Cons. Stato Sez. V, Sent., 27-10-2011, n. 5743 Carriera, inquadramento e promozioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe la dott.ssa A. B., dipendente del Comune di Firenze, agisce per ottenere da parte della propria Amministrazione l’ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 351 del 31 gennaio 2006.

1 L’interessata, come dipendente comunale addetta al settore delle tossicodipendenze in forza di formale deliberazione n. 228/992 del 1979, è stata addetta con ordinanza sindacale 18 luglio 1980 n. 642, "in prima assegnazione", alla locale USL, ai fini del passaggio nei ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario nazionale.

Con deliberazione della Giunta municipale di Firenze in data 29 dicembre 1988, n. 8460/7414, è stato poi riconosciuto che la medesima svolgeva mansioni di psicologo da quella data del 5 aprile 1979, e si è dato atto (n. 5 del dispositivo) del suo inquadramento nel profilo professionale di "esperto psicologo (VIII livello retributivo D.P.R. 191/79)", a decorrere dal 1° luglio 1980; l’atto reca l’annotazione del superato controllo senza rilievi da parte del competente comitato regionale. L’inquadramento in questione è intervenuto, dunque, durante la prestazione del servizio da parte della dipendente comunale presso la U.S.L., ma con decorrenza dall’epoca in cui essa prestava ancora opera negli uffici comunali.

Tempo dopo, con deliberazione della Giunta regionale della Toscana in data 29 dicembre 1994, n. 12769, è stato disposto il rientro dell’interessata all’Amministrazione comunale, non essendo risultato possibile il suo inquadramento nei ruoli del Servizio sanitario.

Con successivo ricorso al T.A.R. per la Toscana l’interessata indi chiedeva, tra l’altro, l’accertamento del diritto ad essere reinquadrata nel ruolo comunale, con decorrenza dalla data del passaggio in assegnazione provvisoria alla Regione – vale a dire dal 18 luglio 1980 – con la qualifica di "esperto psicologo", decimo livello di cui al D.P.R. 810/1980, traslata dal 1° gennaio 1983 in quella di "psicologo prima qualifica dirigenziale ( D.P.R. 347/83)" e di "dirigente", ex c.c.n.l. 16 novembre 1995 (G.U. 2 maggio 1996).

Il Tribunale adìto, mentre accoglieva il ricorso sotto altri profili, riteneva invece infondate le pretese di inquadramento della B. sulla base della deliberazione di Giunta comunale del 1988, perché intervenuta in conseguenza di un processo di ristrutturazione degli uffici e servizi comunali i cui effetti giuridici avevano decorrenza dal 1° luglio 1980, "e dunque in epoca successiva a quella alla quale occorre avere perentorio riferimento (20 dicembre 1979) agli effetti dell’inquadramento nei ruoli regionali" del S.S.N..

Contro la decisione parzialmente negativa del T.A.R. la dipendente proponeva appello a questo Consiglio, che veniva definito in senso a lei favorevole con la sentenza n. 351\2006, intorno alla cui esecuzione qui si controverte.

2 Occorre allora richiamare in modo puntuale i contenuti di tale decisione.

La Sezione con la sua pronuncia ha ritenuto di riconoscere "fondamento alla doglianza della appellante, diretta contro la statuizione del primo giudice, il quale si è limitato a stabilire la non rilevanza della deliberazione di inquadramento assunta dal Comune di Firenze."

La deliberazione comunale del 29 dicembre 1988 va considerata, ha osservato la Sezione "avuto riguardo alle norme che definivano nell’epoca lo stato giuridico del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, come atto autoritativo, vale a dire di esercizio di un potere pubblico (diversamente dalla qualificazione poi intervenuta, con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, del rapporto d’impiego di larga parte del personale in questione e dei relativi atti di regolazione della posizione di questo)."

"Perciò, se l’interessata è stata inquadrata, per effetto della "formale" determinazione comunale, nella qualifica di esperto psicologo", in dipendenza di un piano di riorganizzazione dei servizi comunali (punto n. 5 di quella deliberazione), di tale situazione non può ignorare la sussistenza ilComune di Firenze, per quel che concerne la sua impiegata, rientrata in servizio a seguito della riconosciuta impossibilità di inquadramento nei ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario."

"… Non è consentita, in conclusione, la disapplicazione di un atto autoritativo di inquadramento, né da parte della pubblica amministrazione che lo ha deliberato, né da parte del giudice al quale viene chiesta una pronuncia conseguente di trattamento economico o giuridico. In questi termini – con reiezione della singolare tesi contraria delle due parti pubbliche resistenti, una delle quali è, appunto, il Comune, che disconosce la rilevanza del suo provvedimento di conferimento della qualifica – va riformata la sentenza impugnata."

"Ne segue che sul resistente Comune, in quanto datore di lavoro, grava l’obbligo di ricostruire la posizione giuridica ed economica della impiegata appellante, e di corrispondere le differenze retributive che ne seguiranno."

"Restano estranee a questa controversia le relazioni fra Comune ed AUSL e Regione, con la Gestione liquidatoria della U.s.l., circa l’onere da sopportare in conseguenza del ripristino qui disposto."

"Va precisato che spetta all’interessata la retribuzione, per differenza rispetto a quella percepita, connessa con la sua posizione di esperto psicologo – le cui mansioni non sono state oggetto di contestazione sia nell’ambito della organizzazione sanitaria, sia nell’ambito di quella comunale susseguente al suo "comando" del 10 marzo 1994 – e perciò con riguardo dapprima al livello retributivo conferito in base al d.p.r. 191 del 1979 (come da deliberazione del 1988) e poi in base all’art. 2 del d.p.r. 7 novembre 1980, n. 810, all’art. 26 ed all’allegato A del d.p.r. 25 giugno 1983, n. 347, agli artt. 33 e 43 del d.p.r. 13 maggio 1987, n. 268, nonché alle successive norme di contrattazione collettiva."

"Quanto alla qualifica dirigenziale, alla quale pure chiede di accedere la ricorrente con il ricorso introduttivo, si deve qui soltanto chiarire che essa spetta unicamente se, per effetto di atti generali – di contrattazione collettiva o di organizzazione comunale -, sia stato previsto un automatico passaggio da posizioni come quella rivestita per effetto della presente decisione."

"Sulle differenze di trattamento economico sono da corrispondere interessi e rivalutazione monetaria, da cumularsi sino alla data in cui, per legge, non è stato disposto diversamente e da calcolare secondo i criteri definiti dalla Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato" (sentenza n. 351/2006 cit.).

3 L’interessata, dopo avere rievocato i contenuti della decisione passata in giudicato, si duole che l’Amministrazione non vi abbia dato seguito, malgrado le sue reiterate richieste di farvi luogo. Da qui la proposizione del presente ricorso, con il quale viene richiesta l’adozione di tutte le misure più adeguate per l’esecuzione del giudicato.

L’interessata deduce, in particolare, che il Comune in attuazione della sentenza avrebbe dovuto inquadrarla:

– in base al d.P.R. n. 191\1979 nell’VIII livello retributivo, cui era riconducibile il suo profilo di "esperto psicologo", a far data dal 1° luglio 1980;

– in base all’art. 2 d.P.R. n. 810\1980, nel corrispondente subapicale X livello retributivo funzionale;

– infine, in base alla successiva disciplina di contratto collettivo, nella qualifica dirigenziale unica, con una retribuzione analoga a quella mediamente riconosciuta agli altri dirigenti del profilo socioeducativo culturale, nel frattempo istituito in sostituzione di quello di psicologo.

La ricorrente puntualizza che tutto il personale comunale appartenente alla ex VIII qualifica ex d.P.R. n. 191\1979, come pure tutti i dipendenti che avevano il profilo di "esperto", erano stati inquadrati nella qualifica dirigenziale.

4 Si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso il Comune di Firenze, che con due successive memorie ha opposto di avere già correttamente eseguito il giudicato, ed ha concluso per la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Il Comune ha esposto, in sintesi:

– di avere appena attribuito all’interessata, con delibera di Giunta n. 278 del 27\7\2010 e determinazione dirigenziale n. 6727 del successivo giorno 29, tutto ciò che legittimamente poteva esserle riconosciuto in base alla sentenza da eseguire;

– che, non avendo la B. mai partecipato ad alcun concorso interno per la qualifica dirigenziale, l’Amministrazione non poteva andare oltre l’attribuzione ad essa della qualifica immediatamente sottostante, l’ottava qualifica funzionale, riconoscimento che già le consentiva, peraltro, una rilevante progressione di carriera rispetto alla posizione di provenienza;

– che la "ipotizzata ex post sua partecipazione al concorso interno per la qualifica di esperto psicologo -per la quale la B. non aveva i titoli né mai fatto domanda… – non viene certo a concretizzare il presupposto dell’inquadramento automatico per effetto di atti generali, come sopra imposto dal Consiglio di Stato quale condizione indispensabile per un legittimo e non contestabile accesso della B. alla qualifica dirigenziale";

– che la deliberazione di reinquadramento dell’interessata n. 8460 del 1988, assunta "ora per allora" e basata proprio sul fittizio presupposto appena detto, doveva ritenersi per più versi "palesemente fantasiosa e illegittima";

– che con deliberazione n. 3028 del 25\7\1997, depositata nel fascicolo del pregresso giudizio di appello e citata nei relativi scritti difensivi municipali (benché non menzionata nella decisione della Sezione n. 351\2006 da ottemperare), l’interessata, in esecuzione della sentenza del T.A.R. n. 332\1997 (ndr.: quella che di lì a poco sarebbe stata riformata dalla Sezione con la sentenza da ottemperare), era stata reinquadrata nel profilo di istruttore direttivo amministrativo (VII q.f.), con il che la precedente delibera del 1988 era stata implicitamente annullata;

– che tale deliberazione n. 3028\1997 marcava un "punto fermo" nella ricostruzione della posizione giuridica della B.;

– che l’annullamento della delibera del 1988 era stato da ultimo espressamente confermato dalla già citata conclusiva delibera di inquadramento n. 278\2010;

– che la decisione della Sezione n. 352 del 2006 non aveva inteso sancire l’intangibilità della stessa deliberazione del 1988, bensì solo la sua non dispplicabilità;

– che era emersa in sede amministrativa l’impossibilità giuridica di riconoscere all’interessata la qualifica dirigenziale, stante la inesistenza di un passaggio alla qualifica di esperto psicologo in via automatica, bensì solo tramite concorso per titoli, nello specifico bandito il 23\4\1980 ma mai affrontato dalla B., che neppure avrebbe avuto i titoli per parteciparvi (e aveva al tempo fruito già dell’unica progressione di carriera a lei consentita);

– che, infine, le differenze retributive discendenti dall’inquadramento da ultimo disposto erano state recentemente corrisposte all’avente diritto.

5 La ricorrente replicava a tutto ciò, con la propria memoria: che nel presente giudizio non si trattava di accertare il suo diritto all’inquadramento come "esperto psicologo" ai sensi del d.P.R. n. 191 del 1979, per il semplice fatto che il relativo accertamento era stato già operato dalla Sezione con efficacia, ormai, di giudicato; che la deliberazione di inquadramento n. 3028\1997, in quanto assunta in esecuzione della sentenza TAR n. 332\1997, poi integralmente riformata dal Consiglio di Stato, doveva ritenersi per ciò stesso superata dalla pronuncia da ottemperare; che i recenti provvedimenti dell’Amministrazione del 27 e 29 luglio del 2010 non potevano valere a nulla, in quanto emessi in violazione del giudicato ed assunti come meri atti privatistici di gestione del rapporto di lavoro, e come tali carenti delle prerogative dell’autotutela amministrativa; che tutti i dipendenti comunali di pari qualifica erano transitati automaticamente al livello dirigenziale; che gli importi da ultimo pervenuti all’avente diritto a titolo di arretrati integravano pagamenti del tutto parziali, in quanto frutto di una ricostruzione di carriera arbitrariamente limitata sotto almeno due profili: il Comune aveva mancato di equiparare la figura dell’ "esperto psicologo" alla qualifica dirigenziale; la ricostruzione di carriera era stata condotta solo per una parte dell’arco di tempo da considerarsi, che sarebbe dovuto partire dal 1980; infine, che alla stregua del giudicato il Comune doveva ritenersi debitore nei riguardi di essa ricorrente per l’intero, salvo il proprio diritto di rivalsa verso l’Amministrazione sanitaria.

6 La Sezione con decisione interlocutoria n. 1404 del 2011 disponeva incombenti istruttori.

Si osservava nell’occasione che la difesa municipale non poteva essere seguita nel suo tentativo di avviare un libero esercizio dialettico sul tema della legittimità della delibera del 1988, quasi non esistesse già un giudicato in proposito. Il decisum da eseguire poggia, infatti, sul riconoscimento del diritto dell’interessata ad una ricostruzione di carriera proprio sulla base della posizione di esperto psicologo con il conferente livello retributivo ai sensi del d.p.r. n. 191/1979, vale a dire giustappunto sul fondamento della predetta delibera del 1988.

Né poteva opporsi alla ricorrente l’inquadramento effettuato con la delibera n. 3028\1997 in esecuzione della sentenza del T.A.R. n. 332\1997, poiché quest’ultima era stata radicalmente riformata dalla sentenza in epigrafe, con tutto ciò che ne conseguiva.

Venendo alla centrale formulazione della sentenza da eseguire, che recitava: "Quanto alla qualifica dirigenziale, alla quale pure chiede di accedere la ricorrente con il ricorso introduttivo, si deve qui soltanto chiarire che essa spetta unicamente se, per effetto di atti generali – di contrattazione collettiva o di organizzazione comunale – sia stato previsto un automatico passaggio da posizioni come quella rivestita per effetto della presente decisione", la Sezione inoltre osservava:

– che il Comune non poteva negare alla ricorrente l’accesso alla dirigenza per il mero fatto di non avere preso a suo tempo parte al concorso interno indetto nel 1980 per l’accesso alla posizione di esperto psicologo, tale posizione essendo proprio quella che la delibera del 1988 aveva già riconosciuto all’interessata;

– che il senso della statuizione recata dal giudicato era che l’interessata avrebbe avuto titolo alla qualifica dirigenziale se, ed in quanto, per effetto di atti generali fosse stato previsto un passaggio automatico alla dirigenza dalla posizione di esperto psicologo ex d.P.R. n. 191\1979.

Il Comune veniva pertanto incaricato di trasmettere alla Sezione un’attestazione a firma del dirigente con funzioni di capo del personale, controfirmata dal Segretario generale, riscontrante con precisione il seguente quesito: se il personale titolare della posizione di esperto psicologo ex d.P.R. n. 191\1979 avesse potuto, o meno, ascendere alla dirigenza in forza di un passaggio automatico previsto da atti generali.

7 L’Amministrazione ottemperava all’incombente con relazione del 28 aprile 2011 puntualizzando, in sintesi, che il suddetto passaggio aveva potuto operare in modo automatico sul presupposto, però, di avere riguardo a personale di ruolo già in servizio all’epoca presso il Comune e munito dei requisiti all’uopo prescritti per l’accesso alla dirigenza, in primis quello dell’effettiva presenza e disponibilità nella pianta organica delle relative posizioni e qualifiche dirigenziali.

La ricorrente controdeduceva alla relazione obiettando che gli ostacoli da questa addotti non avrebbero potuto esserle opposti, e rimarcando che la relazione stessa aveva comunque riconosciuto il sostanziale automatismo dello sviluppo di carriera oggetto di causa.

La ricorrente insisteva, dunque, per l’accoglimento del proprio ricorso per l’ottemperanza del giudicato.

La difesa comunale, dal canto suo, nel difendere le ragioni esposte nella predetta relazione concludeva per il rigetto delle domande avversarie.

La ricorrente replicava con successive note, ribadendo le proprie ragioni.

Alla pubblica udienza del 15 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

8 Il giudicato della cui esecuzione si discute ha riconosciuto, pertanto, come si è detto:

– che spetta all’interessata la retribuzione, per differenza rispetto a quella percepita, connessa con la sua posizione di esperto psicologo, con riguardo dapprima al livello retributivo conferito in base al d.p.r. 191 del 1979 (come da deliberazione del 1988), e indi in base all’art. 2 del d.p.r. 7 novembre 1980, n. 810, all’art. 26 ed allegato A del d.p.r. 25 giugno 1983, n. 347, agli artt. 33 e 43 del d.p.r. 13 maggio 1987, n. 268, nonché alle successive norme di contrattazione collettiva;

– che la qualifica dirigenziale, tuttavia, spetta unicamente se per effetto di atti generali sia stato previsto un automatico passaggio da posizioni come quella riconosciuta in forza della decisione;

– che sulle differenze di trattamento economico sono da corrispondere interessi e rivalutazione monetaria, da cumularsi sino alla data in cui, per legge, non è stato disposto diversamente, e da calcolare secondo i criteri definiti dalla Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato;

– che grava sul resistente Comune, in quanto datore di lavoro, l’obbligo di ricostruire la posizione giuridica ed economica dell’appellante e di corrispondere le conseguenti differenze retributive, senza che all’avente diritto possano opporsi controversie fra Comune, AUSL, Gestione liquidatoria della U.s.l. e Regione circa l’onere da sopportare in conseguenza del ripristino disposto dal Giudice.

9 Tanto premesso, va subito esaminata la questione principale da definire in questa sede, che riguarda la controversa possibilità, rivendicata dall’interessata, di accedere, in forza del giudicato azionato, alla dirigenza.

La domanda non può trovare accoglimento.

Costituisce principio generale in materia di pubblico impiego, derogabile unicamente da espresse norme, quello secondo il quale l’inquadramento dei dipendenti può aver luogo in una certa qualifica solo se sussista il relativo posto disponibile in pianta organica: e a tale principio nessuna deroga è stata disposta nemmeno con il d.P.R. n. 347 del 1983 (C.d.S., V, 18 marzo 2002, n. 1549; 8 aprile 2003, n. 1844). L’art. 40 di tale d.P.R. va invero inteso nel senso che l’inquadramento deve essere disposto in relazione al contenuto funzionale del posto occupato dall’impiegato (C.d.S., V, 24 marzo 2005, n. 1255).

In particolare, poiché nella specie si tratta di valutare la spettanza o meno di un inquadramento di livello dirigenziale, occorre fare qui riferimento alla previsione della lettera f), comma 1, del citato articolo 40, la quale stabilisce che "la prima qualifica dirigenziale va attribuita ai responsabili delle strutture di massima dimensione negli enti di tipo 2, nonché ai responsabili delle strutture immediatamente sottostanti a quelle apicali negli enti di tipo 1". Stante il rango dirigenziale dell’inquadramento che viene richiesto, quindi, il presupposto organizzativo la cui esistenza occorre verificare non si esaurisce nemmeno nella ricognizione della presenza del mero posto individuale corrispondente alla posizione perseguita, ma riguarda, più ampiamente, l’esistenza di una struttura organizzativa (specificamente, una struttura immediatamente sottostante ad altra di massima dimensione) alla quale la detta posizione individuale possa dirsi preposta.

Ciò posto, dalle risultanze disponibili emerge inequivocabilmente che nel caso concreto il presupposto della effettiva esistenza e disponibilità in pianta organica del posto non ricorreva, in quanto quelli sussistenti figuravano già tutti coperti, e la p.o. non contemplava ulteriori posti di psicologo in posizione dirigenziale, e tantomeno una corrispondente struttura organizzativa.

Assume in contrario la ricorrente che l’esperto psicologo ex d.P.R. n. 191/1979 avrebbe avuto titolo in quanto tale all’accesso alla dirigenza ex d.P.R. n. 347/1983, a prescindere dalla preliminare previsione in pianta organica della relativa posizione organizzativa: ("l’atto di reinquadramento precedeva per così dire il posto in organico"). L’assunto è tuttavia smentito dalla consolidata interpretazione giurisprudenziale che poco sopra è stata ricordata, la quale conferma l’imprescindibilità del presupposto indicato.

Né vale obiettare, come fa la stessa difesa, che l’Amministrazione in forza del giudicato sarebbe stata tenuta all’istituzione di un simile posto. Il giudicato, invero, non garantiva incondizionatamente l’accesso dell’interessata alla dirigenza, ma accordava tale sviluppo solo ove esso fosse stato in concreto conseguibile a guisa di automatismo: e tale condizione risulta appunto carente. Nel disegno organizzativo comunale non esisteva, infatti, né il posto disponibile di dirigente, né la correlativa struttura organizzativa che ad esso avrebbe dovuto mettere capo. E nemmeno può assumersi che il vincolo ad istituire l’uno e l’altra fosse implicito nel giudicato, poiché è appena il caso di osservare che le scelte organizzative dell’Amministrazione, in quanto espressione di una pubblica potestà, non possono essere mai valutate quali meri atti dovuti, quasi fossero adempimenti obbligatori jure civili in funzione di interessi puramente individuali, ma, al contrario, devono essere dettate dal perseguimento degli interessi pubblici. Ne consegue la conferma che l’adeguamento della struttura organizzativa del Comune alla nuova posizione accordata all’interessata non poteva assurgere ad automatismo.

Tantomeno può essere decisiva, infine, la circostanza che in punto di fatto gli altri dipendenti di omologa qualifica (esperti ex d.P.R. n. 191/1979) siano finiti a suo tempo tutti inquadrati nella prima qualifica dirigenziale ai sensi del d.P.R. n. 347/1983, trattandosi di personale che versava in posizione ben diversa da quella dell’attuale ricorrente, che sola ha beneficiato di una delibera di inquadramento ad personam.

10 Fatta così chiarezza sul principale profilo problematico posto dalla controversia, sui rimanenti aspetti che la causa presenta sembrano sufficienti -essendo già state ricordate le prescrizioni poste dal giudicato da eseguire- le seguenti brevi, ulteriori considerazioni.

Discende da quanto esposto, anche per le ragioni indicate in occasione della precedente decisione interlocutoria, che la ricorrente ha titolo a vedersi attribuito, con riferimento al sistema del d.P.R. n. 347/1983, se non un livello dirigenziale, il livello di inquadramento immediatamente sottostante a quello, e a beneficiare delle dinamiche assicurate dalla successiva contrattazione collettiva.

Con riguardo al relativo quantum debeatur, l’interessata ha riferito in un primo tempo (memoria del 18 gennaio 2011) che gli importi da lei ricevuti avevano riguardato soltanto il periodo dal 1997 in avanti, senza ricomprendere né il periodo anteriore (19801997), né l’anno 2010. Si evince, peraltro, dalla relazione rimessa dal Comune in esecuzione dell’incombente istruttorio che la ricorrente avrebbe ricevuto, in seguito, anche una seconda tranche di arretrati, per un importo netto di euro 61.374,71, a carico dell’Azienda U.S.L. 10, ammontare che si riferisce comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria.

Con riferimento ai pagamenti liquidatile nelle more del giudizio l’interessata dovrà quindi ricevere con immediatezza un completo prospetto analitico, che consenta di comprendere i criteri di computo utilizzati per la determinazione della sorte capitale e le modalità seguite per il conteggio di interessi e rivalutazione, onde metterla in grado di verificare l’esattezza della liquidazione ricevuta.

Ad ogni buon fine, inoltre, si rammentano i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa in ordine alla decorrenza degli accessori su emolumenti che traggono origine da provvedimenti costituivi, ai criteri di computo degli stessi accessori e all’ambito di efficacia temporale della norma sancita dall’art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994:

a) ai fini della decorrenza di rivalutazione monetaria ed interessi su somme erogate con ritardo ai pubblici dipendenti, nel caso in cui il diritto patrimoniale trovi fonte direttamente in un provvedimento amministrativo (come nel caso di specie), la data della sua maturazione è quella del provvedimento, ancorché questo abbia efficacia retroattiva (cfr. Cons. St., sez. VI, 5 gennaio 2001, n. 8; sez. V, 9 maggio 2000, n. 2661; sez. IV, 27 settembre 1993, n. 799);

b) in base all’art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994 cit., i ratei dei crediti retributivi tardivamente corrisposti fino al 31 dicembre 1994 vanno maggiorati di interessi legali (al tasso corrente alla scadenza del singolo rateo) e rivalutazione monetaria, mentre su quelli maturati successivamente compete esclusivamente la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. VI, n. 8 del 2001 cit.; sez. V, n. 2661 del 2000 cit.; ad. plen., 15 giugno 1998, n. 3);

c) ai sensi dell’art. 429 c.p.c., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria per gli emolumenti corrisposti tardivamente ai lavoratori dipendenti vanno calcolati separatamente sull’importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta quale rivalutazione non vanno calcolati né gli interessi né la rivalutazione ulteriore, e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi e rivalutazione (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. VI, n. 8 del 2001 cit.; sez. V, n. 2661 del 2000 cit.; ad. plen., 15 giugno 1998, n. 3).

La ricostruzione di carriera di spettanza dell’interessata, infine, dovrà naturalmente essere completa, e quindi inclusiva della sua posizione previdenziale.

11 Il ricorso può essere in definitiva accolto nei termini che sono stati illustrati.

Il giudicato dovrà essere compiutamente eseguito entro la scadenza di cui al seguente dispositivo: in difetto, su richiesta dell’avente diritto verrà senza indugio nominato un commissario ad acta.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie per quanto di ragione il ricorso in epigrafe, e per l’effetto ordina l’esecuzione del giudicato in conformità ai criteri esposti in motivazione nel termine di giorni sessanta dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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