuzione alla Casa di Cura della responsabilità per i danni subiti nella fase post partum", censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto l’insussistenza di un inadempimento colpevole della Casa di Cura per la mancata presenza di personale medico e infermieristico a bordo dell’autoambulanza, durante il trasferimento della neonata all’Ospedale (OMISSIS).

1.1.- Il mezzo è inammissibile. Muove la ricorrente dal presupposto che il giudizio di non imputabilità alta Casa di Cura del danno prodottosi durante il trasporto in ambulanza all’Ospedale (OMISSIS) discenderebbe da inesatta valutazione di quanto affermato, nella sua relazione, dal CTU di primo grado, prof. M.. A parte che – per quanto emerge dalla sentenza – due sono state le CTU espletate in primo grado dal prof. M. e la ricorrente non chiarisce a quale di esse intenda riferirsi, appare assorbente il rilievo che la medesima ricorrente sembra sollecitare una diversa valutazione, che non compete al giudice di legittimità, del materiale probatorio già esaminato, con congrua motivazione, dal giudice di merito.

In ogni caso il giudice a quo ha escluso (pag. 8) "ogni incidenza tra un eventuale inadempimento connesso al trasporto in ambulanza e l’evento-danno" e tale accertamento – preclusivo di un qualsivoglia riconoscimento di responsabilità, a tale titolo, a carico della Casa di Cura – non risulta espressamente censurato.

2.- Con il secondo motivo, lamentando "violazione dell’art. 1126 cod. civ. e omessa e insufficiente motivazione sui punto della liquidazione in via equitativa dei danni non patrimoniali", la ricorrente si duole della mancata esplicazione del processo logico in base al quale il danno non patrimoniale, costituito da una pluralità di pregiudizi, sia stato valutato, in moneta del 2007, complessivamente in Euro 1.000.000,00. 2.1.- Il secondo motivo non è fondato. La valutazione equitativa dei danno è "inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività" ed "è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria" (Cass. 26 gennaio 2010 n. 1529). La Corte di Appello di Firenze, tuttavia, ha liquidato detta voce di danno in Euro 1.000.000 ai valori dell’aprile 2007 in considerazione "della gravissima entità della sofferenza soggettiva" ed ha quindi adeguatamente, se pure sinteticamente, motivato la propria decisione, ritenendo soltanto la "sofferenza soggettiva" meritevole di risarcimento.

3.- Il ricorso va quindi rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.200, di cui Euro 4.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.200, di cui Euro 4.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *