Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-02-2012, n. 2558

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.G. e V.G. propongono ricorso per cassazione con un motivo avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 23 marzo 2006, che ha dichiarato inammissibile l’appello principale e rigettato l’appello incidentale proposto da D.C.A. e dalla Cooperativa Edilizia Dipendenti Aci in l.c.a..

Resistono con distinti controricorsi D.C.A. e la Cooperativa Edilizia Dipendenti Aci in l.c.a..

Resiste con controricorso D.A. e propone ricorso incidentale condizionato con un motivo.

Il Collegio invita l’estensore e redigere una sentenza con motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo del ricorso principale si denunzia violazione degli artt. 617 e 630 c.p.c. e contraddittoria motivazione sul punto,ex art 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. 2. Il ricorso è inammissibile.

Va osservato preliminarmente che la decisione oggetto dell’odierno ricorso è stata pubblicata in data 23 marzo 2006, dopo l’entrata in vigore in data 1-3-2006 del D.Lgs. n. 40 del 2006.

L’illustrazione di ciascun motivo di ricorso deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto (in relazione alle denuncie di violazioni di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4) ovvero (per le censure sulla motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) "con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione" (art. 366 bis c.p.c.).

3. Nella specie, il ricorso non contiene la formulazione del quesito logico-giuridico,nè il momento di sintesi in relazione al denunziato difetto di motivazione.

Il ricorso incidentale condizionato è assorbito. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione, liquidate per ciascun resistente in Euro 2.600,00, di cui Euro 2.400,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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