Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-10-2011, n. 5749 Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio il dott. G. G. agiva per l’annullamento del provvedimento delibera del CSM del 6 maggio 2009 che destinava il dott. Caperna, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, alla Procura della Repubblica di Roma con funzioni di procuratore aggiunto, previo conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado, nonché del decreto del Ministro della Giustizia che faceva proprio il contenuto del suddetto decreto e della proposta di maggioranza.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo fondate le censure proposte, riguardanti: la circostanza che l’organo di autogoverno – in relazione alle attitudini – non avrebbe adeguatamente considerato la differenza tra funzioni direttive, esercitate dal G. per sette anni come titolare dell’ufficio di Procuratore della Repubblica di Trapani, e mere funzioni di coordinamento di fatto, disimpegnate dal Caperna come coordinatore dell’esecuzione penale presso la Procura della Repubblica di Roma (pagine 21 e 22 della sentenza); secondo il primo giudice, inoltre, doveva stigmatizzarsi l’attribuzione di cinque punti al G. rispetto ai sei punti attribuiti al Caperna, relativamente alle pregnanti e attuali funzioni del Caperna, essendo errata la considerazione che il G. avrebbe svolto attività in epoca risalente (dal 1995 al 2002) in ufficio di dimensioni più ridotte, caratterizzato da minori difficoltà organizzative rispetto alla Procura di Roma.

La sentenza di primo grado, infine (pagine 24 e seguenti) rilevava il censurato difetto motivazionale anche laddove si faceva riferimento al valore differenziale a favore del Caperna, a causa della sua adibizione funzionale presso la Procura di Roma, così come venivano addotti a spia del deficit motivazionale gli interventi dei consiglieri Riviezzo, Fresa, Carrelli Palombi, che propendevano per la maggiore attitudine all’incarico da conferire a favore del dott. Caperna, facendo riferimento ad argomentazioni che il primo giudice qualificava come di carattere "metagiuridico".

Avverso tale sentenza sono stati proposti due distinti appelli, il primo da parte del Ministero della Giustizia e dal CSM, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato (r.g.n.3560 del 2011), il secondo da parte del dott. Caperna Alberto (r.g.n.3785 del 2011).

Con il primo appello le amministrazioni deducono in sostanza la legittimità del loro operato sulla base dell’ampia discrezionalità che caratterizza l’attività dell’organo di autogoverno nella comparazione di candidati da selezionare nel caso concreto, sostenendo la legittimità e congruità del punteggio di favore per il Caperna, rilevando l’esperienza di coordinamento da preferire rispetto alla situazione recessiva del G., pur apprezzabile, ma di funzione direttiva in una realtà meno complessa e articolata, quale quella della Procura di Trapani.

In tale giudizio si è costituito il dott. G. chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato.

Con altro appello (r.g.n.3785 del 2011) il dott. Caperna deduce con un primo motivo la inammissibilità del ricorso originario, che non gli sarebbe stato mai notificato; nel merito, dopo avere esposto il diverso percorso professionale e attitudinale dei due candidati, osserva che, come emerge dalle statistiche, egli era candidato dalla elevata produttività. Con riguardo alla valutazione dei candidati, sostiene che la delibera del CSM chiarisce che i parametri delle attitudini e del merito confluiscono in un unico giudizio unitario: le due categorie su cui si basa la valutazione del profilo attitudinale sono la capacità di organizzare e la valutazione di funzioni omologhe. All’appellante Caperna è stato attribuito il punteggio di 19 mentre al G. di 18.

Le circolari in materia attribuiscono valenza anche alle funzioni semidirettive.

La sentenza impugnata sarebbe illegittima e errata sotto un primo profilo, perché prima concorda con orientamenti relativi alla valenza di complessità del giudizio e poi invece analizza in dettaglio le funzioni svolte dai due concorrenti; inoltre, il primo giudice omette la valutazione del ruolo di responsabile del settore fallimentare e di Presidente della Commissione Tributaria di Rieti; si sottolinea la valenza da parte appellante del ruolo di coordinamento svolto presso la Procura di Roma. Si contesta la sentenza anche laddove fa riferimento ad uno specifico differenziale distorsivo che avrebbe avuto la valutazione a favore del Caperna del ruolo di coordinatore della esecuzione penale.

Si è costituito l’appellato G. che dapprima eccepisce la infondatezza della doglianza relativa alla carenza di adeguata notifica del ricorso originario e di inammissibilità del medesimo, in quanto notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c. per non essere stato rinvenuto alcuno nel domicilio indicato e/o per l’assenza o rifiuto di persone abilitate a ricevere l’atto in consegna; deposita copia dell’avviso di ricevimento; chiede quindi il rigetto dell’appello perché infondato.

Alla udienza pubblica dell’11 ottobre 2011 le due cause sono state trattenute in decisione.

Motivi della decisione

1.In via preliminare, va disposta, perché obbligatoria, la riunione dei due appelli, perché rivolti avverso la medesima sentenza ai sensi dell’art. 335 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo.

2. Va in primo luogo, in via prioritaria dal punto di vista logico, affrontato il motivo di appello proposto dal dott. Caperna, con il quale si lamenta il vizio di contraddittorio e la inammissibilità del ricorso originario, perché non sarebbe avvenuta in modo rituale la notifica del ricorso di primo grado.

Il motivo è infondato.

Come risulta dagli atti del giudizio (dal fascicolo di prime cure) ad istanza del dott. G. risulta effettuata dall’Ufficio Unico Notifiche cron.18232/6 la notifica del ricorso ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. in data 27 settembre 2009 mediante deposito presso la casa comunale, per cui deve ritenersi concretizzato ogni estremo per considerare perfezionata la fattispecie.

L’appellato G., con la memoria datata 15 luglio 2011, regolarmente depositata agli atti del giudizio, in allegato ha depositato copia fotostatica dell’accettazione della raccomandata avente quale destinatario Caperna Alberto.

Tale fotocopia, attestante la regolarità della notifica, avvenuta con il procedimento di cui all’art. 140 c.p.c., non viene in alcun modo contestata dalla parte appellante.

3. Gli appelli, come detto, deducono in ordine ai seguenti profili: a) la ampia discrezionalità dell’attività dell’organo di autogoverno (su tale aspetto soprattutto, se non esclusivamente, si incentra l’appello svolto dall’Avvocatura dello Stato); b) la incensurabilità della scelta a favore del Caperna, per la sua attività di coordinamento e perché le funzioni direttive espletate dal G. erano avvenute in luogo di minore difficoltà, quale la Procura di Trapani; c) le categorie delle attitudini e del merito debbono sfociare in un giudizio complessivo, non già analitico; d) le circolari attribuiscono rilievo anche alle funzioni semidirettive; e) viene omessa la valutazione del ruolo del Caperna di responsabile del settore fallimentare e di Presidente della Commissione Tributaria di Rieti; f) si sottolinea la valenza da parte appellante del ruolo di coordinamento svolto presso la Procura di Roma; g) è errato uno specifico differenziale distorsivo che avrebbe avuto la valutazione a favore del Caperna del ruolo di coordinatore della esecuzione penale.

4.I motivi proposti da entrambi gli appelli sono infondati.

I rilievi degli appelli sono condivisibili laddove fanno riferimento all’ampia discrezionalità, al giudizio sintetico, alla valenza delle funzioni di coordinatore, ma non sono sufficienti a intaccare la sentenza di primo grado, che ha correttamente seguito il percorso logico, stigmatizzando l’operato dell’organo di autogoverno.

E’ certamente indubitabile la ampia discrezionalità che caratterizza l’organo di autogoverno nella valutazione e scelta dei candidati ad assumere le funzioni direttive e semidirettive e ciò vale a circoscrivere il sindacato giurisdizionale nei limiti della manifesta irragionevolezza o illogicità della conclusione, che però riguarda appunto i profili di legittimità delle scelte (ex plurimis, Consiglio di Stato, IV, 26 settembre 2005, n.5047; 5 dicembre 2005, n.6912).

Il sindacato giurisdizionale sulle delibere con cui il C.S.M. conferisce ai magistrati uffici direttivi può estendersi nell’ambito dell’esame dei presupposti di fatto e della congruità e ragionevolezza della motivazione posti a base della decisione, nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni, di talché le censure volte ad evidenziare la presenza di figure sintomatiche dell’eccesso di potere nell’azione amministrativa sono senz’altro apprezzabili dal giudice amministrativo, in quanto refluenti in vizi di legittimità dell’atto a contenuto discrezionale.

E’ da condividere anche argomento sollevato da parte appellante, secondo cui in ordine alle modalità di comparazione dei magistrati aspiranti ad incarichi direttivi, né le fonti primarie né i criteri definiti dal C.S.M. prescrivono che i candidati debbano essere posti a raffronto in modo analitico, con riferimento a ciascuno dei parametri stabiliti, ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti stessi.

E’ però immune dalle censure sollevate l’operato del primo giudice, che ha ravvisato nel comportamento dell’organo di autogoverno una illogicità di comportamento, perché ha da un lato sopravvalutato la situazione del settore della esecuzione penale e dall’altra parte ha immotivatamente sottovalutato l’attività di funzioni direttive del G., ritenendo che la sede di Trapani rappresentasse minori difficoltà.

Se gli atti di conferimento degli incarichi direttivi ai magistrati non abbisognano di una motivazione particolarmente estesa, essendo all’uopo sufficiente che risulti, anche in maniera sintetica purché chiara, esplicita e coerente, che l’organo deliberante abbia proceduto all’apprezzamento complessivo dei candidati in base al quale esprimere il giudizio di preferenza, tuttavia devono risultare adeguatamente esternate le ragioni della scelta, che devono a loro volta trovare fondamento in coerenti presupposti ed elementi di valutazione.

E’ certo vero che ai fini del conferimento degli uffici direttivi, lo svolgimento di funzioni direttive rispetto a quelle di mero coordinatore non rappresenta di per sé un aspetto dirimente di fronte al quale possano configurarsi posizioni di primazia del primo candidato, ben potendo, sulla base delle disposizioni interne, le capacità e gli indicatori dell’attitudine direttiva essere desunti anche da altri elementi (nella specie, appunto, da quelle di coordinatore di un settore nell’ambito della Procura di Roma).

Si è infatti osservato come non possa crearsi una riserva o mobilità orizzontale che risulterebbe in contrasto con le finalità della disciplina di riferimento, incentrata sulla selezione del magistrato più idoneo per attitudini, merito e anzianità, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed eventualmente a particolari profili ambientali.

Non può tuttavia sottacersi il rilievo che, allo svolgimento di tali funzioni, la disciplina di riferimento espressamente attribuisce nell’ambito del procedimento valutativo e comparativo, il cui superamento, nell’ambito del prescritto giudizio di comparazione, deve necessariamente agganciarsi al positivo riscontro di diversi e ulteriori profili di meritevolezza che giustifichino la prevalenza accordata al candidato che non abbia mai svolto funzioni semidirettive o direttive.

Nella specie, in modo illegittimo, al di là dei meriti indubbi del Caperna, le funzioni direttive del G. sono state ritenute recessive, in considerazione – immotivata e invero apodittica – delle minori difficoltà che rappresenterebbe la direzione della Procura di Trapani, rispetto a funzioni di mero coordinatore di un settore, quello della esecuzione penale, della procura capitolina.

Non ha rilievo l’eventuale omissione di valutazione della attività svolta dal Caperna da responsabile del settore fallimentare e di Presidente della Commissione Tributaria di Rieti, in quanto ciò che viene da questo Collegio ritenuto insuperabile, così come già rilevato dal primo giudice, è la immotivata sottovalutazione della attività direttiva svolta dal G. quale Procuratore della Repubblica di Trapani.

Questo Collegio fa presente altresì che gli appelli non superano il ragionamento del primo giudice, che ha rilevato la illogicità dell’iter logicointellettivo della scelta dell’organo di autogoverno, laddove in modo diseguale ha ritenuto "risalente" nel tempo (dal 1995 al 2002) l’attività svolta dal G. alla Procura di Trapani, mentre si è ritenuto di dare rilievo alle funzioni di procuratore della Repubblica svolte dal Caperna dal 1997.

Considerata la resistenza, rispetto ai motivi di appello, delle argomentazioni adoperate dal primo giudice per ritenere illegittimo l’operato dell’organo di autogoverno della magistratura ordinaria, si pone come superflua la valutazione degli ulteriori aspetti di spia di eccesso di potere, pur individuati nella sentenza impugnata (definiti di carattere "metagiuridico").

5.Per le considerazioni sopra svolte, gli appelli proposti, previa riunione, vanno respinti, con conferma della impugnata sentenza.

A causa della particolarità della controversia, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio del presente grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:

previa riunione, rigetta entrambi gli appelli, confermando la impugnata sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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