Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-07-2011) 30-09-2011, n. 35638

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 4/10/10 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza 12/5/09 del Tribunale di Ancona che condannava C. C. alla pena di giorni 20 di arresto per il reato L. n. 1423 del 1956, ex art. 2 (violazione del foglio di via obbligatorio: in (OMISSIS)).

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo la nullità della citazione a giudizio della parte davanti al giudice di appello: le notificazioni essendo state effettuate nella costanza del periodo di sospensione dei termini feriali (il 10/9/10), quello a comparire decorreva dal 16/9/10, con conseguente decorso di soli 19 giorni liberi (invece dei 20 di legge) rispetto alla celebrata udienza del 4/10/10 (assenti sia l’imputato che il suo difensore di fiducia).

Chiedeva l’annullamento della sentenza. Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la difesa il suo accoglimento.

Il ricorso, infondato, va rigettato.

Ben è vero che a ragione della sospensione feriale dei termini processuali il termine a comparire nel caso in esame è stato inferiore ai venti giorni di legge, ma ciò andava tempestivamente dedotto – prima della deliberazione della sentenza – dal difensore, ancorchè nominato d’ufficio.

In tal senso, in caso analogo, la più recente ed autorevole giurisprudenza di legittimità (S.U., sent. n. 22242 del 27/1/11, dep. 176/11, rv. 249611, Scibè): "Il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell’imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che dell’altro difensore, ritualmente avvisati (fattispecie relativa a giudizio abbreviato in grado di appello).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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